L’art. 9 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 – il cosiddetto decreto Fiscale, convertito in legge con modificazioni dalla Camera dei deputati il 20 maggio 2026 – ha reintrodotto la soglia di esonero dalla ritenuta sui premi corrisposti agli atleti dilettanti. La misura opera dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026: entro tale arco temporale, i premi erogati dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso atleta non scontano la ritenuta del 20% a titolo d’imposta se il totale non supera € 300. Attenzione, però: si tratta di una soglia di esonero condizionata, non di una franchigia. Il superamento anche di un solo euro comporta la tassazione dell’intero importo percepito, non solo dell’eccedenza. Il decreto interviene anche sull’art. 25, comma 2, della L. 133/1999, aggiornando il perimetro soggettivo alle associazioni e società sportive dilettantistiche così come ridisegnate dalla riforma dello sport.
Premi sportivi dilettantistici: cosa cambia nel 2026
L’art. 9 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 – decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 ed entrato in vigore il 28 marzo 2026 – è stato convertito in legge con modificazioni dalla Camera dei deputati in data 20 maggio 2026. La norma interviene sulle somme richiamate dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36: si tratta dei premi erogati ai tesserati – in qualità di atleti – che partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche, nonché ai premi riconosciuti dalle federazioni per i risultati sportivi e per la partecipazione a ritiri.
La categoria è tecnicamente distinta dai compensi di lavoro sportivo di cui al comma 6 del medesimo art. 36: questi ultimi, fino a € 15.000 annui, sono esclusi da imposizione ai fini IRPEF, mentre i premi ex comma 6-quater rimangono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 20% di cui all’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’art. 9 del decreto Fiscale introduce una deroga temporanea. Non una cancellazione stabile del prelievo, quindi, ma una sospensione mirata per i premi di modesto importo, operativa dal 28 marzo 2026 fino al 31 dicembre 2026.
La misura non è nuova nella sua impostazione: un identico meccanismo era già stato adottato per il 2024 dall’art. 1, comma 1-sexies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe), con decorrenza dal 29 febbraio 2024. Per il 2025 non era stata prevista analoga proroga, determinando la piena applicazione della ritenuta del 20% per l’intero anno. Il decreto Fiscale 2026 ripristina il regime favorevole ma esclude il periodo 1° gennaio-27 marzo 2026, con una sperequazione temporale all’interno della stessa stagione agonistica che il legislatore non ha inteso eliminare.
La soglia di € 300 non è una franchigia
Il passaggio più delicato riguarda la natura della soglia. La norma non introduce una franchigia fiscale. Introduce, piuttosto, una soglia di esonero condizionata.
Questo significa che il limite di € 300 non protegge comunque i primi € 300 percepiti dall’atleta. Se il totale dei premi erogati dal medesimo sostituto allo stesso soggetto supera il limite nel periodo agevolato, la ritenuta del 20% colpisce l’intera somma.
Non sull’eccedenza. E qui nasce il primo errore possibile.
Si consideri una ASD che organizza più gare nel 2026 e riconosce allo stesso atleta:
Nel terzo pagamento il limite viene superato. L’ente non deve tassare solo € 20 (l’eccedenza rispetto a € 300), ma deve operare la ritenuta sull’intero ammontare di € 320. Nella pratica questo crea una complicazione operativa: se i primi premi sono stati pagati senza trattenuta, il superamento successivo impone una ricostruzione del trattamento fiscale con eventuale integrazione della ritenuta sui pagamenti precedenti. Occorre quindi evitare gestioni “a memoria”, soprattutto nelle società con più squadre, più sezioni o più manifestazioni nello stesso anno.
Il controllo va fatto per sostituto e per atleta
La soglia deve essere verificata con riferimento al rapporto tra medesimo sostituto d’imposta e medesimo atleta. Non rileva, almeno secondo la struttura testuale della norma, un conteggio cumulato su tutti i premi ricevuti dall’atleta da soggetti diversi.
Un atleta riceve nel 2026:
Il totale incassato dall’atleta è pari a € 650. Tuttavia ogni sostituto resta sotto la propria soglia di € 300. Sul piano fiscale dell’atleta, i premi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nel reddito complessivo e non vanno dichiarati. Analogamente, i premi non assoggettati a ritenuta per effetto dell’esonero non sono soggetti ad obbligo dichiarativo, secondo l’impianto dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021.
Il vero rischio amministrativo riguarda il monitoraggio interno. Una società sportiva che eroga premi in più occasioni deve predisporre un prospetto nominativo con almeno i seguenti dati:
- Generalità dell’atleta e codice fiscale;
- Manifestazione o competizione di riferimento;
- Data di maturazione e data di pagamento del premio;
- Importo lordo riconosciuto;
- Totale progressivo dei premi erogati nel periodo agevolato (28 marzo-31 dicembre 2026);
- Eventuale ritenuta applicata;
- Estremi del versamento con modello F24 (codice tributo 1040), quando la ritenuta è dovuta.
