Le recenti modifiche normative hanno introdotto significative novità procedurali per i controlli fiscali e l’accesso ai meccanismi di ravvedimento speciale. La disciplina attuale richiede particolare attenzione nella gestione degli aspetti che potrebbero influenzare l’ammissibilità alle procedure agevolate previste per il biennio 2025-2026.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Controlli fiscali più trasparenti: dal 2025 è obbligatorio indicare nel primo verbale le motivazioni specifiche dell’accesso ispettivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Ravvedimento speciale 2026: riguarda i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e si perfeziona con il solo pagamento tramite F24 dal 1° gennaio al 15 marzo 2026.
- Requisiti: applicazione degli ISA, cause di esclusione COVID-19, condizioni particolari d’attività, ricavi non prevalenti superiori al 30%.
- Pagamento: unica soluzione o in massimo 10 rate mensili, con interessi legali dal 15 marzo 2026. Minimo dovuto: 1.000 € per ogni annualità.
- Preclusioni: non si può accedere se si riceve un atto impositivo prima del pagamento.
- Effetti: scudo dagli accertamenti sulle annualità sanate, ma decade in caso di mancato pagamento o uscita dal concordato.
Trasparenza nei controlli: nuovi obblighi di indicazione
L’evoluzione normativa ha rafforzato il principio di trasparenza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Secondo quanto previsto dalla riscrittura dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), modificato dal D.Lgs. 219/2023, i verificatori si trovano ora nella condizione di dover indicare espressamente le ragioni specifiche dell’accesso già nel primo verbale.
Tale obbligo si estende a diverse tipologie di controllo. Gli studi professionali, le aziende e i locali a uso promiscuo rientrano nella categoria dove le motivazioni devono essere chiarite fin dall’inizio dell’attività ispettiva. Per gli accessi domiciliari presso abitazioni private, invece, la questione presenta profili più articolati – resta da definire se l’obbligo di trasparenza implichi necessariamente la rivelazione immediata dei gravi indizi che hanno indotto la Procura a rilasciare l’autorizzazione.
Nella prassi applicativa si osserva come questa autorizzazione mantenga caratteristiche “quasi cartolari”, non richiedendo elementi particolarmente complessi per la concessione. Una volta ottenuta l’autorizzazione della Procura e del capo ufficio, l’accesso risulta consentito secondo le modalità procedurali ordinarie.
Ravvedimento speciale: profili operativi della misura 2026
Il meccanismo di ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 ha trovato completa attuazione mediante il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 350617 del 19 settembre 2025. L’articolo 12-ter del DL n. 84/2025, convertito con modificazioni, delinea un quadro normativo che ricalca sostanzialmente l’impianto della precedente edizione.
I soggetti che possono beneficiare della misura si identificano in coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che, per i periodi d’imposta dal 2019 al 2023, si trovino in specifiche condizioni. L’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresenta il requisito principale, ma la disciplina ammette anche situazioni particolari: la dichiarazione di cause di esclusione correlate alla pandemia COVID-19, le condizioni di non normale svolgimento dell’attività secondo l’articolo 9-bis del DL 50/2017, e l’esercizio di due o più attività d’impresa non riconducibili al medesimo indice quando i ricavi delle attività non prevalenti abbiano superato il 30%.
Tempistiche e modalità di perfezionamento
Il perfezionamento dell’opzione richiede particolare attenzione alle scadenze procedurali. Il periodo utile per l’esercizio dell’opzione si colloca tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, attraverso la presentazione del modello F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute.
La normativa prevede due modalità di versamento: il pagamento in unica soluzione oppure la rateizzazione in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, con applicazione di interessi al tasso legale decorrenti dal 15 marzo 2026. Una clausola di salvaguardia consente il versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva senza comportare decadenza dal beneficio.
È opportuno notare che non viene richiesta alcuna istanza specifica – l’adesione al ravvedimento si considera perfezionata esclusivamente con il pagamento delle somme dovute, seguendo il criterio della manifestazione di volontà attraverso l’adempimento.
Preclusioni e limitazioni all’accesso
La disciplina stabilisce precise preclusioni all’accesso al ravvedimento speciale. Il meccanismo non può perfezionarsi qualora il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, risulti successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Considerando che il versamento può avvenire solamente a partire dal 1° gennaio 2026, l’eventuale ricezione di tali atti entro il 31 dicembre 2025 impedirà di fatto l’accesso al ravvedimento per l’annualità oggetto di contestazione. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo tali limitazioni, richiedendo una coincidenza temporale precisa tra l’oggetto dell’atto impositivo e l’annualità per cui si chiede l’applicazione del ravvedimento.
Base imponibile e determinazione dell’imposta sostitutiva
Il calcolo dell’imposta sostitutiva segue criteri che valorizzano l’affidabilità fiscale del contribuente attraverso il punteggio ISA conseguito. La base imponibile si determina considerando la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso, calcolato in percentuali variabili dal 5% (per punteggio ISA pari a 10) fino al 50% (per punteggio ISA inferiore a 3).
Per l’IRAP, analogamente, la base si costituisce dalla differenza tra il valore della produzione netta dichiarato e l’incremento calcolato con le medesime percentuali. L’imposta sostitutiva viene applicata con aliquote differenziate: dal 10% per i soggetti più affidabili fino al 20% per quelli con punteggio inferiore a 3, con un minimo dovuto stabilito in 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto di ravvedimento.
Effetti sull’attività accertativa
Una volta perfezionato il versamento, si attiva uno “scudo” dall’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo per le singole annualità sanate. Tale protezione viene meno in caso di mancato versamento delle somme dovute o di decadenza dal concordato preventivo biennale, consentendo al Fisco di riprendere le normali attività di controllo.
Nella pratica professionale si osserva come questo beneficio rappresenti un elemento di particolare interesse per i contribuenti che intendono definire situazioni pregresse, bilanciando il costo della regolarizzazione con la certezza di evitare futuri accertamenti sulle posizioni sanate.
La disciplina mantiene comunque il carattere selettivo tipico delle misure agevolate, richiedendo l’adesione preventiva al concordato biennale e limitando l’accesso ai soggetti che presentano specifici profili di affidabilità o particolari condizioni giustificative dell’esclusione dagli ISA.