La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29442 depositata il 14 novembre 2024, ha confermato un principio cardine riguardo l’applicazione del regime di Participation Exemption (PEX), noto anche come “esenzione sulle plusvalenze”. Secondo quanto stabilito, l’esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie è valida solo se queste sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questo principio, enunciato dall’articolo 87 del TUIR, non ammette deroghe e stabilisce che la classificazione iniziale della partecipazione è determinante per l’accesso al beneficio fiscale.
Analisi della sentenza
La causa esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime transitorio previsto dall’art. 4 comma 1 lettera g) del DLgs. 344/2003. Per le partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore del decreto, il requisito dell’immobilizzazione doveva essere valutato nel bilancio del secondo periodo d’imposta precedente, ovvero nel bilancio al 31 dicembre 2002. Nonostante questa specificità, la sentenza esprime principi che possono essere estesi anche alla normativa a regime.
La Cassazione ha ribadito che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 comma 1 lettera b) del TUIR è infondata, poiché la norma è espressione dei principi della legge delega n. 80/2003. Quest’ultima subordinava l’esenzione al ricorrere di requisiti di “stabilità” della partecipazione, identificati nel periodo minimo di possesso e nella sua “targatura” nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questo ha creato un regime di doppia circolazione delle partecipazioni che, nei suoi primi anni di operatività, era stato criticato per potenziale asintematicità e per comportamenti impropri volti a esentare plusvalenze su partecipazioni con i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR e dedurre le minusvalenze su partecipazioni prive di tali requisiti.
Motivazioni della Corte
La sentenza ha confermato i due precedenti gradi di giudizio favorevoli all’Agenzia delle Entrate, analizzando il comportamento della società cedente nelle varie annualità. Nel bilancio 2002, la partecipazione era stata classificata nel circolante, secondo quanto argomentato dalla società come errore. Nei bilanci successivi, dal 2003 in avanti, la partecipazione è stata spostata dal circolante alle immobilizzazioni finanziarie, e solo nel 2009, a seguito di una verifica fiscale, il bilancio 2002 è stato riapprovato con la partecipazione riclassificata tra le immobilizzazioni.
La Cassazione ha sottolineato la necessità di dettagliare genesi, contenuto e scoperta successiva dell’errore e di produrre documenti contabili da cui si possa evincere il carattere erroneo della classificazione originaria della partecipazione nel circolante, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, è mancata la dimostrazione di fatti che potevano attestare l’utilizzo di procedure contabili correttive prima della rilevazione dell’errore durante la verifica fiscale. La partecipazione aveva un’entità abbastanza significativa, rendendo plausibile il riconoscimento dell’errore.
Eccezioni alla regola generale
La Cassazione ha richiamato i principi contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2004, secondo cui per banche e assicurazioni, i cui bilanci non recano la distinzione tra immobilizzazioni e circolante, la classificazione va desunta dalla Nota integrativa. Allo stesso modo, per società che redigono il bilancio secondo schemi diversi da quelli previsti dagli articoli 2424 ss. del codice civile e da quelli di banche e assicurazioni, la condizione dell’iscrizione tra le immobilizzazioni si ritiene soddisfatta se le partecipazioni risultano come tali nei bilanci o da altri elementi certi e precisi della contabilità. Tuttavia, il caso esaminato non rientrava in nessuna di tali eccezioni, rendendo necessario rispettare il requisito formale dell’iscrizione tra le immobilizzazioni per ottenere l’esenzione.
Implicazioni pratiche e conseguenze
La sentenza n. 29442/2024 rafforza il principio di inderogabilità della classificazione iniziale delle partecipazioni. Questo orientamento è stato recentemente confermato anche per le società non residenti dalla circolare n. 17/2024 dell’Agenzia delle Entrate. L’importanza di una corretta classificazione sin dal primo bilancio è quindi cruciale per evitare contestazioni fiscali e perdite di benefici fiscali.