Il periodo agevolato e il nodo dei premi già pagati
La norma fa riferimento ai premi versati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026. La decorrenza operativa parte dal 28 marzo 2026. Per i premi già erogati e assoggettati a ritenuta prima di tale data – anche se di importo inferiore a € 300 – non si apre alcun diritto al rimborso automatico. La norma agevolativa opera esclusivamente in avanti.
Le ASD e le SSD dovrebbero quindi distinguere tre momenti distinti nella gestione del 2026:
La parola “intero” è quella che gli amministratori dovrebbero evidenziare nei propri fogli di lavoro.
Premi, compensi sportivi e rimborsi: attenzione a non confondere
I premi sportivi dilettantistici non coincidono con i compensi di lavoro sportivo e non coincidono nemmeno con i rimborsi spese. La distinzione è fondamentale non solo per la qualificazione fiscale, ma anche per quella previdenziale.
Il premio, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, è collegato al risultato sportivo o alla partecipazione a una manifestazione. Ha una causa specifica e tipizzata: vittoria di una competizione, piazzamento in classifica, partecipazione a raduni federali. Le somme erogate ad atleti e tecnici titolari di un contratto di lavoro sportivo con lo stesso ente, anche se denominate “premi”, non sono assoggettabili alla ritenuta a titolo d’imposta ex art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973: costituiscono parti variabili della retribuzione o del compenso e seguono il regime fiscale proprio del rapporto di lavoro sportivo. L’esonero temporaneo introdotto dal decreto Fiscale 2026 riguarda quindi esclusivamente i premi ex comma 6-quater erogati a soggetti non titolari di contratto di lavoro sportivo con lo stesso ente erogatore.
Il compenso di lavoro sportivo remunera una prestazione continuativa e segue le regole del D.Lgs. 36/2021, con esenzione IRPEF fino a € 15.000 annui e contribuzione previdenziale INPS dal primo euro oltre i € 5.000. Il rimborso spese ha natura restitutoria e richiede documentazione analitica o, nei limiti previsti, può essere erogato forfettariamente.
La confusione tra queste categorie può produrre errori di rilievo. Un importo chiamato “premio” ma destinato, nella sostanza, a remunerare una presenza stabile o un’attività di collaborazione tecnica può essere riqualificato. Il nome usato nella delibera o nella ricevuta non è determinante: conta la causa reale del pagamento.
Chi può beneficiare della nuova soglia
La misura riguarda i premi corrisposti nell’ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche. Tra i soggetti che possono trovarsi nella posizione di erogatori rientrano, secondo il testo dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021: il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD).
Per le realtà locali il beneficio è concreto. Si pensi a piccoli tornei, campionati giovanili, gare sociali, eventi promozionali o manifestazioni territoriali. In questi contesti il premio ha spesso valore simbolico – € 100, € 150, € 250 – e applicare ritenute, versamenti F24 e registrazioni contabili su importi così bassi appesantisce la gestione in modo sproporzionato rispetto alle somme erogate. La copertura finanziaria stimata per la misura è pari a € 1.380.000 per il 2026, cifra che conferma il perimetro contenuto dell’intervento: non si tratta di una riforma strutturale del lavoro sportivo, ma di una correzione procedurale mirata.
Le società sportive dilettantistiche entrano nel perimetro
Il decreto Fiscale 2026 non si limita alla soglia sui premi. In sede parlamentare, in fase di conversione, è stato inserito un intervento di coordinamento sull’art. 25, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133, norma che disciplinava il regime di ritenuta sulle indennità, i premi e i compensi erogati da associazioni sportive dilettantistiche.
Su questo punto è necessaria una precisazione critica. L’art. 241, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 212 (Codice dello sport) ha disposto l’abrogazione integrale dell’art. 25 della L. 133/1999, con efficacia dal 1° gennaio 2026. Se tale abrogazione è operativa, l’intervento modificativo del decreto Fiscale 2026 sull’art. 25, comma 2, della L. 133/1999 si inserisce in un quadro normativo già modificato, il che richiede una verifica puntuale del coordinamento tra le due disposizioni. L’aggiornamento del perimetro soggettivo, comunque, allineava la norma alla nuova architettura del D.Lgs. 36/2021, ricomprendendo le SSD costituite in forma societaria, comprese le società di capitali e le cooperative senza scopo di lucro, nei limiti e con i requisiti previsti dalla disciplina speciale.
Il coordinamento normativo evita una frattura poco razionale: da un lato il D.Lgs. 36/2021 riconosce le SSD come soggetti dell’ordinamento sportivo dilettantistico; dall’altro alcune disposizioni fiscali più risalenti continuavano a fare riferimento al solo linguaggio associativo.
