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Scadenza versamento imposte SRL: quando il bilancio sposta i termini

13 Luglio, 2026

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Per una SRL con esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, il pagamento ordinario di saldo IRES, IRAP e primo acconto scade il 30 giugno 2026, e questa data non cambia se il bilancio viene approvato entro il 30 aprile o comunque entro maggio. Le cose cambiano se la società utilizza legittimamente il maggior termine statutario di 180 giorni: approvando in giugno, entro il 29 giugno 2026, il versamento si sposta al 31 luglio, mentre un’approvazione tardiva o una mancata approvazione producono comunque quella stessa scadenza di fine luglio. La proroga ISA 2026, che porta il termine al 20 luglio senza maggiorazione o al 20 agosto con lo 0,80%, riguarda soltanto chi doveva versare entro il 30 giugno, e non si applica a chi ha già la scadenza naturale al 31 luglio. Il riferimento normativo corretto da citare oggi non è più l’art. 6 del D.L. 89/2026, abrogato, ma l’art. 1-sexies del D.L. 63/2026, convertito dalla L. 113/2026.

La regola generale dell’articolo 17

La scadenza versamento imposte SRL nasce dall’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. La norma collega il saldo delle imposte al periodo d’imposta e, in alcuni casi, all’approvazione del bilancio.

Per i soggetti IRES il saldo si versa entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Nello stesso termine scade, di regola, il primo acconto.

Una SRL con esercizio coincidente con l’anno solare chiude il periodo il 31 dicembre 2025. Il sesto mese successivo termina il 30 giugno 2026.

Questa resta la data base. L’approvazione avvenuta entro il termine ordinario di 120 giorni non la anticipa e non la rinvia.

Regola base

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e approvato entro il 30 aprile 2026: saldo 2025 e primo acconto 2026 entro il 30 giugno 2026.

Quando il bilancio sposta davvero la scadenza

L’art. 17 prevede una disciplina diversa per i soggetti che, in base alla legge, approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura.

In quel caso il pagamento cade nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. La norma guarda al mese, non al singolo giorno.

Un bilancio approvato il 5 maggio e uno approvato il 29 maggio producono quindi lo stesso termine fiscale. In entrambi i casi si paga entro il 30 giugno.

Se l’assemblea approva il documento il 10 giugno oppure il 29 giugno, la scadenza diventa il 31 luglio.

Il punto non è quanto tardi si riunisce l’assemblea. Il punto è se la società può utilizzare, in modo valido, il termine civilistico più lungo.

Il termine di 180 giorni non è automatico

Per le SRL l’art. 2478-bis c.c. rinvia alle condizioni previste dall’art. 2364, secondo comma, c.c. Il maggior termine richiede una base statutaria e una ragione concreta.

La facoltà può essere utilizzata quando la società deve redigere il bilancio consolidato. Può servire anche per particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto sociale.

Non basta una generica difficoltà organizzativa. Neppure il semplice carico di lavoro dello studio incaricato rende legittimo il rinvio.

Gli amministratori devono valutare i presupposti e documentarli. Nella prassi, la motivazione viene riportata nei documenti collegati al bilancio e nel verbale assembleare.

Per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, i 180 giorni terminano il 29 giugno 2026. Il 30 giugno è già oltre il limite.

Le date 2026 per le SRL con esercizio solare

Il calendario seguente riguarda una società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Distingue la scadenza civilistica dalla scadenza fiscale.

  • 30 aprile 2026 – termine ordinario di 120 giorni per l’approvazione.
  • 29 giugno 2026 – ultimo giorno del maggior termine di 180 giorni.
  • 30 giugno 2026 – pagamento ordinario quando il termine fiscale non slitta.
  • 31 luglio 2026 – pagamento se l’approvazione valida avviene in giugno.
Situazione Data di approvazione Termine fiscale Proroga ISA 2026
Termine ordinario Entro il 30 aprile 2026 30 giugno 2026 Sì, se ricorrono i requisiti soggettivi
Maggior termine, approvazione in maggio Dal 1° al 31 maggio 2026 30 giugno 2026 Sì, se ricorrono i requisiti soggettivi
Maggior termine, approvazione in giugno Dal 1° al 29 giugno 2026 31 luglio 2026 No, perché il versamento non è dovuto entro il 30 giugno
Mancata approvazione entro 180 giorni Dopo il 29 giugno oppure non approvato 31 luglio 2026 No

Approvazione in maggio o giugno: cambia tutto

Il confine operativo è il mese di approvazione. Una società può utilizzare il maggior termine e, nonostante questo, mantenere il pagamento al 30 giugno.

