Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 27 giugno 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, dando concreta attuazione alle disposizioni dell’articolo 177-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che rivoluziona il trattamento fiscale delle perdite nelle operazioni straordinarie tra società del medesimo gruppo. La normativa rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di modernizzazione del sistema tributario italiano, introducendo principi di neutralità fiscale che trovano fondamento nella concezione economica unitaria del gruppo societario. L’intervento normativo si inquadra nel più ampio disegno di riforma fiscale delineato dalla legge delega 111/2023 e dai successivi decreti attuativi, in particolare il decreto legislativo 192/2024, che ha significativamente modificato la disciplina del reddito d’impresa. La ratio sottesa all’introduzione di tale normativa è quella di consentire la libera circolazione delle perdite all’interno del gruppo, eliminando le penalizzazioni tradizionalmente applicate alle perdite conseguite a partire dall’ingresso dell’impresa nel gruppo stesso, razionalizzando contestualmente i meccanismi di compensazione in caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti di azienda.
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Definizione di gruppo societario e controllo nell’ambito applicativo
La disciplina trova applicazione nei confronti delle società appartenenti a un medesimo gruppo, per le quali non si applicano le limitazioni previste in materia di riporto delle perdite nell’ambito di talune operazioni straordinarie. L’articolo 1 del decreto definisce con precisione che per “gruppo” si intende l’insieme di soggetti tra i quali intercorre un rapporto di controllo secondo la definizione civilistica dell’articolo 2359 del Codice Civile, richiamando specificatamente il numero 1 del primo comma di tale disposizione.
La portata della nozione risulta particolarmente ampia e inclusiva, poiché il controllo può essere esercitato anche per il tramite di società estere, purché queste ultime siano residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Tale previsione si colloca nella logica di contrasto all’elusione fiscale internazionale, assicurando che l’applicazione del regime agevolativo non possa essere strumentalmente utilizzata per operazioni condotte attraverso giurisdizioni caratterizzate da scarsa trasparenza fiscale.
Il concetto di gruppo comprende non solo le società di capitali in senso stretto, ma anche enti e stabili organizzazioni, configurando un perimetro applicativo che riflette la complessità delle moderne strutture imprenditoriali. Tale impostazione riconosce implicitamente che l’unità economica del gruppo travalica le forme giuridiche specifiche, abbracciando tutte le articolazioni organizzative attraverso cui si esplica l’attività imprenditoriale unitaria.
Classificazione delle perdite: infragruppo, omologate e criteri di qualificazione
Il decreto introduce una distinzione fondamentale tra le perdite “infragruppo” e quelle “omologate”, delineando criteri di qualificazione che assumono rilevanza determinante per l’applicazione del regime agevolativo. L’articolo 3 stabilisce che le perdite infragruppo sono quelle conseguite nei periodi d’imposta in cui le società partecipanti all’operazione appartenevano già al medesimo gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta stesso.
La precisazione temporale assume particolare rilievo pratico poiché, qualora l’ingresso nel gruppo si realizzi in qualsiasi momento successivo al primo giorno del periodo d’imposta, solo le perdite dei periodi successivi acquistano la qualifica di “perdite infragruppo”. Tale impostazione riflette la logica di attribuire il beneficio fiscale esclusivamente alle perdite maturate nell’ambito della gestione unitaria del gruppo, escludendo quelle prodotte in fasi precedenti caratterizzate da autonomia gestionale.
Le perdite omologate rappresentano una categoria distinta e innovativa, configurandosi come quelle prodotte in periodi precedenti all’ingresso nel gruppo ma che sono state sottoposte con esito positivo ai test di vitalità e ai limiti patrimoniali previsti dall’articolo 84 del TUIR. La relazione illustrativa al decreto chiarisce che possono qualificarsi come perdite omologate anche quelle conseguite nei periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del nuovo regime, purché successivamente sottoposte, con esito positivo, ai limiti e alle condizioni di riporto delle perdite.
La stratificazione temporale delle perdite assume così un’importanza cruciale per determinare il regime applicabile, richiedendo alle imprese una rigorosa tenuta della documentazione contabile e fiscale che consenta di identificare con precisione l’epoca di maturazione e le caratteristiche qualificanti di ciascuna perdita.