Il collegamento con il Registro nazionale
Il rinvio all’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 porta con sé un effetto sistematico importante. Il riconoscimento fiscale non può essere letto separatamente dall’inquadramento dell’ente nel sistema sportivo dilettantistico.
Il punto di riferimento è il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), gestito da Sport e Salute S.p.a. L’iscrizione non è un adempimento ornamentale: è il canale attraverso cui viene certificata la natura sportiva dilettantistica dell’ente e, quindi, la legittimità all’applicazione dei regimi agevolativi.
Per una ASD o una SSD, il tema non è solo “applicare o non applicare la ritenuta sul premio”. Il tema è più ampio: verificare che l’ente sia correttamente costituito, iscritto al RASD, aggiornato nei dati, coerente nello statuto e nella concreta attività svolta. Una società sportiva dilettantistica che intende applicare regimi agevolativi deve poter dimostrare la propria posizione in modo sostanziale. Non basta la sigla “SSD” nella denominazione: serve una struttura compatibile con il quadro del D.Lgs. 36/2021.
Gli errori più frequenti nella gestione dei premi
La reintroduzione della soglia può indurre comportamenti superficiali. Nella prassi si verificano tipicamente tre errori.
Il primo è trattare i € 300 come una franchigia. L’ente paga € 450 e applica la ritenuta solo su € 150. Così facendo applica una regola che non esiste.
Il secondo errore è ragionare per singolo evento. Una ASD riconosce € 200 per una gara primaverile e € 180 per una gara autunnale. Poiché ciascun premio è inferiore a € 300, non applica ritenute. Ma il totale attribuito allo stesso atleta nel periodo agevolato è € 380: il limite risulta superato e la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo di € 380.
Il terzo errore è confondere premio e compenso. Se un atleta riceve somme periodiche, collegate a una presenza stabile o a un’attività resa in favore della società, la qualificazione come “premio” può risultare fragile in sede di controllo, poiché l’Agenzia delle Entrate guarda alla sostanza del rapporto. Una gestione corretta deve partire da una delibera specifica per ciascuna manifestazione, che indichi il criterio di assegnazione, il risultato sportivo e l’importo. Meglio ancora se il regolamento della competizione prevede in anticipo i premi riconoscibili.
Esempi pratici per ASD e SSD
Si consideri una SSD che organizza un torneo dilettantistico di tennis con premi di € 250 per il vincitore della categoria maschile e € 250 per la vincitrice della categoria femminile. Se i due premi sono erogati a soggetti diversi e non vi sono altri premi corrisposti dalla stessa SSD agli stessi atleti nel periodo agevolato, la ritenuta non si applica.
Diverso il caso di una ASD di atletica che riconosce allo stesso atleta € 150 per una gara regionale e, alcuni mesi dopo, € 200 per una manifestazione nazionale. Il totale attribuito dal medesimo sostituto nel periodo 28 marzo-31 dicembre 2026 arriva a € 350. La ritenuta del 20% a titolo d’imposta si applica sull’intero importo di € 350, con versamento tramite F24 con codice tributo 1040.
Un caso ulteriore, più insidioso, riguarda i premi in natura. Una società sportiva corrisponde € 300 in denaro a un atleta e poi gli riconosce un buono acquisto da € 50 per la stessa competizione. Se il buono ha natura di premio economicamente valutabile – come deve presumersi per i beni o i servizi – il limite di € 300 viene superato. La forma non monetaria non elimina il problema fiscale: anche i premi in natura sono soggetti alle stesse regole di quelli in denaro.
Una misura utile, ma con confini stretti
Il ritorno dell’esenzione fino a € 300 offre un sollievo concreto al mondo dilettantistico, soprattutto agli enti minori che riconoscono premi di importo contenuto e si trovano a gestire adempimenti sproporzionati rispetto alle somme erogate. La misura, però, non deve essere sopravvalutata: è temporanea, opera solo fino al 31 dicembre 2026, non è una franchigia, richiede un controllo progressivo e non risolve i problemi strutturali di qualificazione dei rapporti sportivi.
Il passaggio sull’art. 25, comma 2, della L. 133/1999 – con le precisazioni rese necessarie dall’abrogazione della norma a opera del Codice dello sport – ha un significato più ordinamentale. Conferma la necessità di leggere le agevolazioni fiscali dello sport dilettantistico dentro il sistema del D.Lgs. 36/2021 e del Registro nazionale. È un adeguamento tecnico, ma nella pratica evita disparità difficili da giustificare tra ASD e SSD.
Per gli enti sportivi la direzione è chiara: meno ritenute sui piccoli premi, sì. Ma più attenzione alla tracciabilità, alla qualificazione delle somme e alla coerenza documentale.
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