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Pignoramento presso terzi fatture elettroniche al via il provvedimento

25 Maggio, 2026

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Con il provvedimento direttoriale n. 153611/2026 del 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a una delle novità più incisive della legge di bilancio 2026 in materia di riscossione coattiva. Da oggi i dati aggregati delle fatture elettroniche – somma dei corrispettivi e numero dei documenti emessi negli ultimi sei mesi verso uno stesso cliente titolare di partita IVA – vengono messi a disposizione dell’Agente della riscossione per identificare i terzi aggredibili con il pignoramento ex art. 72-bis del DPR 602/1973 (ora trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 110/2024). Non nasce una nuova procedura esecutiva: cambia la capacità di selezionare rapidamente i rapporti commerciali più significativi del debitore iscritto a ruolo. Per imprese e professionisti con cartelle non pagate, questo significa che i crediti verso i propri clienti business sono diventati molto più visibili – e aggredibili – di prima. La difesa più efficace rimane la gestione proattiva dei carichi iscritti a ruolo: rateazione regolare, verifica dei vizi di notifica e monitoraggio delle partite aperte con i clienti principali.

Che cosa cambia con il provvedimento del 22 maggio

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiude il passaggio attuativo richiesto dalla legge di bilancio 2026. Il punto è tecnico, ma l’effetto pratico è abbastanza chiaro: le fatture elettroniche diventano una fonte informativa strutturata anche per la riscossione coattiva.

Finora l’Agente della riscossione poteva già procedere con il pignoramento presso terzi, secondo le regole dell’art. 72-bis del DPR 602/1973 – ora trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 110/2024 (Testo Unico della riscossione, in vigore dall’1 luglio 2025). La difficoltà, nella prassi, stava spesso nell’individuare con rapidità un terzo realmente utile, cioè un soggetto che fosse debitore del contribuente iscritto a ruolo.

Con il nuovo flusso, l’analisi diventa più mirata. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione dati aggregati sulle fatture emesse dal debitore verso lo stesso cliente. Non tutti i dettagli della fattura, dunque. Il dato rilevante è la somma dei corrispettivi e il numero dei documenti emessi nel periodo considerato.

È qui che si colloca il vero cambio di passo. Non cambia il titolo esecutivo. Non cambia la procedura di base. Cambia la capacità di intercettare rapporti commerciali recenti e, almeno in astratto, crediti ancora aggredibili.

La base normativa della nuova trasmissione dati

La disciplina nasce dall’art. 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. La disposizione è stata inserita dall’art. 117 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

La norma consente all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e da coobbligati. Il riferimento temporale è preciso: i sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono messi a disposizione.

Vale ricordare che, in parallelo, il D.Lgs. 30 giugno 2024, n. 110 (e il successivo D.Lgs. 33/2025) ha riorganizzato sistematicamente la normativa sulla riscossione, dando vita al Testo Unico della riscossione. L’art. 72-bis del DPR 602/1973, che disciplinava il pignoramento presso terzi in forma semplificata, è transitato nell’art. 170 del nuovo Testo Unico. I riferimenti all’art. 72-bis rimangono corretti per ricostruire la genesi storica, ma nei documenti più recenti – inclusa la giurisprudenza di legittimità del 2026 – la norma viene già citata con la nuova numerazione.

La finalità non è genericamente conoscitiva. I dati servono per attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Il provvedimento n. 153611/2026, emanato il 22 maggio 2026, disciplina proprio questo scambio informativo.

Si tratta di un passaggio coerente con l’evoluzione degli ultimi anni. La fattura elettronica, nata come strumento di controllo IVA e contrasto all’evasione, viene sempre più utilizzata anche come infrastruttura informativa per la gestione del rischio fiscale e della riscossione.

Quali dati vengono comunicati all’Agente della riscossione

Il flusso informativo non riguarda ogni elemento contenuto nella fattura elettronica. Secondo il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione, con cadenza periodica, i dati relativi a due elementi:

  • la somma dei corrispettivi delle fatture emesse dal debitore o dal coobbligato verso uno stesso soggetto;
  • il numero delle fatture emesse nei confronti del medesimo soggetto.

Il perimetro temporale copre i sei mesi precedenti a quello in cui i dati vengono trasmessi. Si guarda quindi alla fatturazione attiva recente. Non a rapporti remoti, né a dati storici senza un collegamento temporale attuale.

La logica è semplice. Se un’impresa iscritta a ruolo ha emesso più fatture verso lo stesso cliente negli ultimi mesi, l’Agente della riscossione può considerare quel cliente come possibile terzo destinatario di un pignoramento. Naturalmente occorre poi verificare se il credito esista ancora, se sia esigibile e se non sia già stato pagato.

