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Proroga scadenza imposte 2025 ufficiale: dal 30 giugno al 21 luglio 2025

13 Giugno, 2025

Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2025 ha dato il via libera definitivo al decreto-legge che ridisegna i termini per i versamenti tributari di fine semestre. Una decisione che, nella prassi professionale, rappresenta un sollievo atteso da settimane per migliaia di contribuenti e consulenti fiscali alle prese con le scadenze estive.

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Slittamento dei termini: meccanismo ormai consolidato

Il differimento della scadenza del 30 giugno al 21 luglio 2025 segue, come spesso accade in questi casi, la logica del calendario: il 20 luglio cadendo di domenica, il termine slitta automaticamente al lunedì successivo. Si tratta di un meccanismo che ormai caratterizza strutturalmente l’annualità 2025, e non più di un intervento episodico.

La proroga – va precisato – opera senza alcuna maggiorazione per i versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA derivanti dalle dichiarazioni fiscali. Nell’ambito applicativo rientra anche l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, disciplinata dagli articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Resta naturalmente ferma la possibilità di versare entro i successivi trenta giorni, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Platea dei beneficiari: un ventaglio articolato

L’ambito soggettivo della proroga abbraccia diverse categorie di operatori economici. Dai professionisti e imprese di minori dimensioni soggetti agli ISA ai soggetti in regime di vantaggio o forfettario. Si consideri inoltre che il beneficio si estende anche ai soci o associati di entità che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità.

Tracciabilità delle spese: le novità per i dipendenti

Il decreto interviene anche sul delicato tema della tracciabilità delle spese di trasferta, introducendo modifiche che potrebbero generare, nell’esperienza applicativa, non poche perplessità operative.

Per i lavoratori dipendenti, l’innovazione più rilevante riguarda la limitazione dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio italiano. Una distinzione geografica che – se da un lato semplifica gli adempimenti per le trasferte estere – dall’altro potrebbe creare zone grigie interpretative nella casistica comune delle missioni transfrontaliere.

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti (inclusi taxi e NCC) sostenute in Italia dovranno essere effettuate tramite strumenti tracciabili per poter essere escluse dalla base imponibile del dipendente. Una disposizione che, nella pratica professionale si osserva, potrebbe generare criticità ricorrenti per quelle situazioni – tutt’altro che infrequenti – in cui il lavoratore si trova nell’impossibilità di utilizzare mezzi di pagamento elettronici.

Disciplina per i lavoratori autonomi: correzioni necessarie

Più articolata risulta la disciplina per i lavoratori autonomi, dove il decreto corregge alcune incongruenze normative emerse con la legge di bilancio 2025. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo oscillante il rapporto tra rimborsi e deducibilità delle spese, e il nuovo intervento mira a fornire maggiore certezza.

I rimborsi percepiti per spese sostenute in Italia saranno tassati qualora i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili. Parallelamente, le spese non rimborsate potranno essere dedotte solo se pagate tramite mezzi tracciabili.

Spese di rappresentanza: estensione dell’obbligo

Aspetti spesso trascurati riguardano le spese di rappresentanza, che secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto saranno deducibili solo se tracciabili, indipendentemente dal territorio di sostenimento. Una precisazione che estende l’obbligo anche alle trasferte estere, diversamente da quanto previsto per i dipendenti.

È opportuno notare che l’ambito applicativo si estende alle spese sostenute quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché ai rimborsi analitici relativi alle trasferte o missioni dei dipendenti.

Decorrenza temporale: distinguere le fattispecie

Per i lavoratori autonomi, le modifiche si applicheranno alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di rappresentanza e quelle sostenute come committenti, invece, la decorrenza coincide con l’entrata in vigore del decreto stesso.

Una distinzione temporale che, nella prassi applicativa, richiederà particolare attenzione nella gestione dei flussi documentali e nella tenuta della contabilità.

Riporto delle perdite: il nuovo approccio al patrimonio netto economico

La disciplina del riporto delle perdite fiscali subisce modifiche significative, particolarmente rilevanti nel contesto delle operazioni straordinarie. Il legislatore ha inteso correggere alcune distorsioni che nella prassi applicativa avevano generato effetti non sempre coerenti con la ratio dell’istituto.

L’elemento di maggior rilievo riguarda il calcolo del valore economico del patrimonio netto, che assume ora un ruolo centrale nella determinazione dei limiti quantitativi. Come spesso accade nelle operazioni complesse, il riferimento al valore contabile si era rivelato talvolta inadeguato a rappresentare la reale consistenza patrimoniale delle società coinvolte.

