L’istituto del rimborso infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto rappresenta una delle misure più rilevanti per garantire il corretto funzionamento del ciclo di liquidità aziendale. Nel secondo trimestre del 2025, la disciplina del modello TR si presenta con alcune peculiarità applicative che meritano attenta considerazione. L’istanza telematica deve necessariamente pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 luglio 2025, decorso il quale decade ogni possibilità di recupero infrannuale.
Presupposti soggettivi per l’accesso al rimborso
La normativa di riferimento, contenuta nell’articolo 30 del Decreto IVA, delinea in maniera tassativa i soggetti abilitati alla presentazione dell’istanza di rimborso. Può richiedere la restituzione del credito IVA eccedente i 2.582,28 euro chiunque si trovi nelle condizioni specificate dalla norma di riferimento.
La casistica prevede innanzitutto i soggetti passivi che esercitano attività caratterizzate da un’aliquota media applicabile alle operazioni imponibili inferiore a quella gravante sugli acquisti. Si tratta di una condizione oggettiva che si verifica quando l’aliquota prevalente sui ricavi risulta strutturalmente più bassa rispetto a quella che grava sui costi. Nella prassi applicativa, questa fattispecie ricorre frequentemente nei settori della distribuzione di prodotti alimentari o farmaceutici.
Altrettanto rilevante risulta la previsione per coloro che effettuano operazioni non imponibili – ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto IVA – per un ammontare superiore al venticinque per cento del totale complessivo delle operazioni. Tale soglia percentuale va calcolata considerando l’intero volume d’affari trimestrale, comprensivo di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Disciplina dei beni ammortizzabili e operazioni fuori campo
Un’ulteriore ipotesi di accesso al beneficio riguarda i contribuenti che hanno sostenuto, nel corso del trimestre, acquisti e importazioni di beni strumentali ammortizzabili per un importo che superi i due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. La ratio di questa previsione risiede nella necessità di evitare che investimenti di carattere strutturale generino crediti IVA di ammontare considerevole senza possibilità di recupero tempestivo.
Il legislatore ha inoltre previsto specifiche disposizioni per coloro che effettuano prestazioni di servizi internazionali. Si tratta di soggetti che realizzano, nei confronti di operatori non stabiliti in Italia, prestazioni di trasporto, intermediazione, lavorazione di beni mobili o servizi accessori per un importo che superi il cinquanta per cento del volume complessivo di operazioni. È opportuno notare come tale percentuale vada riferita al totale delle operazioni effettuate nel trimestre, indipendentemente dalla loro natura imponibile o meno.
Meccanismi di garanzia e soglie operative
Il sistema delle garanzie per i rimborsi IVA si articola secondo un meccanismo progressivo che tiene conto dell’ammontare richiesto e delle caratteristiche soggettive del richiedente. L’articolo 38-bis del Decreto IVA stabilisce che per importi inferiori a trentamila euro non sussiste alcun obbligo di prestazione di garanzia, rendendo così immediatamente esigibile il credito maturato.
Tuttavia, il superamento di tale soglia comporta l’applicazione di regole più stringenti, particolarmente quando ricorrano specifiche “situazioni di rischio”. La giurisprudenza ha talvolta interpretato in maniera restrittiva tali casistiche, considerando elementi quali la recente costituzione dell’impresa, l’assenza di visto di conformità o la sussistenza di accertamenti fiscali definitivi nel biennio precedente.
Una particolare attenzione merita il caso delle attività di nuova costituzione. L’avvio dell’attività da meno di due anni comporta automaticamente l’obbligo di garanzia, salvo che non si tratti di start-up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. È interessante osservare come il legislatore abbia voluto incentivare l’ecosistema dell’innovazione attraverso specifiche deroghe alle regole generali.
Compensazione orizzontale: vincoli temporali e procedurali
L’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale presenta aspetti procedurali di non trascurabile complessità. La disciplina generale prevede che la compensazione sia possibile immediatamente dopo la presentazione del modello TR, ma solo per importi non superiori ai cinquemila euro su base annua. Tale limite va inteso in senso cumulativo, considerando tutti i crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta.
Il superamento della soglia di cinquemila euro comporta l’applicazione di regole più severe: la compensazione diventa possibile solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica del modello, e unicamente previa apposizione del visto di conformità. È opportuno considerare che tale limite si applica in via progressiva: qualora nel primo trimestre sia stato già utilizzato in compensazione un credito di tremila euro, e nel secondo si presenti un credito di tremila euro, l’importo complessivo (seimila euro) determina l’applicazione delle regole più restrittive.
Agevolazioni per i soggetti affidabili
Il sistema tributario ha introdotto significative agevolazioni per i contribuenti che presentano elevati indici di affidabilità fiscale. I soggetti ISA che abbiano conseguito determinati punteggi di affidabilità beneficiano di esoneri dall’obbligo di visto di conformità e di garanzia per importi considerevolmente più elevati.
Più specificamente, per coloro che abbiano ottenuto un punteggio ISA compreso tra 8 e 8,99 per l’anno d’imposta 2024, ovvero un punteggio medio per il biennio 2023-2024 non inferiore a 8,5, l’esonero opera fino all’importo di cinquantamila euro. Tale soglia si eleva a settantamila euro per i soggetti che abbiano conseguito un punteggio almeno pari a 9, sia per il singolo periodo 2024 sia come media del biennio precedente.