info@studiopizzano.it

Controlli enti del Terzo settore

Pro Loco APS 2026: attività commerciali e non commerciali nel CTS

2 Marzo, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Dal 1° gennaio 2026 le regole del gioco sono cambiate. Per le Pro Loco iscritte al RUNTS – la maggior parte delle quali opera oggi come Associazione di Promozione Sociale – il Titolo X del Codice del Terzo Settore è finalmente in vigore e porta con sé una revisione profonda del regime fiscale. Non si tratta di una semplice modifica tecnica: cambia proprio il modo in cui si valuta la natura delle entrate, e questo ha riflessi concreti sulla gestione quotidiana di queste realtà.

Da “cosa siamo” a “cosa facciamo”: il cambio di prospettiva

Per anni molte associazioni hanno ragionato in modo abbastanza semplice: se lo statuto dice che siamo un’associazione di promozione sociale, le nostre entrate sono non commerciali. Punto. Questa logica – comprensibile, in fondo abbastanza comoda – non regge più.

Il D.Lgs. 117/2017 (il Codice del Terzo Settore, CTS) ribalta l’approccio. La qualifica statutaria resta fondamentale, certo, ma da sola non basta più a determinare il trattamento fiscale delle entrate. Quello che conta, adesso, è l’analisi delle singole attività svolte. Un’associazione può essere APS a tutti gli effetti e avere al tempo stesso entrate commerciali e non commerciali, a seconda di come gestisce le proprie iniziative.

Il Codice individua tre grandi categorie:

  1. Attività di Interesse Generale (AIG). Sono quelle che costituiscono il nucleo della missione: cultura, tutela del patrimonio, turismo sociale, e via dicendo. Secondo l’art. 79 del CTS, queste attività si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi sostenuti.
  2. Attività diverse. Hanno natura commerciale per definizione. Rientrano qui, ad esempio, la vendita di gadget non istituzionali o altre attività secondarie e strumentali rispetto alla missione.
  3. Raccolta fondi. Se occasionale, resta fuori dalla tassazione.

Le agevolazioni dell’art. 85 CTS per le APS

Qui arriva la buona notizia per le Pro Loco APS. L’articolo 85 del CTS prevede un regime di favore specifico, riservato proprio alle Associazioni di Promozione Sociale.

La norma stabilisce che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri soci e dei loro familiari conviventi. Tradotto in pratica: la quota versata da un socio per partecipare a un corso di storia locale, o il contributo per una gita riservata agli iscritti, non è tassabile ai fini IRES. Rimane un’entrata istituzionale, non commerciale.

Sul versante IVA, va ricordato che il regime di esclusione per queste operazioni è stato prorogato fino al 2036 – quindi, almeno per qualche anno, non ci sono novità particolari da questo punto di vista.

Il bar sociale e i viaggi: il comma 4 dell’art. 85

C’è un aspetto su cui vale la pena soffermarsi, perché riguarda da vicino moltissime Pro Loco: la gestione del bar sociale e l’organizzazione di viaggi turistici.

Il quarto comma dell’art. 85 stabilisce che queste attività – la somministrazione di alimenti e bevande e i viaggi – rimangono non commerciali a determinate condizioni: devono svolgersi presso le sedi in cui si svolge l’attività istituzionale, devono essere rivolte esclusivamente ai soci, e non devono essere promosse con strumenti pubblicitari rivolti al pubblico esterno. Infine – e questo è un requisito che le Pro Loco aderenti all’UNPLI solitamente soddisfano – l’ente deve risultare riconosciuto dal Ministero dell’Interno o dall’ente pubblico territoriale di riferimento, riconoscimento che per le Pro Loco si realizza normalmente attraverso l’affiliazione all’UNPLI.

Un esempio concreto aiuta a capire il confine. La Pro Loco che gestisce il bar della propria sede, accessibile solo ai soci, con un cartello all’esterno che riporta semplicemente l’orario di apertura, opera in regime non commerciale. La stessa Pro Loco che pubblica su Facebook un post – anche solo informativo – invitando i non soci a venire a prendere un caffè? Quell’entrata diventa immediatamente commerciale. La linea è sottile, ma molto netta.

