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Obbligo di partita IVA per i docenti part-time che danno lezioni private

12 Marzo, 2024

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 63 dell’8 marzo 2024, ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’obbligo di partita IVA per i docenti titolari di una cattedra part-time che svolgono con regolaritĆ  lezioni private o ripetizioni. La precisazione si applica anche ai docenti dipendenti pubblici, poichĆ© l’attivitĆ  di insegnamento privato ĆØ considerata un’attivitĆ  economica rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Questo significa che, indipendentemente dal loro status di dipendenti pubblici, i docenti che impartiscono lezioni private con regolaritĆ  sono tenuti ad aprire una partita IVA e a rispettare gli adempimenti fiscali previsti.

Requisiti per l’applicazione dell’IVA alle lezioni private

Per determinare l’applicabilitĆ  dell’IVA alle lezioni private, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la necessitĆ  di verificare la presenza di tre presupposti fondamentali: soggettivo, oggettivo e territoriale. Nel caso specifico, l’attenzione si ĆØ concentrata sul requisito dell’abitualitĆ , un elemento chiave per stabilire se l’attivitĆ  di insegnamento privato sia da considerarsi rilevante ai fini IVA. L’Agenzia ha confermato che tale requisito sussiste quando il docente aveva giĆ  aperto una partita IVA per svolgere l’attivitĆ  con regolaritĆ  e intende continuare a farlo, ad esempio tenendo “5/6 lezioni a settimana”. Questo criterio di abitualitĆ  ĆØ fondamentale per distinguere le situazioni in cui l’insegnamento privato ĆØ svolto in modo occasionale da quelle in cui rappresenta una vera e propria attivitĆ  economica.

Scelta tra regime forfettario e regime speciale per le lezioni private

Una volta accertato l’obbligo di partita IVA, i docenti che rientrano in questa categoria devono valutare attentamente la scelta del regime fiscale più adatto alla loro situazione. Le opzioni disponibili sono il regime forfettario e il regime speciale per le lezioni private introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha messo in luce un aspetto cruciale: questi due regimi non sono compatibili tra loro. Infatti, il regime forfettario non può essere adottato dalle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, come previsto dall’articolo 1, comma 57, lett. a) della legge n. 190/2014. Pertanto, i docenti dovranno effettuare una scelta consapevole, valutando i vantaggi e le implicazioni di ciascun regime in base alle proprie esigenze e alla natura della loro attivitĆ  di insegnamento privato.

Regime forfettario per i docenti che danno lezioni private

Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni a disposizione dei docenti che svolgono attivitĆ  di insegnamento privato con regolaritĆ . Optando per questo regime, il reddito derivante dalle lezioni private sarĆ  soggetto a tassazione IRPEF con un’aliquota agevolata del 15%, senza l’applicazione dell’IVA. Tuttavia, ĆØ importante sottolineare che, nonostante l’esenzione dall’IVA, il docente sarĆ  comunque tenuto a emettere fattura per i servizi di insegnamento privato erogati. Questo adempimento ĆØ fondamentale per garantire la tracciabilitĆ  delle operazioni e il rispetto degli obblighi fiscali. Il regime forfettario offre quindi una semplificazione dal punto di vista dell’IVA, ma richiede comunque una gestione puntuale delle fatture e della documentazione relativa all’attivitĆ  di insegnamento privato.

Regime speciale per le lezioni private (Legge di Bilancio 2019)

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un regime speciale dedicato specificamente alle attivitĆ  di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti. Scegliendo di applicare questo regime, i compensi derivanti da tali attivitĆ  saranno soggetti a un’imposta sostitutiva IRPEF del 15%, in luogo della tassazione ordinaria. Una delle peculiaritĆ  di questo regime ĆØ l’obbligo di emettere fattura in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972. Tuttavia, il docente ha la facoltĆ  di optare per la dispensa degli adempimenti IVA, come previsto dall’articolo 36-bis del citato DPR. Questa opzione può rappresentare una semplificazione amministrativa per i docenti che non superano determinate soglie di fatturato. ƈ fondamentale valutare attentamente le implicazioni e i vantaggi offerti dal regime speciale, considerando anche l’impatto sulla gestione contabile e fiscale dell’attivitĆ  di insegnamento privato.