Fatturato e credito incassabile non sono la stessa cosa. Questo è un punto delicato, e nella pratica farà la differenza.

Chi sono i terzi pignorabili

Il provvedimento definisce i “terzi pignorabili” come i cessionari o committenti titolari di partita IVA, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali il debitore iscritto a ruolo o il coobbligato ha emesso fattura.

Il riferimento è quindi ai rapporti tra soggetti IVA. Il caso tipico è quello dell’impresa o del professionista che emette fattura verso un cliente business. Il cliente, se deve ancora pagare, può diventare il soggetto al quale l’Agente della riscossione notifica l’ordine di pagamento diretto.

Fuori da questa definizione restano, in linea generale, i rapporti che non emergono come operazioni tra soggetti IVA nel tracciato della fattura elettronica. La norma, almeno per come è costruita, non punta alla generalità dei rapporti economici del debitore. Punta a un segmento preciso: crediti commerciali documentati da fatture elettroniche.

Questo rende il meccanismo molto efficace per imprese e professionisti. Ma anche selettivo. Non tutto ciò che viene fatturato è ancora pignorabile. Non tutto ciò che è pignorabile emerge necessariamente dalla fatturazione elettronica.

Il pignoramento presso terzi: la procedura

La procedura richiamata è quella semplificata prevista dall’art. 72-bis del DPR 602/1973, ora confluito nell’art. 170 del D.Lgs. 110/2024. L’Agente della riscossione può notificare al terzo un ordine di pagamento diretto. Il pagamento avviene fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Nel pignoramento ordinario presso terzi, regolato dal codice di procedura civile, il percorso passa normalmente dal giudice dell’esecuzione. Nel modello esattoriale, invece, l’ordine al terzo ha una struttura più diretta. Su questo punto, tuttavia, occorre segnalare una precisazione giurisprudenziale fondamentale: la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6/2026, ha ribadito con fermezza che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis – pur nella sua forma semplificata – deve essere notificato non solo al terzo, ma anche al debitore esecutato. La mancata notifica al debitore non genera una semplice nullità sanabile: produce l’inesistenza giuridica dell’atto, che travolge l’intera procedura ed è insanabile anche se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto. Per il consulente che assiste il debitore, la verifica delle relate di notifica è quindi il primo e più immediato presidio difensivo.

Dal momento in cui il terzo riceve l’ordine di pagamento scatta il vincolo previsto dall’art. 546 c.p.c.: il terzo non può disporre delle somme detenute, ed è tenuto a versarle all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica. Secondo la Suprema Corte, questo vincolo si estende anche alle somme che affluiscono sul conto del terzo successivamente alla notifica, purché maturate nel corso dello spatium deliberandi di 60 giorni. Non rileva che, al momento della notifica, il saldo fosse negativo o che il credito sia già stato pagato: l’obbligo sorge con la notifica.

Se l’Agente della riscossione conosce in anticipo i clienti verso i quali il debitore ha fatturato negli ultimi sei mesi, può scegliere con maggiore precisione dove avviare l’azione. Meno tentativi al buio. Più selezione.

Va però evitata una lettura eccessiva. La fattura elettronica non blocca automaticamente il pagamento. Non trasferisce somme all’Erario da sola. Serve un atto di pignoramento, notificato secondo le regole previste – al terzo e al debitore.

Pignoramento presso terzi e fatture elettroniche: esempio pratico

Si consideri una società Alfa S.r.l., iscritta a ruolo per cartelle non pagate. Negli ultimi sei mesi Alfa ha emesso dieci fatture elettroniche verso Beta S.r.l., per un totale di 58.000 euro. Il dato viene aggregato e reso disponibile all’Agente della riscossione.

Agenzia delle Entrate-Riscossione non conosce, da quel solo dato, se Beta abbia già pagato tutte le fatture. Però vede un rapporto commerciale recente e significativo. Può quindi valutare l’avvio di una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di Beta.

Se l’Agente della riscossione decide di procedere, deve notificare l’ordine di pagamento sia a Beta S.r.l. (il terzo) sia ad Alfa S.r.l. (il debitore). Dal momento della notifica a Beta, scatta immediatamente il vincolo ex art. 546 c.p.c.: Beta non può pagare Alfa, e deve versare le somme ancora dovute direttamente all’Agente della riscossione entro 60 giorni, nei limiti del debito iscritto a ruolo. Se Beta, ad esempio, deve ancora pagare 22.000 euro ad Alfa, quell’importo deve confluire all’Agente della riscossione. Attenzione: anche le somme che Beta dovesse incassare da Alfa per altre causali nei 60 giorni successivi alla notifica restano soggette al vincolo.

