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Obblighi presidente ASD e SSD: guida completa alla riforma

12 Marzo, 2026

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Chi presiede un sodalizio sportivo dilettantistico si trova oggi davanti a un quadro normativo ben più articolato di quanto non fosse anche solo tre anni fa. La riforma dello sport, avviata con il D.Lgs. 36/2021 e progressivamente integrata dal D.Lgs. 163/2022 (primo correttivo) e dal D.Lgs. 120/2023 (secondo correttivo bis, in vigore dal 5 settembre 2023), ha esteso in modo significativo il perimetro delle responsabilità civili, penali e amministrative del rappresentante legale – che si tratti di un presidente di ASD o di un amministratore di SSD. Questa guida percorre i principali adempimenti obbligatori, con riferimenti normativi aggiornati.

In breve

Chi presiede un’associazione sportiva dilettantistica o amministra una società sportiva dilettantistica si trova oggi ad affrontare un quadro normativo profondamente rinnovato. La riforma dello sport – avviata con il D.Lgs. 36/2021 e aggiornata dal D.Lgs. 163/2022 (primo correttivo) e dal D.Lgs. 120/2023 (secondo correttivo bis) – ha ampliato in modo significativo le responsabilità civili, penali e amministrative del rappresentante legale del sodalizio. Tra gli obblighi più urgenti, spicca quello di adeguamento degli statuti entro il 31 agosto 2025, pena la cancellazione dal RASD e la perdita delle agevolazioni fiscali. A questo si aggiungono gli adempimenti in materia di tutela dei minori – con la designazione del Responsabile per la tutela dei minori e l’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo dell’Attività Sportiva (MOCA) – la sicurezza sul lavoro, la gestione dei volontari, la prevenzione incendi e le coperture assicurative. Ignorare anche uno solo di questi obblighi non fa scomparire il rischio: lo trasforma in una responsabilità concreta, personale e non delegabile.

Presidente ASD e amministratore SSD: chi sono, cosa fanno

Partiamo dalle basi, perché la distinzione tra le due figure non è solo nominale – ha conseguenze concrete sul piano patrimoniale e sulle modalità di nomina.

Il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) viene eletto dall’assemblea dei soci oppure, in certi casi, direttamente dal consiglio direttivo, su candidatura volontaria, secondo quanto stabilito nello statuto. È il rappresentante legale dell’ente a tutti gli effetti: il suo nominativo deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate per i profili fiscali e iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito dal Dipartimento per lo Sport. In pratica, è lui che convoca gli organi sociali, vigila sul rispetto dello statuto, firma atti e contratti, gestisce le risorse umane e rappresenta l’associazione nei procedimenti giudiziari.

C’è però un aspetto che molti sottovalutano, e che riguarda il rischio patrimoniale. Nelle ASD prive di personalità giuridica – che sono la grande maggioranza – risponde personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio personale chiunque abbia agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c. Nella prassi, questa responsabilità ricade tipicamente sul presidente e sui componenti del direttivo che hanno autorizzato o concluso l’atto. Non è una questione marginale.

L’amministratore di una società sportiva dilettantistica (SSD), invece, viene designato dall’assemblea dei soci e la nomina è iscritta presso la Camera di commercio. Spesso la procedura richiede un atto notarile, soprattutto per le SSD costituite in forma di Srl. Anche in questo caso i dati vanno trasmessi al RASD. La differenza sostanziale, rispetto all’ASD, sta nella struttura proprietaria: i soci della SSD detengono quote del capitale e votano in proporzione a quanto hanno versato. E, soprattutto, rispondono dei debiti sociali solo nei limiti del capitale conferito.

Caratteristica Presidente ASD Amministratore SSD
Nomina Assemblea dei soci o CdA Assemblea dei soci (spesso con atto notarile)
Registrazione Agenzia delle Entrate + RASD Camera di commercio + RASD
Rappresentanza legale Sì (amm. unico o presidente CdA)
Responsabilità patrimoniale Personale e solidale per chi agisce (art. 38 c.c.), nelle ASD non riconosciute Limitata al capitale conferito (autonomia patrimoniale perfetta)
Struttura proprietaria Soci con diritto di voto eguale Soci con voto proporzionale alle quote

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L’adeguamento degli statuti: la scadenza che nessuno può ignorare

Prima di entrare nel merito dei singoli obblighi gestionale, occorre segnalare l’adempimento più urgente e più spesso trascurato: l’obbligo di adeguamento degli statuti alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021, come aggiornate dal D.Lgs. 120/2023. La scadenza, più volte prorogata, è fissata al 31 agosto 2025.

Il mancato adeguamento produce conseguenze gravissime: la cancellazione d’ufficio dal RASD, con conseguente perdita della qualifica sportiva dilettantistica, l’esclusione da qualsiasi agevolazione fiscale prevista per il settore e l’impossibilità di accedere a contributi pubblici. Le modifiche statutarie necessarie possono essere deliberate con i quorum previsti per le assemblee straordinarie e sono esenti dall’imposta di registro.

