Con l’approssimarsi della scadenza del 31 ottobre per i modelli REDDITI 2025, torna d’attualità la questione della corretta compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato. Una sezione che, va detto subito, riguarda esclusivamente le misure fiscali. Non tutto ciò che costituisce un beneficio deve infatti finire nei righi RS401 e RS402. La distinzione, nella prassi operativa, non è sempre così immediata come potrebbe apparire a prima vista.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Prospetto aiuti di Stato modello Redditi: va compilato solo per agevolazioni fiscali di natura “selettiva”, ovvero che favoriscono specifiche imprese o settori.
- Cosa dichiarare nel quadro RS401: solo aiuti fiscali automatici o semiautomatici che richiedono registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
- Non vanno dichiarati: agevolazioni contributive previdenziali, IMU, e misure generali prive di selettività (come bonus investimenti 4.0, crediti ricerca e sviluppo, transizione 5.0).
- Da segnalare: credito d’imposta ZES unica, investimenti in ZES in agricoltura/pesca/acquacoltura e zone logistiche semplificate, crediti investimenti pubblicitari e commissioni POS.
- Novità 2025: incluso il regime impatriati (codice aiuto 49), detrazione/deduzione investimenti start-up innovative.
- Mancata compilazione: regolarizzabile con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso; non si perde il diritto all’agevolazione se si corregge tempestivamente.
- Coordinamento dichiarativo: aiuti devono essere indicati nel prospetto anche se già presenti in altri quadri (RU, ecc); per ciascun aiuto occorre compilare righi distinti.
La selettività che fa la differenza
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 115 del 31 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate deve registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (istituito con l’art. 52 della legge 234/2012) solo specifiche tipologie di agevolazioni. Si tratta di quelle che presentano caratteri di selettività, cioè che favoriscono determinate imprese o settori produttivi rispetto ad altri.
Nel rigo RS401 vanno quindi indicati unicamente gli aiuti fiscali automatici o semiautomatici per i quali l’amministrazione finanziaria è tenuta alla registrazione nell’RNA. Questi possono trovare esposizione anche in altri quadri della dichiarazione – si pensi al quadro RU per i crediti d’imposta – ma richiedono comunque la compilazione separata del prospetto.
I soggetti interessati sono quelli che hanno maturato il diritto a tali benefici nel 2024, anche qualora l’effettivo utilizzo sia avvenuto (o avverrà) in periodi successivi.
Cosa resta fuori dal prospetto
Esiste tutta una serie di agevolazioni che, pur essendo rilevanti sotto il profilo economico, non transitano nel prospetto aiuti di Stato REDDITI. Le istruzioni ministeriali chiariscono che devono essere escluse le misure fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi.
Un esempio concreto? Gli sgravi contributivi previdenziali. Anche se rappresentano un beneficio economico significativo per l’impresa, non rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate per questo specifico adempimento. Lo stesso vale per le agevolazioni IMU, che seguono canali di gestione completamente differenti e non “passano” attraverso la dichiarazione dei redditi.
Ma c’è un aspetto ancora più importante da considerare (e qui sta spesso l’insidia): non tutte le agevolazioni esposte nei quadri della dichiarazione costituiscono aiuti di Stato. Alcune misure, pur essendo di natura fiscale e automatica, hanno una portata applicativa così ampia da non presentare profili di selettività. In questi casi si parla di misure generali, che non devono essere indicate nel prospetto.
Le misure generali che non richiedono indicazione
Prendiamo il bonus investimenti in beni strumentali 4.0, disciplinato dall’articolo 1, commi da 1051 e seguenti, della legge 178/2020. Non va inserito nel rigo RS401. La stessa cosa vale per i crediti d’imposta destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione (legge 160/2019, articolo 1, commi 198 e seguenti).
Particolare attenzione merita il credito transizione 5.0. Nonostante sia una novità significativa nel panorama delle agevolazioni – riguarda progetti avviati dal 1° gennaio 2024 con termine ultimo al 31 dicembre 2025 – non costituisce un aiuto di Stato. Le FAQ pubblicate dal GSE-MIMIT il 10 aprile 2025 (paragrafo 8.2) lo precisano in modo inequivocabile: trattandosi di misura generale e non selettiva, non serve l’indicazione nel prospetto.
Gli aiuti che devono essere dichiarati
Diverso il discorso per il credito d’imposta ZES unica, previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023. Questo sì che va indicato, utilizzando il codice aiuto 86. La selettività geografica (si applica solo al Mezzogiorno) e la natura degli investimenti agevolati ne fanno un aiuto di Stato a tutti gli effetti.
Nel 2024 sono state inoltre introdotte due nuove fattispecie. La prima riguarda gli investimenti nella ZES unica effettuati dalle imprese operanti nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura (articolo 16-bis del DL 124/2023, codice aiuto 89). La seconda interessa le zone logistiche semplificate, con il credito previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 60/2024 (codice aiuto 90).
Si deve prestare attenzione anche ad altre misure piuttosto diffuse nella realtà operativa. Il credito per investimenti pubblicitari (art. 57-bis del DL 50/2017, codice 56) va sempre dichiarato. Lo stesso vale per quello relativo alle commissioni sui pagamenti elettronici, di cui all’articolo 22 del DL 124/2019 (codice 58).
Regime impatriati: una novità da segnalare
Tra le modifiche introdotte nei modelli REDDITI 2025 spicca l’inserimento del codice aiuto 49. Si riferisce al regime degli impatriati disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023. Una scelta che ha suscitato qualche perplessità tra gli operatori, considerando che si tratta di un regime fiscale di favore piuttosto che di un contributo o credito d’imposta in senso stretto.
Nella tabella allegata alle istruzioni compaiono anche altre misure, come la deduzione o detrazione IRES/IRPEF per investimenti in start-up innovative (articolo 29 del DL 179/2012, identificata con il codice 3).
Le conseguenze della mancata compilazione
Secondo le istruzioni ministerali, l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”. Un’affermazione piuttosto categorica, che trova conferma in una risposta ad interrogazione parlamentare del 23 giugno 2021 (n. 5-06180).
Nella realtà applicativa, tuttavia, occorre fare una precisazione. L’eventuale omissione può essere sanata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa. Si applica in questo caso la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 471/97. Sanzione che, come accade spesso, risulta definibile attraverso il ravvedimento operoso.
Le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 58/2021 e con le FAQ del 17 novembre 2022 hanno in qualche modo smorzato i toni. Il diritto all’agevolazione non si perde automaticamente per il solo fatto di non aver compilato il prospetto, purché si intervenga tempestivamente con la regolarizzazione.
Coordinamento con gli altri quadri dichiarativi
Un aspetto che genera talvolta incertezze riguarda il coordinamento tra il prospetto aiuti di Stato e gli altri quadri della dichiarazione. Gli aiuti vanno indicati nel rigo RS401 anche quando risultano già esposti in sezioni specifiche del modello.
Si consideri il caso del credito ZES: oltre alla compilazione della Sezione I del quadro RU (con il codice T1 al rigo RU1), occorre compilare separatamente il prospetto del quadro RS. I due adempimenti non si escludono a vicenda, ma si integrano. Il primo consente la fruizione effettiva del credito, il secondo ne assicura la registrazione nel RNA.
Per ogni aiuto deve essere utilizzato un distinto rigo RS401. Qualora l’agevolazione complessiva si riferisca a progetti realizzati in diverse strutture produttive o riguardi differenti tipologie di costi, occorre compilare più righi. Per quelli successivi al primo, però, non vanno ripetute alcune informazioni (forma giuridica, dimensione impresa, importo totale) già indicate nel primo rigo.



