Il cassetto fiscale cambia pelle un’altra volta. Con il provvedimento n. 210791 del 16 luglio 2026, firmato dal direttore dell’Agenzia Vincenzo Carbone, arrivano nella sezione “L’Agenzia scrive” gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti parziali automatizzati ex art. 41-bis del DPR 600/1973, accompagnati per la prima volta da un tracciamento dello stato della pratica in dodici possibili fasi. La novità nasce in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. 1/2024, tassello della riforma fiscale delegata dalla legge 111/2023, e punta a rafforzare la compliance offrendo al contribuente visibilità quasi in tempo reale sulla propria posizione debitoria, soprattutto per gli atti automatizzati che sfuggono al contraddittorio preventivo. Attenzione però: la comparsa nel cassetto non equivale a notifica e non incide sui termini di impugnazione, e in questa prima fase l’accesso resta riservato al contribuente, ai suoi rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate, restando fuori i professionisti delegati con le tradizionali deleghe. La data di attivazione effettiva del servizio non è ancora stata comunicata.
Cosa cambia nella sezione “L’Agenzia scrive”
Nella sezione “L’Agenzia scrive” compariranno due nuove categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela, parziale o totale. Non è un dettaglio da poco per chi lavora ogni giorno con dichiarazioni e contenziosi. Il cassetto fiscale, con i suoi nuovi avvisi di accertamento parziale, diventa uno strumento di monitoraggio quasi in tempo reale. Segue passo passo la posizione debitoria del contribuente. Vale la pena capire come funziona, prima che parta davvero.
Il provvedimento del 16 luglio non nasce isolato. Arriva a distanza di appena dieci giorni da un altro intervento, quello del 6 luglio 2026. Con quel provvedimento l’Agenzia aveva attivato l’acquisizione delle deleghe massive per le certificazioni uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025. Due misure diverse, ma la direzione è la stessa: rendere il cassetto fiscale sempre più centrale nel rapporto tra fisco e contribuente.
L’articolo 23 del D.Lgs. 1/2024 è attuativo della legge delega per la riforma fiscale, la n. 111 del 2023. Prevede di ampliare il contenuto informativo del cassetto fiscale, per favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari. Come recita il provvedimento stesso, l’obiettivo è promuovere la compliance. Parole che si sentono spesso, certo. Qui però si traducono in qualcosa di concreto: due nuove tipologie di atti diventano consultabili online, con tanto di tracciamento dello stato della pratica.
Due tipologie di atti a confronto
Gli atti in arrivo sono di due tipi, e conviene distinguerli bene perché rispondono a presupposti diversi.
Il primo gruppo comprende gli avvisi di liquidazione, emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del DPR 601/1973. Si aggiunge la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro. Nella prassi si tratta soprattutto delle cosiddette imposte d’atto: registro, ipotecarie e catastali, successioni, donazioni. In alcuni casi rientrano anche il bollo e le tasse sulle concessioni governative, legate alle operazioni di credito a medio e lungo termine.
Il secondo gruppo è quello degli accertamenti parziali “automatizzati”, disciplinati dall’articolo 41-bis del DPR 600/1973. Qui la logica cambia radicalmente. Non c’è un funzionario che istruisce la pratica caso per caso. C’è un sistema che incrocia banche dati e genera l’atto in automatico, quando rileva un’anomalia. Sono proprio gli avvisi di accertamento parziale a diventare consultabili, secondo il provvedimento, dal momento in cui la notifica risulta trasmessa agli Uffici.
| Categoria di atto | Base normativa | Esempio tipico |
|---|---|---|
| Avviso di liquidazione | Artt. 15 ss. DPR 601/73; nota II-bis art. 1 Tariffa, parte I, DPR 131/86 | Decadenza dalle agevolazioni prima casa; decadenza dal regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti |
| Accertamento parziale automatizzato | Art. 41-bis DPR 600/73 | Redditi soggetti a ritenuta non dichiarati; anomalie su contratti di locazione registrati |
Il caso più frequente: la decadenza prima casa
Il caso più frequente, e probabilmente quello che interessa più da vicino chi legge, riguarda proprio la decadenza dai benefici prima casa. La nota II-bis, al comma 4, stabilisce una regola precisa. Chi vende l’immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto perde l’agevolazione. Si salva solo riacquistando un altro immobile entro un anno, da adibire ad abitazione principale.