Accade quando l’assemblea approva in maggio. L’ultimo giorno del mese successivo è infatti il 30 giugno.

Questa società, se soggetta agli ISA e dentro il limite di ricavi previsto, può utilizzare la proroga 2026.

Se l’approvazione avviene in giugno, il termine diventa il 31 luglio. La proroga al 20 luglio perde utilità e non trova applicazione.

La differenza non è formale. Incide sulla liquidità, sulle rate e sulla maggiorazione eventualmente dovuta.

Bilancio non approvato: il termine non resta aperto

La mancata approvazione non consente di rinviare il pagamento senza limiti. L’art. 17 contiene una regola di chiusura, valida sia per chi usa il termine ordinario di 120 giorni sia per chi si avvale dei 180 giorni.

Quando il bilancio non viene approvato entro il termine legale applicabile, il versamento scade nel mese successivo alla fine di quel termine.

Per una SRL che utilizza validamente i 180 giorni, ma non approva entro il 29 giugno 2026, il pagamento scade il 31 luglio.

Per una SRL priva di clausola statutaria sul maggior termine, che quindi doveva approvare entro il 30 aprile 2026 e non lo fa, il pagamento scade invece il 31 maggio 2026, un mese prima rispetto al caso dei 180 giorni.

L’eventuale assemblea celebrata successivamente non sposta ulteriormente la data. Il debito fiscale esiste anche senza approvazione definitiva del bilancio.

Gli amministratori devono quindi predisporre una liquidazione attendibile. Serve una base contabile sufficientemente chiusa, anche se il procedimento societario non è concluso.

La proroga ISA 2026 e il riferimento normativo corretto

Nel 2026 i soggetti interessati dagli ISA possono versare entro il 20 luglio senza maggiorazione. Possono anche pagare entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%.

La misura riguarda i soggetti tenuti, entro il 30 giugno 2026, ai pagamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Rientrano anche i soggetti con cause di esclusione ISA. La norma comprende inoltre i contribuenti in regime di vantaggio, i forfetari e determinati partecipanti a soggetti trasparenti.

Per le società di capitali conta sempre la scadenza determinata dall’art. 17. Non basta essere un soggetto ISA.

Pagamento con maggiorazione dello 0,40% o dello 0,80%

Il sistema 2026 presenta due meccanismi diversi. Confonderli può produrre un F24 insufficiente.

La regola ordinaria dell’art. 17, comma 2, consente il pagamento entro i successivi 30 giorni con lo 0,40%.

La proroga ISA introduce invece una finestra speciale. Il pagamento può avvenire entro il 20 luglio senza maggiorazione, oppure entro il 20 agosto con lo 0,80%. Alcuni operatori calcolano il trentesimo giorno esatto al 19 agosto: nella prassi resta comunque prudente verificare il termine impostato dal proprio software di compilazione F24 prima di versare.

Per i soggetti coperti dalla proroga, lo 0,80% sostituisce la maggiorazione ordinaria nella finestra speciale. Non va applicato soltanto ai giorni di ritardo.

Una SRL non ISA con scadenza al 30 giugno può pagare entro il 30 luglio con lo 0,40%. Una SRL ISA, nelle condizioni previste, usa il 20 luglio oppure il 20 agosto con lo 0,80%.

Se la scadenza ordinaria è il 31 luglio, la proroga ISA non opera. Resta la facoltà ordinaria dei 30 giorni con lo 0,40%.

Nel 2026 il trentesimo giorno successivo al 31 luglio cade il 30 agosto, domenica. Il pagamento slitta quindi al 31 agosto.

Termine originario Regime Pagamento senza maggiorazione Pagamento differito
30 giugno 2026 SRL ISA ammessa alla proroga 20 luglio 2026 20 agosto 2026 con 0,80%
30 giugno 2026 SRL non ammessa alla proroga 30 giugno 2026 30 luglio 2026 con 0,40%
31 luglio 2026 Approvazione in giugno o mancata approvazione entro 180 giorni 31 luglio 2026 31 agosto 2026 con 0,40%

Esercizio non solare: il calcolo cambia

Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare non possono usare automaticamente il calendario di giugno e luglio.