Criteri di determinazione dell’anzianità delle perdite omologate
L’articolo 4 del decreto detta criteri specifici per individuare l’anzianità delle perdite omologate, introducendo un principio generale secondo cui esse si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono sottoposte ai test di vitalità e patrimonialità . Tale previsione comporta che le condizioni limitative al riporto vengono automaticamente disapplicate se le società appartengono allo stesso gruppo al momento dell’operazione e hanno fatto parte del gruppo alternativamente sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono state prodotte oppure sin dal momento in cui le perdite sono state omologate mediante l’applicazione dei test di vitalità e del limite del patrimonio netto.
La disposizione introduce una fiction giuridica che attribuisce alle perdite omologate un’anzianità convenzionale, determinata non dal momento della loro effettiva maturazione ma da quello della loro omologazione mediante superamento dei test previsti dalla normativa generale. Tale meccanismo consente di equiparare, sotto il profilo del trattamento fiscale, perdite caratterizzate da genesi temporale differente ma accomunate dalla circostanza di essere state validate attraverso il procedimento di omologazione.
Il sistema introdotto dalla riforma richiede necessariamente una stratificazione temporale delle perdite che tenga conto sia dell’epoca di maturazione sia di quella di omologazione, imponendo alle imprese l’adozione di procedure amministrative e contabili specificamente orientate alla gestione di tali complessità procedurali.
Disciplina delle operazioni straordinarie e attribuzione dell’anzianità di gruppo
L’articolo 5 del decreto stabilisce regole dettagliate per l’attribuzione dell’anzianità di partecipazione al gruppo nelle operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi e garantire uniformità di trattamento indipendentemente dalla sequenza temporale delle operazioni effettuate. La normativa distingue tra diverse tipologie di operazioni, ciascuna caratterizzata da specifici criteri di determinazione dell’anzianità .
Nel caso di fusione tra due o più società che al momento di efficacia dell’operazione appartengono tutte allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione o incorporante viene attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle delle società partecipanti alla fusione. Tale criterio riflette la logica di attribuire alla società risultante un’anzianità non superiore a quella che caratterizzava le singole componenti del gruppo, evitando che l’operazione straordinaria possa determinare un miglioramento artificioso della posizione fiscale complessiva.
Diversamente, quando la fusione coinvolge società che al momento di efficacia dell’operazione non appartengono tutte allo stesso gruppo, la società risultante dalla fusione o incorporante si considera appartenente al gruppo esclusivamente dalla data di efficacia della fusione, non potendo beneficiare di alcuna anzianità pregressa derivante dalle società partecipanti.
La disciplina delle scissioni segue principi analoghi, distinguendo tra operazioni interne al gruppo e operazioni che coinvolgono soggetti esterni. Quando la società scissa e la beneficiaria appartengono allo stesso gruppo al momento di efficacia della scissione, alla società beneficiaria viene attribuita l’anzianità minore tra quella della scissa e quella della beneficiaria stessa. Nel caso di scissione a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, questa acquisisce l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa, subentrando integralmente nella posizione fiscale di quest’ultima.
I conferimenti di azienda sono disciplinati mediante rinvio alle regole previste per le scissioni, con la specificazione che si considera società conferitaria quella che riceve il conferimento e società conferente quella che lo effettua. Tale equiparazione riflette la sostanziale identità degli effetti economici tra le due tipologie di operazioni, caratterizzate entrambe dal trasferimento di complessi aziendali organizzati.
Meccanismi di riporto e criteri di priorità nell’utilizzo delle perdite
L’articolo 6 del decreto disciplina le ipotesi in cui coesistano perdite infragruppo, perdite omologate e perdite diverse da quelle appartenenti alle due categorie precedenti, stabilendo criteri di priorità nell’utilizzo quando l’ammontare complessivo delle perdite sia superiore al patrimonio netto, assunto nel suo valore contabile o al valore reale certificato da perizia di stima.
In coerenza con il criterio direttivo fissato dall’articolo 177-ter comma 2 del TUIR, il decreto stabilisce che l’eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite appartenenti alla terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato. Tale previsione assicura che le perdite infragruppo e omologate, beneficiarie del regime agevolativo, conservino la propria riportabilità anche in presenza di limitazioni quantitative derivanti dal valore del patrimonio netto.
Il decreto introduce inoltre il criterio cronologico per l’utilizzo delle perdite, stabilendo che si considerano prioritariamente utilizzate quelle conseguite nei periodi d’imposta più risalenti. Tale principio, comunemente denominato “first in, first out”, trova tuttavia una specifica deroga per le perdite a riporto quantitativamente illimitato realizzate nei primi tre periodi d’imposta, le quali mantengono la propria caratteristica di illimitatezza temporale indipendentemente dall’ordine cronologico di maturazione.