Particolarmente significativa appare la previsione secondo cui i conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti l’operazione avranno un impatto “doppio” nel calcolo del valore economico. Si tratta di una scelta tecnica che mira a contrastare operazioni artificiose, sebbene nella pratica professionale si osservi come tale meccanismo possa generare complessità operative non trascurabili.

Il conferimento d’azienda viene equiparato, limitatamente alla società conferitaria, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale. Questa equiparazione – che prescinde dal verificarsi di un cambio di controllo precedente o contestuale – rappresenta un’importante precisazione sistematica che dovrebbe ridurre le incertezze interpretative emerse nella casistica comune.

Incentivi occupazionali: semplificazione per i gruppi societari

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 subisce modifiche orientate alla semplificazione operativa, aspetto spesso trascurato nella disciplina degli incentivi fiscali per l’occupazione. La maggiorazione del costo deducibile per i datori di lavoro che incrementano l’occupazione viene ora calcolata escludendo dal perimetro di riferimento le società collegate.

Nella normativa previgente, l’incremento occupazionale doveva essere valutato al netto delle riduzioni avvenute nelle società collegate dello stesso gruppo – un meccanismo che, seppur coerente sul piano logico, aveva generato notevoli complessità nella fase di quantificazione del beneficio. L’esclusione delle società collegate (e degli enti a controllo congiunto) dal perimetro dell’agevolazione dovrebbe semplificare significativamente i calcoli, pur mantenendo l’obiettivo di incentivare l’effettivo incremento occupazionale.

È opportuno notare che la modifica si applica a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con evidenti implicazioni per le dichiarazioni già presentate o in corso di predisposizione.

Imposte locali: proroghe e sanatorie IMU per i comuni

Il decreto interviene anche sulla disciplina IMU, concedendo ai comuni margini di manovra aggiuntivi per l’adempimento degli obblighi relativi al Prospetto delle aliquote. Per il solo anno 2025, la scadenza viene prorogata al 15 settembre per i comuni che non abbiano provveduto entro il termine ordinario del 28 febbraio.

La proroga riguarda sia i comuni che non hanno approvato il prospetto, sia quelli che, pur avendolo deliberato nei termini, non abbiano utilizzato l’applicazione informatica del Portale del federalismo fiscale. Si tratta di una sanatoria limitata nel tempo ma significativa, considerando le difficoltà operative che molti enti locali hanno incontrato nell’utilizzo della piattaforma digitale.

Viene inoltre sanata la posizione dei comuni che abbiano approvato il Prospetto dopo la scadenza del 28 febbraio, purché prima dell’entrata in vigore del decreto. Questa previsione dovrebbe risolvere situazioni di incertezza per numerosi enti locali.

Reverse charge: estensione ai settori logistica e trasporti

Le regole sull’inversione contabile IVA introdotte dalla legge di bilancio 2025 per i servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica subiscono modifiche sostanziali. Il legislatore ha eliminato i vincoli relativi alla prevalenza di manodopera e all’uso di beni strumentali di proprietà del committente.

Questa semplificazione comporta che il reverse charge si applicherà anche ai tradizionali appalti di trasporto merci, ampliando significativamente l’ambito applicativo della disciplina. Nella prassi, tale estensione dovrebbe ridurre le incertezze classificatorie che spesso caratterizzano i contratti del settore.

Per quanto riguarda i subappalti, viene introdotto un meccanismo di autonomia nell’esercizio dell’opzione: ciascun soggetto della catena può decidere indipendentemente di applicare l’inversione contabile, anche qualora altri soggetti coinvolti (committente o appaltatori precedenti) non abbiano fatto la medesima scelta.

Split payment: esclusione temporanea per le società FTSE MIB

Il meccanismo dello split payment IVA viene modificato per allineare la normativa nazionale a quella europea, in seguito alla Decisione di Esecuzione UE 2023/1552. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB saranno escluse dalla scissione dei pagamenti per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Si tratta di un adeguamento tecnico che riflette l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di IVA, con impatti operativi significativi per gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con le società dell’indice di riferimento.

La misura, seppur temporanea, dovrebbe semplificare gli adempimenti per una categoria di soggetti caratterizzata da elevati volumi di transazioni e complessità operative.

Iter di conversione: possibili ulteriori modifiche

Il decreto, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Non è escluso che il passaggio parlamentare possa introdurre ulteriori precisazioni o modifiche, considerata la complessità tecnica delle disposizioni introdotte e le inevitabili questioni interpretative che potrebbero emergere dall’applicazione pratica.

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