Si consideri un esempio. Un contribuente acquista un’abitazione a 180.000 euro nel 2021, in un atto tra privati soggetto a imposta di registro. Applica l’aliquota agevolata del 2%, invece di quella ordinaria del 9%, e versa così 3.600 euro. Nel 2023, meno di due anni dopo, rivende l’immobile senza acquistarne un altro entro l’anno successivo. Scatta la decadenza.
L’Ufficio, una volta verificato l’atto, notifica un avviso di liquidazione per recuperare la differenza. Servono 16.200 euro di imposta ordinaria, meno i 3.600 già versati: 12.600 euro. A cui si aggiungono una sanzione del 30%, di natura sanzionatoria e non impositiva, prevista dalla stessa nota II-bis al comma 4 (3.780 euro) e gli interessi. Il termine per la notifica, occorre ricordarlo, è di tre anni ai sensi dell’articolo 76 del DPR 131/1986: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14193 del 22 maggio 2024, ha chiarito che tale termine triennale di decadenza decorre dalla registrazione dell’atto.
Se il contribuente non impugna e paga entro sessanta giorni (il termine per il ricorso), la sanzione si riduce a un terzo. Da 3.780 euro si scende a 1.260, per effetto dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997: è l’istituto che tecnicamente si chiama acquiescenza. Proprio “definito con pagamento” sarà uno degli stati visibili nel cassetto, come si vedrà più avanti.
La stessa logica, con presupposti diversi, vale per la decadenza dal regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. Anche qui la base normativa sono gli articoli 15 e seguenti del DPR 601/1973. Se vengono meno i requisiti richiesti, tra cui una durata contrattuale superiore a diciotto mesi, l’Ufficio può intervenire. Recupera le imposte ordinarie con un avviso di liquidazione della stessa natura.
Accertamenti parziali automatizzati e contraddittorio
Gli accertamenti parziali automatizzati nascono da elaborazioni di dati già in possesso dell’Agenzia. Un esempio: un libero professionista riceve compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Il committente li certifica regolarmente nella Certificazione Unica. Il professionista, però, per errore o dimenticanza, non li inserisce nella propria dichiarazione. Il sistema incrocia i dati CU con quelli dichiarati, rileva lo scostamento e genera l’accertamento in automatico.
La stessa logica vale per i contratti di locazione registrati. Si pensi a un contratto scaduto, per il quale il locatore non ha mai comunicato la cessazione ai fini dell’imposta di registro. Se mancano anche i versamenti dovuti, l’incrocio tra dati catastali e reddituali può generare, allo stesso modo, un accertamento parziale automatizzato.
Proprio perché nascono da elaborazioni automatiche, questi atti sfuggono al contraddittorio preventivo, quando sono predisposti esclusivamente sull’incrocio di dati. L’obbligo del contraddittorio è stato introdotto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, lo Statuto del contribuente, riformato dal D.Lgs. 219/2023. Il decreto del Ministero dell’Economia del 24 aprile 2024 individua gli atti esclusi da tale obbligo. All’articolo 2 elenca espressamente gli accertamenti parziali ex articolo 41-bis, basati sul solo incrocio di banche dati.
È qui che la messa a disposizione nel cassetto acquista un peso particolare. In assenza di un confronto preventivo con l’Ufficio, poter seguire lo stato dell’atto diventa fondamentale. Sapere se è stato notificato, se è ancora impugnabile, se esiste un’autotutela in corso: ecco l’unico canale di visibilità per il contribuente. Tutto questo prima che i termini si consumino.
Il tracciamento in dodici stati della pratica
La vera novità operativa, più che l’elenco degli atti in sé, sta nel tracciamento. Accanto a ciascun avviso comparirà lo stato del relativo iter procedimentale: come indicato dal provvedimento stesso, sono dodici le situazioni possibili.