La disciplina introdotta richiede alle imprese l’adozione di sistemi contabili e informativi capaci di gestire la complessità derivante dalla coesistenza di perdite caratterizzate da regimi giuridici differenziati, imponendo un livello di sofisticazione amministrativa spesso superiore a quello tradizionalmente adottato nella gestione fiscale d’impresa.
Coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale e limitazioni residue
L’articolo 7 del decreto contiene disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale, stabilendo che le perdite infragruppo e omologate che residuano in capo a una società aderente al regime del consolidato a seguito di una delle operazioni straordinarie sopra indicate soggiacciono alla limitazione dell’articolo 118, comma 2, del TUIR. Tale limitazione comporta che le perdite possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione del reddito della medesima società , non potendo essere imputate al reddito complessivo del gruppo consolidato.
La previsione riflette la logica di evitare che il regime agevolativo delle perdite infragruppo possa interferire con i meccanismi di consolidamento fiscale, i quali sono caratterizzati da proprie regole di attribuzione e compensazione delle perdite. Il coordinamento tra i due regimi assicura che l’applicazione del principio di neutralità fiscale delle operazioni infragruppo non comprometta l’equilibrio sistematico della disciplina del consolidato, mantenendo separate le sfere di applicazione dei due istituti.
Tale impostazione comporta che le società aderenti al consolidato fiscale debbano valutare attentamente l’opportunità di effettuare operazioni straordinarie che possano generare perdite infragruppo o omologate, considerando che tali perdite, pur beneficiando del regime agevolativo, rimangono soggette alle limitazioni specifiche del consolidato fiscale.
Estensione dell’ambito applicativo: interessi indeducibili e eccedenze ACE
Il decreto precisa espressamente che le disposizioni normative si applicano non solo alle perdite fiscali in senso stretto, ma anche agli interessi indeducibili e alle eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica). Tale estensione dell’ambito applicativo rappresenta un elemento di notevole impatto pratico per la pianificazione fiscale dei gruppi societari, poiché consente di applicare i principi di neutralità fiscale a tutte le principali componenti negative del reddito d’impresa che possono essere oggetto di riporto.
Gli interessi indeducibili, disciplinati dall’articolo 96 del TUIR, rappresentano una componente spesso significativa nella determinazione del reddito imponibile delle società , particolarmente in contesti caratterizzati da elevata leva finanziaria. L’applicazione del regime agevolativo delle perdite infragruppo agli interessi indeducibili consente di eliminare le limitazioni tradizionalmente applicate in caso di operazioni straordinarie, favorendo la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria.
Analogamente, le eccedenze ACE, generate dall’applicazione del regime dell’Aiuto alla Crescita Economica disciplinato dall’articolo 1 del decreto-legge 201/2011, possono beneficiare del regime agevolativo quando maturate nell’ambito di operazioni straordinarie tra società dello stesso gruppo. Tale previsione assume particolare rilevanza considerando che l’ACE rappresenta uno strumento di policy fiscale orientato a favorire la capitalizzazione delle imprese, e la sua inclusione nel regime agevolativo delle perdite infragruppo rafforza l’efficacia dell’incentivo.
Disposizioni transitorie e coordinamento temporale
L’articolo 8 del decreto reca disposizioni transitorie specificamente orientate a differenziare il trattamento tributario delle perdite conseguite prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina da quello relativo alle perdite conseguite successivamente. Il regime transitorio tiene conto della necessità di assicurare certezza giuridica alle operazioni già pianificate o in corso di esecuzione, evitando che l’introduzione della nuova disciplina possa generare effetti retroattivi indesiderati.
La disciplina transitoria assume particolare rilevanza considerando che l’articolo 177-ter del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 192/2024, ha trovato applicazione a partire dal 31 dicembre 2024. Le perdite maturate in epoca precedente a tale data possono beneficiare del regime agevolativo solo se successivamente omologate mediante superamento dei test di vitalità e patrimonialità , configurando un meccanismo di “recupero” che consente di estendere parzialmente i benefici della riforma anche a situazioni pregresse.
Il coordinamento temporale tra le diverse disposizioni normative richiede un’attenta analisi delle specificità di ciascuna situazione aziendale, considerando che l’applicazione del regime agevolativo può variare in funzione dell’epoca di maturazione delle perdite, dell’ingresso nel gruppo e dell’eventuale omologazione mediante superamento dei test normativi.