Gli obblighi generali che nessuno può ignorare

Al di là della forma giuridica, esistono adempimenti che accomunano tanto le ASD quanto le SSD. Il primo riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sportivi, che deve coprire tecnici, dirigenti sportivi e atleti tesserati a federazioni nazionali, enti di promozione sportiva e discipline associate. Il quadro normativo di riferimento è oggi costituito dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 36/2021, che hanno ridefinito organicamente l’obbligo assicurativo, affiancandosi – e in parte superando – il previgente D.M. 3 novembre 2010.

Non meno rilevante è la questione dei certificati medici. Ogni tesserato – che svolga attività agonistica o non agonistica – deve essere in possesso della relativa idoneità medica sportiva: il D.M. 18/02/1982 disciplina i certificati per l’attività agonistica, il D.M. 24/04/2013 quelli per l’attività non agonistica. Lo stesso vale per gli istruttori. Saltare questo passaggio non è solo un’irregolarità burocratica: in caso di incidente, il mancato controllo può avere conseguenze pesanti sul piano della responsabilità.

Sul tema del defibrillatore, la Legge 4 agosto 2021, n. 116 ha reso obbligatoria la presenza dell’apparecchio nelle strutture sportive e la formazione del personale all’utilizzo attraverso i corsi BLSD. Anche qui, l’obbligo non è teorico: va rispettato e documentato.

Tutela dei minori: adempimenti precisi e non delegabili

È forse l’area in cui le novità degli ultimi anni si fanno sentire di più. Chi gestisce un sodalizio che lavora con bambini e ragazzi deve fare i conti con un insieme di obblighi specifici, introdotti dalla riforma dello sport e, in particolare, dal D.Lgs. 39/2021 (che ha modificato il D.Lgs. 242/1999, Codice dell’ordinamento sportivo del CONI).

Occorre predisporre il Modello di Organizzazione e Controllo dell’Attività Sportiva (MOCA), conforme alle indicazioni del D.Lgs. 39/2021 e alle linee guida delle federazioni e degli enti di promozione sportiva di riferimento – il termine per l’adozione era il 31 agosto 2024. Va designato un Responsabile per la tutela dei minori, figura oggi prevista esplicitamente dalla norma, con termine per la nomina al 31 dicembre 2024. E, soprattutto, prima di affidare a qualsiasi persona un ruolo a contatto diretto e continuativo con minori, è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 313/2002, che attesta l’assenza di precedenti per reati sessuali o violenza su minori. Il controllo deve essere rinnovato periodicamente.

Si consideri, come esempio pratico, una società di nuoto che vuole assumere un nuovo istruttore per i corsi promozionali rivolti a bambini dai 6 anni in su: prima ancora che firmi il contratto, il presidente ha l’obbligo di acquisire e conservare il certificato. Non è una formalità – è una precondizione assoluta.

Gli obblighi verso i lavoratori sportivi

La riforma ha trasformato le ASD e le SSD in datori di lavoro a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze del caso. Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) si applica integralmente ai sodalizi che si avvalgono di dipendenti, collaboratori amministrativo-gestionali e lavoratori sportivi con un compenso annuo superiore a 5.000 euro.

Questo significa: obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottare le misure preventive che ne derivano, informare e formare i lavoratori sui rischi specifici legati alla loro attività. Non basta fare le cose bene in concreto – serve documentarle.

Va ricordato che per i lavoratori sportivi che percepiscono compensi annui non superiori a 5.000 euro si applica la disciplina dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, che prevede il diritto alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza – oneri che rimangono in capo al lavoratore ma che il sodalizio deve facilitare. Sul piano fiscale, per tutti i lavoratori sportivi dell’area dilettantistica, si applica invece la diversa soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro annui, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. 120/2023.

Da segnalare, infine, che il D.P.C.M. 4 marzo 2025 ha approvato il terzo mansionario dei lavoratori sportivi, che aggiorna e integra l’elenco delle mansioni qualificate come attività sportiva ai fini del D.Lgs. 36/2021.

I volontari: una categoria a parte, con regole precise

Il volontario sportivo non è un lavoratore, ma non è nemmeno privo di tutele. Al contrario: la normativa prevede obblighi assicurativi ben definiti per chi li utilizza.

L’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le ASD e le SSD devono stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a tutela dei volontari sportivi. Questo vale per tutti i sodalizi sportivi, a prescindere dall’iscrizione al Terzo Settore. Per gli enti che invece operano anche come organizzazioni di volontariato o ETS, si aggiunge l’obbligo previsto dall’art. 18 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che richiede la copertura anche contro infortuni e malattie.