Se invece Beta ha già saldato tutto prima della notifica, il credito verso il terzo non esiste più. Ecco perché il dato della fattura è un indizio molto forte, ma non coincide sempre con la disponibilità effettiva di somme. Nella pratica, questo passaggio genererà molte verifiche operative.

La differenza tra fattura emessa e credito ancora esistente

Uno dei punti più insidiosi riguarda il rapporto tra emissione della fattura e credito pignorabile. La fattura indica un’operazione. Di norma segnala un corrispettivo dovuto. Ma non prova, da sola, che il credito sia ancora aperto al momento della notifica.

Il cliente potrebbe aver già pagato. Potrebbe esistere una compensazione commerciale. Potrebbe esserci una contestazione sulla fornitura. Oppure il pagamento potrebbe essere stato rateizzato, sospeso o subordinato a condizioni contrattuali.

Per questo motivo il nuovo flusso informativo non elimina le difese del debitore e del terzo. Aumenta, però, la probabilità che l’Agente della riscossione individui rapporti economicamente rilevanti.

Nella prassi, le imprese dovranno prestare maggiore attenzione alla gestione degli incassi. Una posizione iscritta a ruolo non governata può incidere direttamente sui rapporti con i clienti. Anche quando il cliente non ha alcuna responsabilità fiscale.

Che cosa rischiano imprese e professionisti

La novità pesa soprattutto sui soggetti economici che hanno debiti iscritti a ruolo e continuano a emettere fatture verso clienti abituali. In questi casi l’Agente della riscossione potrà individuare più facilmente i flussi commerciali ricorrenti.

Il rischio non è soltanto finanziario. C’è anche un profilo reputazionale. Il cliente che riceve un ordine di pagamento diretto viene coinvolto nella procedura esecutiva. Non diventa debitore fiscale del fornitore, è bene chiarirlo. Però viene chiamato a pagare l’Agente della riscossione invece del proprio fornitore.

Per un’impresa, questo può creare tensioni nei rapporti commerciali. Specie quando il cliente è strategico, quando esistono forniture continuative o quando il rapporto contrattuale richiede affidabilità amministrativa.

La gestione del debito iscritto a ruolo diventa quindi un tema di continuità aziendale. Non solo di regolarità fiscale.

La mappa operativa per leggere la novità

Aspetto Cosa prevede la disciplina Effetto pratico
Fonte dei dati Fatture elettroniche emesse dal debitore o dal coobbligato, transitate dallo SdI L’Agente della riscossione individua rapporti commerciali recenti con precisione
Periodo osservato Sei mesi precedenti alla messa a disposizione dei dati Rilevano i rapporti economici più attuali, non la storia remota
Terzi pignorabili Clienti titolari di partita IVA verso cui sono state emesse fatture (cessionari o committenti) Il cliente business può ricevere l’ordine di pagamento diretto
Dati comunicati Somma dei corrispettivi e numero delle fatture per cliente Non viene trasmesso il contenuto analitico della fattura, solo dati aggregati
Finalità Analisi mirate per procedure esecutive presso terzi Maggiore selettività nell’avvio dei pignoramenti, meno azioni “al buio”
Procedura esecutiva Art. 72-bis DPR 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 110/2024) Pagamento diretto al Fisco, entro 60 gg dalla notifica, fino a concorrenza del credito
Vincolo sul terzo Art. 546 c.p.c. – obbligo di conservazione delle somme Il terzo non può pagare il fornitore dalla data della notifica, pena responsabilità
Obbligo di notifica Notifica sia al terzo sia al debitore (Cass., Ord. n. 6/2026) La sola notifica al terzo produce inesistenza giuridica insanabile del pignoramento

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Cosa deve controllare il contribuente iscritto a ruolo

Per imprese e professionisti, la prima verifica riguarda l’effettiva situazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Non basta sapere che esistono cartelle. Occorre capire quali somme siano realmente esigibili.

Il controllo dovrebbe riguardare almeno questi elementi:

  • presenza di cartelle, avvisi di addebito o accertamenti esecutivi non pagati;
  • eventuali rateazioni in corso e regolarità dei pagamenti (la decadenza dal piano ex art. 19, DPR 602/1973 riapre immediatamente il fronte esecutivo);

istanze di sospensione amministrativa o giudiziale già presentate o presentabili;

  • possibili vizi di notifica degli atti a monte – in particolare la notifica del pignoramento al debitore: la sua assenza determina l’inesistenza giuridica dell’atto (Cass., Ord. n. 6/2026);
  • possibili profili di prescrizione o decadenza del credito erariale;
  • clienti verso cui esistono fatture aperte o incassi non ancora completati;
  • esposizione verso clienti ricorrenti, soprattutto se di importo elevato.