Esempi pratici

Di sequito riportiamo alcuni esempi pratici

Esempio #1

Il professor Bianchi, titolare di una cattedra part-time presso un liceo statale, tiene regolarmente lezioni private di matematica per 8 ore a settimana. Avendo giĆ  aperto una partita IVA per questa attivitĆ , deve valutare se optare per il regime forfettario o per il regime speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Nel primo caso, applicherĆ  una tassazione IRPEF del 15% sul reddito derivante dalle lezioni private, senza IVA, ma con l’obbligo di fatturazione. Nel secondo caso, applicherĆ  l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi percepiti e emetterĆ  fatture in esenzione IVA.

Esempio #2

La professoressa Verdi, insegnante part-time di lingue in una scuola media, svolge saltuariamente lezioni private di inglese e spagnolo, per un totale di 2-3 ore al mese. In questo caso, non sussiste l’obbligo di apertura della partita IVA, poichĆ© l’attivitĆ  di insegnamento privato non presenta il requisito dell’abitualitĆ  e della regolaritĆ . Tuttavia, se i compensi percepiti superano determinate soglie stabilite dalla normativa fiscale, la professoressa Verdi dovrĆ  dichiarare tali redditi nella sua dichiarazione dei redditi annuale.


Sezione Domande e Risposte:

D: Un docente part-time che svolge saltuariamente lezioni private ĆØ obbligato ad avere la partita IVA?
R: No, l’obbligo di partita IVA sussiste solo se l’attivitĆ  di insegnamento privato ĆØ svolta con regolaritĆ  e abitualitĆ . Lezioni private occasionali non richiedono l’apertura di una partita IVA, a meno che non superino determinate soglie di reddito stabilite dalla normativa fiscale.

D: ƈ possibile combinare il regime forfettario con il regime speciale per le lezioni private previsto dalla Legge di Bilancio 2019?
R: No, questi due regimi fiscali sono mutualmente esclusivi e non possono essere applicati contemporaneamente. Il docente dovrĆ  scegliere uno dei due regimi in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche della sua attivitĆ  di insegnamento privato. La scelta del regime fiscale deve essere effettuata all’inizio dell’anno e comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalitĆ  previste.

D: Come vengono tassati i redditi derivanti dalle lezioni private nel regime speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019?
R: Nel regime speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i compensi percepiti per le lezioni private sono soggetti a un’imposta sostitutiva IRPEF del 15%. Questa imposta sostituisce le imposte sui redditi e le relative addizionali, semplificando gli adempimenti fiscali per i docenti che aderiscono a questo regime. Tuttavia, ĆØ importante tenere presente che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva concorrono comunque alla formazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

D: Quali sono i vantaggi principali del regime forfettario per i docenti che svolgono lezioni private?
R: Il regime forfettario offre diversi vantaggi ai docenti che impartiscono lezioni private con regolaritĆ . Innanzitutto, prevede una tassazione agevolata del 15% sul reddito derivante da tale attivitĆ , senza l’applicazione dell’IVA. Inoltre, questo regime comporta una semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali, con la possibilitĆ  di determinare il reddito imponibile attraverso coefficienti di redditivitĆ  stabiliti in base al codice ATECO dell’attivitĆ  svolta. Tuttavia ĆØ importante considerare che il regime forfettario prevede anche alcune limitazioni, come l’impossibilitĆ  di detrarre l’IVA sugli acquisti e l’obbligo di fatturazione elettronica.

D: Quali sono i principali adempimenti fiscali per i docenti che scelgono il regime speciale per le lezioni private?
R: I docenti che optano per il regime speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 devono emettere fattura per i compensi percepiti dalle lezioni private, applicando l’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972. Inoltre, sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi ricevuti, secondo le scadenze e le modalitĆ  previste. ƈ importante conservare accuratamente la documentazione relativa all’attivitĆ  di insegnamento privato, come le fatture emesse e le ricevute dei pagamenti, per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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