Si va dal semplice “notificato” fino alla definizione da ricorso, con sentenza passata in giudicato. In mezzo trovano posto l’acquiescenza (articolo 15, D.Lgs. 218/1997) e la definizione agevolata delle sanzioni (articolo 17, D.Lgs. 472/1997). Ci sono poi la pace fiscale, la tregua fiscale, l’adesione e l’autotutela, totale o parziale. La tabella qui sotto riassume tutti e dodici gli stati.
| Stato dell’iter | Significato operativo |
|---|---|
| Notificato | L’atto risulta notificato al contribuente |
| Definito con pagamento | Acquiescenza, art. 15 D.Lgs. 218/97, sanzioni a un terzo |
| Definito con pagamento sanzioni | Art. 17 D.Lgs. 472/97, senza ricorso pendente |
| Definito con pagamento sanzioni, presenza ricorso | Art. 17 D.Lgs. 472/97, con ricorso già presentato |
| Mancata opposizione alla notifica | Nessuna impugnazione nei termini di legge |
| Definito con pagamento (pace fiscale) | Art. 2, DL 119/2018 |
| Definito con pagamento (tregua fiscale) | Legge 197/2022 |
| Definito con pagamento (adesione) | Accertamento con adesione perfezionato |
| Annullato con autotutela totale | L’atto viene ritirato integralmente dall’Ufficio |
| Presenza autotutela parziale | Riduzione parziale della pretesa, stato sovrascrivibile |
| Presenza ricorso | Contenzioso pendente |
| Definito da ricorso | Sentenza passata in giudicato |
Un dettaglio operativo non banale: lo stato di autotutela parziale verrà sovrascritto dall’eventuale stato successivo. Il cassetto mostra quindi sempre la fotografia più aggiornata della pratica, non uno storico completo di tutti i passaggi intermedi. Chi ha bisogno della cronologia integrale dovrà continuare a conservare la propria documentazione: il cassetto non sostituisce gli archivi interni dello studio.
Tempistiche e valore meramente conoscitivo
Le tempistiche sono definite in modo preciso. Gli atti saranno disponibili nel cassetto dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica risulta trasmessa agli applicativi degli Uffici. Gli aggiornamenti sullo stato compariranno invece dal giorno successivo alla loro registrazione nei sistemi dell’Agenzia.
Un punto va chiarito subito, perché genera spesso confusione nella prassi: la visibilità nel cassetto fiscale non è una modalità di notifica. È, come recita lo stesso provvedimento, una funzionalità con un compito meramente conoscitivo. La decorrenza dei termini di impugnazione resta ancorata alla notifica ordinaria dell’atto, non alla sua comparsa online. Vedere un avviso nel cassetto, insomma, non equivale a essere stati notificati nei termini di legge.
Chi può accedere in prima fase
In fase di prima applicazione la platea di chi può consultare questi atti è ristretta. Possono accedere il contribuente destinatario dell’avviso, i suoi rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e le persone di fiducia preventivamente autorizzate. Le modalità sono quelle già fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.
C’è poi un aspetto che riguarda più da vicino commercialisti e consulenti del lavoro: nella prima fase i professionisti delegati resteranno esclusi e non potranno visualizzare questi avvisi tramite le tradizionali deleghe di accesso al cassetto fiscale del cliente. Per continuare ad assistere il cliente su queste pratiche, in attesa di un’eventuale estensione, il professionista dovrà farsi affiancare in altro modo: accedendo alla documentazione che il cliente scarica autonomamente, oppure facendosi nominare espressamente come “persona di fiducia” secondo le modalità del provvedimento n. 332731/2023. Un limite operativo di cui tenere conto, specie per chi segue pratiche di recupero prima casa o accertamenti automatizzati in corso.
L’accesso avviene tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia: SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Nei casi previsti, vanno bene anche le credenziali Entratel o Fisconline.
Quando parte il servizio
Attenzione a un punto: nulla di tutto questo è operativo oggi. Il provvedimento definisce le regole, ma la data di effettiva attivazione del servizio non compare ancora da nessuna parte. Sarà comunicata con un avviso successivo pubblicato sul sito dell’Agenzia, e con ulteriori provvedimenti verranno probabilmente aggiunte altre tipologie di atti consultabili. Il potenziamento del cassetto fiscale sembra un cantiere destinato a restare aperto ancora per un po’.
Chi lavora ogni giorno con avvisi di liquidazione e accertamenti parziali farebbe bene, nel frattempo, a monitorare gli aggiornamenti del sito dell’Agenzia. La partenza effettiva, quando arriverà, cambierà concretamente il modo di seguire lo stato delle pratiche dei propri clienti.