Sul versante dei rimedi processuali, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice tributario (competenza rafforzata dalla riforma del processo tributario, D.Lgs. 220/2023), ovvero richiedere la sospensione in via cautelare. In presenza di una rateazione già concessa e regolarmente rispettata, il rischio di azioni esecutive si riduce significativamente: ma va monitorata con metodo ogni scadenza, perché una singola rata non pagata può comportare la decadenza automatica dal piano.

Le cautele per il cliente che riceve l’ordine

Anche il terzo destinatario dell’ordine di pagamento deve muoversi con attenzione. Se riceve un atto dall’Agente della riscossione, non può trattarlo come una semplice comunicazione informativa.

Il cliente deve verificare se esiste un debito verso il fornitore, quale sia l’importo ancora dovuto e se vi siano contestazioni o pagamenti già effettuati. In presenza di rapporti complessi, la risposta deve essere documentata con precisione.

Il terzo non deve pagare due volte. Ma non può neppure ignorare l’ordine ricevuto: dal momento della notifica scatta l’obbligo di conservazione delle somme e il divieto di pagarle al fornitore, pena responsabilità diretta nei confronti dell’Agente della riscossione. La gestione richiede un controllo contabile rapido: partite aperte, scadenze, bonifici già disposti, note di credito, compensazioni e contestazioni.

Il terzo che abbia già pagato prima della notifica non è tenuto a versare di nuovo. È però fondamentale che la prova del pagamento sia documentalmente inattaccabile: estratti conto, ricevute di bonifico, quietanze. L’onere della prova grava su chi eccepisce l’avvenuto pagamento.

Nelle aziende strutturate sarà opportuno creare una procedura interna. Chi riceve l’atto lo deve trasmettere subito all’ufficio amministrativo e, se necessario, al consulente fiscale o legale.

Gli errori di lettura da evitare

Il primo errore è pensare che ogni fattura elettronica possa generare automaticamente un pignoramento. Non è così. Il dato alimenta un’analisi, poi serve l’atto esecutivo – regolarmente notificato a entrambi i destinatari.

Il secondo errore è confondere il fatturato con la cassa. Una fattura emessa sei mesi prima potrebbe essere stata incassata dopo pochi giorni. In quel caso il terzo non ha più somme da versare al fornitore, ma deve comunque documentarlo con precisione.

Il terzo errore è sottovalutare l’impatto commerciale. Il pignoramento presso un cliente può far emergere all’esterno una tensione fiscale o finanziaria. Non sempre il rapporto commerciale ne esce indenne.

Il quarto errore riguarda le rateazioni. Un contribuente con piano decaduto espone i propri crediti commerciali a iniziative più rapide. Chi ha debiti iscritti a ruolo deve monitorare le scadenze con metodo, non a memoria.

Il quinto errore – spesso commesso dal terzo – è ignorare che il vincolo scattato con la notifica si estende anche alle somme che affluiranno nei successivi 60 giorni. Non è possibile ritenere di aver “evitato” il pignoramento perché al momento della notifica il conto aveva saldo negativo.

Un segnale più ampio sulla riscossione digitale

La novità conferma una tendenza precisa. La riscossione si muove verso un uso più intenso delle banche dati. Non solo per conoscere il patrimonio del debitore, ma per selezionare azioni più efficaci.

La fattura elettronica offre un’informazione molto preziosa: indica chi compra beni o servizi dal debitore e con quale intensità economica. Per l’Agente della riscossione significa poter distinguere tra rapporti marginali e rapporti realmente significativi.

Si può discutere, certo, sul bilanciamento tra efficienza del recupero e tutela dell’attività economica. Un professionista contrario a questa impostazione potrebbe osservare che il nuovo meccanismo aumenta la pressione sui rapporti commerciali, con effetti indiretti anche sui clienti del debitore. L’obiezione non è debole. Va aggiunto che – a differenza di quanto già previsto per stipendi e pensioni – la norma non introduce al momento franchigie o soglie minime di impignorabilità a tutela del debitore imprenditore, un’asimmetria che meriterà un approfondimento in sede interpretativa e, forse, un intervento correttivo del legislatore.

Dall’altro lato, il legislatore sembra muoversi in una direzione chiara: ridurre le azioni inefficaci e concentrare l’esecuzione dove i dati segnalano una concreta possibilità di incasso.

La portata pratica della norma si vedrà nei prossimi mesi. Molto dipenderà dalla frequenza effettiva dei flussi e dal modo in cui l’Agente della riscossione userà i dati nella selezione delle procedure.

Per ora un dato è già chiaro. Chi ha carichi iscritti a ruolo e fattura verso clienti titolari di partita IVA non può più considerare quei rapporti come un terreno poco visibile. La fatturazione elettronica rende la mappa dei crediti commerciali molto più leggibile – e, per la riscossione, molto più utilizzabile.

Infografica

Fattura elettronica e pignoramento spiegati.

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