La tolleranza del 6%: margine stretto, attenzione alta

Uno dei meccanismi più tecnici introdotti dal CTS riguarda le Attività di Interesse Generale svolte verso terzi – o verso soci al di fuori del perimetro delle agevolazioni specifiche. Si pensi a un evento culturale a pagamento, aperto al pubblico.

Perché quell’attività resti “non commerciale”, i ricavi non devono superare i costi effettivi, compresi quelli indiretti e generali. Il legislatore ha introdotto una tolleranza: la soglia, originariamente fissata al 5% per non più di due periodi d’imposta consecutivi dalla versione originaria del D.Lgs. 117/2017, è stata innalzata al 6% e il limite temporale è stato esteso a tre periodi d’imposta consecutivi dal D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. 122/2022, che ha modificato il comma 2-bis dell’art. 79 CTS.

Condizione Effetto fiscale
Ricavi ≤ costi effettivi Attività non commerciale
Ricavi > costi, scostamento ≤ 6%, per ≤ 3 anni consecutivi Attività ancora non commerciale (tolleranza)
Ricavi > costi, scostamento > 6% o per > 3 anni Attività commerciale – tassazione IRES
1

Va da sé che superare questa soglia, oppure prolungare l’utile nel tempo oltre il triennio, trasforma l’attività in commerciale, con tutte le conseguenze del caso sul piano dell’imposizione diretta.

Addio alla Legge 398/1991 per gli ETS: cosa cambia davvero

C’è poi un’altra novità che merita attenzione – forse quella che creerà più disagi nella pratica. Dal 1° gennaio 2026 la Legge 398/1991 è abrogata per tutti gli enti del Terzo Settore non sportivi (art. 102, comma 2, lett. e) CTS). Va precisato che la L. 398/1991 rimane invece applicabile agli enti che non sono ETS – come le ASD non iscritte al RUNTS – per i quali nulla cambia. Per le Pro Loco APS iscritte al RUNTS, invece, uno strumento di semplificazione molto apprezzato per decenni – regime forfettario, contabilità ridotta, adempimenti contenuti – non è più disponibile.

Le Pro Loco APS che producono entrate commerciali – pensiamo alla sagra paesana gestita in forma commerciale, oppure alle sponsorizzazioni – dovranno ora scegliere tra due regimi forfettari opzionali:

  • il Regime Forfettario APS previsto dall’art. 86 del CTS, riservato esclusivamente a ODV e APS iscritte al RUNTS con ricavi commerciali dell’anno precedente inferiori a 85.000 euro. Su questa componente si applica un coefficiente di redditività del 3%, con un’aliquota IRES ordinaria del 24%: l’incidenza effettiva risulta pari allo 0,72% dei ricavi. Una misura di vantaggio concreta;

  • il Regime Forfettario Generale di cui all’art. 80 del CTS, anch’esso opzionale, accessibile a tutti gli ETS non commerciali (non solo APS e ODV) per la parte commerciale. Prevede coefficienti di redditività a scaglioni – variabili tra il 7% e il 17% per le prestazioni di servizi, tra il 5% e il 14% per le altre attività, modulati in base al volume dei ricavi commerciali – senza soglie massime di accesso. Più oneroso dell’art. 86, ma comunque vantaggioso rispetto alla determinazione analitica del reddito.

La soglia degli 85.000 euro per l’art. 86 è stata formalmente introdotta dal D.Lgs. 186/2025, che ha abbassato il precedente limite di 130.000 euro allineandosi alla soglia armonizzata a livello europeo (art. 284 della Direttiva IVA 2020/285, recepita in Italia dalla L. 53/2021). L’abbassamento della soglia restringe in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari del regime più agevolato. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, documento di 103 pagine che rappresenta il principale riferimento di prassi sulla fiscalità degli ETS dal 2026 e chiarisce i criteri di non commercialità, i regimi forfettari e le regole IVA.

La scelta tra i due regimi non è indifferente: differiscono per modalità di determinazione del reddito, obblighi contabili e adempimenti dichiarativi. Una valutazione attenta, caso per caso, è quanto mai necessaria.

Articoli correlati per Categoria