Il termine ordinario cade nell’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Si consideri una SRL che chiude l’esercizio il 30 settembre 2025. Il termine ordinario di 120 giorni cade il 28 gennaio 2026.

Il pagamento ordinario scade il 31 marzo 2026. Se la società approva validamente oltre quattro mesi, si usa il mese successivo all’approvazione.

Un’approvazione del 20 febbraio porta comunque al 31 marzo. Un’approvazione del 20 marzo porta invece al 30 aprile.

La proroga ISA 2026 va verificata sul testo della norma e sulla concreta scadenza. Il riferimento resta l’obbligo di pagamento entro il 30 giugno 2026.

Approvazione e deposito non sono la stessa cosa

Il deposito al Registro delle imprese avviene entro 30 giorni dall’approvazione. Questo adempimento non determina la scadenza delle imposte.

Conta la data della decisione dei soci, oppure la scadenza del termine legale se il bilancio non viene approvato.

Un deposito tardivo può generare conseguenze proprie. Non prolunga, però, il termine dell’IRES o dell’IRAP.

Anche la convocazione dell’assemblea non coincide sempre con l’approvazione. Occorre verificare la delibera effettivamente adottata.

Esempi pratici sulla scadenza versamento imposte SRL

Esempio 1: approvazione ordinaria

Alfa SRL chiude il 31 dicembre 2025 e approva il bilancio il 27 aprile 2026. Il termine fiscale ordinario è il 30 giugno.

Se Alfa rientra nella proroga ISA, paga entro il 20 luglio senza maggiorazione. In alternativa paga entro il 20 agosto con lo 0,80%.

Esempio 2: maggior termine e approvazione in maggio

Beta SRL dispone dei presupposti per i 180 giorni e approva il 22 maggio 2026. Il mese successivo termina il 30 giugno.

La società resta quindi dentro l’ambito temporale della proroga ISA, sempre che possieda anche i requisiti soggettivi.

Esempio 3: approvazione in giugno

Gamma SRL approva validamente il 24 giugno 2026. Il saldo e il primo acconto scadono il 31 luglio.

La proroga al 20 luglio non si applica. Gamma può utilizzare il differimento ordinario al 31 agosto con lo 0,40%.

Esempio 4: assemblea oltre i 180 giorni

Delta SRL non approva entro il 29 giugno. L’assemblea si riunisce il 15 luglio 2026.

Il termine fiscale resta il 31 luglio. La data del 15 luglio non crea un nuovo termine al 31 agosto.

Esempio 5: approvazione del 30 giugno

Epsilon SRL approva il 30 giugno 2026. La delibera arriva oltre il limite dei 180 giorni.

Il pagamento scade il 31 luglio per effetto della regola sulla mancata approvazione tempestiva. La società deve valutare separatamente il ritardo civilistico.

Esempio 6: mancata approvazione entro il termine ordinario

Zeta SRL non ha una clausola statutaria per i 180 giorni e non approva il bilancio entro il 30 aprile 2026.

Il versamento scade il 31 maggio 2026, ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine ordinario di 120 giorni.

Controlli operativi prima di predisporre l’F24

Il calcolo corretto richiede una sequenza precisa. Saltare un passaggio porta spesso a scegliere la data sbagliata.

  1. verificare la data di chiusura del periodo d’imposta;
  2. controllare il termine ordinario di approvazione;
  3. leggere lo statuto e accertare la clausola sul maggior termine;
  4. documentare le esigenze che giustificano i 180 giorni;
  5. individuare la data effettiva di approvazione, non quella di convocazione;
  6. stabilire il termine fiscale applicando l’art. 17 del D.P.R. 435/2001;
  7. verificare i requisiti ISA e il limite di ricavi o compensi;
  8. scegliere tra pagamento ordinario, proroga speciale e differimento con maggiorazione;
  9. coordinare la prima rata con il piano di rateazione previsto per il 2026.

La regola operativa da ricordare

Per le SRL solari, maggio mantiene normalmente il pagamento al 30 giugno. Giugno lo porta al 31 luglio. La proroga ISA segue la scadenza fiscale, non la semplice qualifica della società.

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