C’è poi l’obbligo informativo. In base all’art. 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e all’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, il sodalizio deve fornire al volontario le informazioni necessarie sui rischi presenti nell’ambiente in cui opera e sulle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Vanno inoltre adottate le misure necessarie a ridurre i rischi da interferenza tra l’attività del volontario e le altre attività che si svolgono nella stessa struttura, secondo le regole generali in materia di coordinamento previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Impianti sportivi: sicurezza e conformità continua

Chi gestisce un impianto sportivo – o lo prende in concessione da un ente pubblico – si assume la responsabilità che gli spazi siano sempre conformi alle normative vigenti. Non basta un adeguamento una-tantum: la conformità va mantenuta nel tempo e documentata.

Nel caso di immobili concessi da soggetti pubblici, il concessionario privato deve rispettare le prescrizioni d’uso stabilite dall’ente proprietario. Questo non esonera però il sodalizio dalle proprie responsabilità gestionali.

Sul fronte antincendio, il quadro normativo di riferimento per gli impianti sportivi è articolato su più livelli: il D.M. 18 marzo 1996 costituisce la regola tecnica specifica per gli impianti sportivi (prevenzione incendi), integrata dal D.P.R. 151/2011 per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (categoria 65 per impianti con capienza superiore a 100 persone). Sul piano della gestione operativa della sicurezza antincendio – piani di emergenza, formazione degli addetti, esercitazioni periodiche – il riferimento è il D.M. 3 settembre 2021 (cosiddetto “Minicodice antincendio”), che ha sostituito il precedente D.M. 10/03/1998. Le misure concrete variano in base alla capienza dell’impianto e alla superficie, ma l’obbligo di dotarsi di un piano strutturato vale per tutti.

Ambito Adempimento Riferimento normativo
Adeguamento statuti Adeguamento alle disposizioni della riforma entro il 31/08/2025, pena cancellazione dal RASD D.Lgs. 36/2021, art. 7; D.Lgs. 120/2023
Assicurazione sportivi Copertura infortuni per tecnici, dirigenti e atleti tesserati Artt. 28-29, D.Lgs. 36/2021; D.M. 03/11/2010
Idoneità medica Certificato medico sportivo agonistico o non agonistico per tesserati e istruttori D.M. 18/02/1982; D.M. 24/04/2013
Defibrillatore Obbligo di possesso, manutenzione e formazione BLSD del personale L. 4 agosto 2021, n. 116
Tutela minori – MOCA Adozione Modello di Organizzazione e Controllo (entro 31/08/2024); nomina Responsabile tutela minori (entro 31/12/2024) D.Lgs. 39/2021; D.Lgs. 36/2021
Certificato antipedofilia Verifica obbligatoria e periodica per chi opera a contatto diretto e continuativo con minori Art. 25-bis, DPR 313/2002
Privacy Adozione misure GDPR e tenuta del registro dei trattamenti Reg. UE 679/2016
Sicurezza lavoratori DVR, informazione e formazione, misure preventive (per compensi oltre 5.000 euro/anno) D.Lgs. 81/2008 (TUSL)
Lavoratori sportivi sotto 5.000 euro Disciplina alleggerita: diritto a sorveglianza sanitaria e corsi di sicurezza (a carico del lavoratore); esenzione IRPEF fino a 15.000 euro Art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2008; art. 36, D.Lgs. 36/2021
Volontari sportivi – RCT Assicurazione responsabilità civile verso terzi obbligatoria Art. 29, c. 4, D.Lgs. 36/2021
Volontari Terzo Settore Assicurazione infortuni, malattie e RC (aggiuntiva alla RCT sportiva) Art. 18, D.Lgs. 117/2017 (CTS)
Informazione volontari Comunicazione sui rischi specifici, misure di prevenzione e gestione delle emergenze Art. 21, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008; art. 26, D.Lgs. 81/2008
Antincendio – impianti sportivi Conformità strutturale, CPI ove richiesto, piano di emergenza ed evacuazione, formazione addetti antincendio D.M. 18/03/1996; D.P.R. 151/2011; D.M. 03/09/2021

Il peso di una responsabilità che non si può delegare

Tirando le fila di tutto questo, emerge un quadro abbastanza chiaro: chi firma come presidente o amministratore di un sodalizio sportivo si assume oggi un carico di responsabilità molto più articolato rispetto al passato. La riforma ha portato ordine – e, con l’ordine, nuovi adempimenti precisi, con scadenze che non possono essere ignorate.

La strada più sicura – e, alla fine, la più semplice – è quella di aggiornarsi con costanza, affidarsi a professionisti esperti del settore e trattare la compliance non come un adempimento burocratico, ma come parte integrante della gestione del sodalizio. La responsabilità di chi ricopre la carica, in fondo, non si esaurisce nell’entusiasmo sportivo: si misura nella capacità di gestire un ente con la stessa serietà con cui si allena una squadra.

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