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Conto termico 3.0 ed ecobonus

Conto termico 3.0 proroga: 40 giorni in più per chi è rimasto fuori dal portale

15 Aprile, 2026

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Il 3 marzo 2026 il GSE ha sospeso il PortalTermico perché in pochi giorni dall’apertura del Conto Termico 3.0 erano arrivate richieste per circa 1,3 miliardi di euro, ben oltre il tetto annuo di 900 milioni. Il portale è rimasto chiuso per 41 giorni, fino alla riapertura del 13 aprile 2026 alle ore 12:00. Per compensare questo stop, il GSE ha riconosciuto – tramite la FAQ KB0017802 – una proroga automatica di 40 giorni in favore di chi aveva un termine di presentazione che cadeva nel periodo di blocco o aveva concluso i lavori tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026. Parallelamente, il MASE ha rimodulato con il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026 la ripartizione dei fondi, spostando 50 milioni dal comparto privati alla Pubblica Amministrazione (ora entrambi a quota 450 milioni). Nessuna proroga aggiuntiva è prevista: chi manca il termine decade definitivamente dall’incentivo.

Lo stop del PortalTermico: cosa è successo

La storia comincia il 3 marzo 2026, quando il GSE annuncia la sospensione temporanea del PortalTermico. La motivazione è schietta: in pochissimi giorni dall’apertura del Conto Termico 3.0 erano arrivate richieste per circa 1,3 miliardi di euro – e il limite di spesa annua cumulata per il 2026, fissato dal decreto attuativo, era di 900 milioni. Una differenza non trascurabile.

Il problema è strutturale: molte domande riguardano incentivi pluriennali, il che significa che il loro peso finanziario si scarica su più esercizi. Valutare l’impatto effettivo sull’annualità 2026 ha richiesto tempo. Nel frattempo, nessuno poteva inviare nuove istanze. Il portale è rimasto chiuso per 41 giorni – dal 3 marzo al 12 aprile 2026 inclusi – e ha riaperto il 13 aprile 2026 alle ore 12:00.

Il decreto direttoriale n. 72/2026 e la nuova ripartizione dei fondi

Parallelamente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto con il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, che ha rimodulato la ripartizione dei fondi. I 900 milioni disponibili sono stati ridistribuiti spostando 50 milioni dal comparto dei soggetti privati alla Pubblica Amministrazione: da 400 a 450 milioni per le PA e da 500 a 450 milioni per i privati. Il decreto prevede anche un cruscotto mensile di monitoraggio che il GSE trasmette al Ministero, per evitare il ripetersi dello stesso problema.

La rimodulazione non è neutrale sul piano operativo: significa che le risorse disponibili per i soggetti privati si riducono di 50 milioni rispetto all’impostazione originaria, a vantaggio della Pubblica Amministrazione. Un segnale politico chiaro in favore della transizione energetica del patrimonio pubblico.

La proroga di 40 giorni: come funziona

Con la riapertura del portale, il GSE ha chiarito – attraverso la FAQ KB0017802 – che la proroga di 40 giorni scatta automaticamente, senza che il soggetto responsabile debba fare nulla di particolare. Non servono istanze speciali, non servono comunicazioni ad hoc. Chi rientra nel perimetro ha semplicemente 40 giorni in più rispetto al termine ordinario dei 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Si precisa che la proroga riguarda esclusivamente le richieste in accesso diretto (quelle presentate entro 90 giorni dalla fine dei lavori): la procedura di prenotazione, riservata a PA ed ETS per interventi in corso o da avviare, segue regole proprie e non è interessata dalla presente proroga.

Il perimetro è più esteso di quanto si potrebbe pensare leggendo in fretta. La proroga si applica a due categorie distinte:

Categoria Condizione Effetto
Domande con scadenza nel periodo di sospensione Il termine dei 90 giorni dalla fine lavori cadeva tra il 03/03/2026 e il 12/04/2026 Proroga automatica di 40 giorni dal termine originario
Interventi conclusi nel periodo critico Fine lavori compresa tra il 25/12/2025 e il 12/04/2026 Stessa proroga di 40 giorni, che si cumula ai 90 ordinari

L’inclusione della seconda categoria – quella degli interventi completati dal 25 dicembre 2025 in poi – è particolarmente rilevante. Il 25 dicembre 2025 è la data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025 (il decreto istitutivo del Conto Termico 3.0), e molti cantieri si sono chiusi nelle settimane immediatamente successive, in pieno periodo natalizio, con il portale appena aperto e poi subito bloccato.

Esempio pratico. Un impianto a pompa di calore installato presso un’abitazione privata con fine lavori al 10 febbraio 2026 avrebbe una scadenza ordinaria al 10 maggio 2026 (90 giorni). Poiché il termine ricade nell’arco temporale interessato, il soggetto responsabile dispone di un termine finale prorogato al 19 giugno 2026 circa (90 giorni + 40 giorni di proroga). Nessuna comunicazione al GSE è necessaria: l’estensione opera di diritto.

La deroga tecnica sulla data di conclusione dell’intervento

Qui si apre uno degli aspetti più delicati – e meno intuitivi – della FAQ KB0017802. Il GSE ha chiarito che, per consentire tecnicamente l’invio delle richieste attraverso il portale, nella compilazione del modulo occorre indicare come “data di conclusione dell’intervento” la data di presentazione della domanda stessa. È una deroga procedurale pura, non una modifica dei fatti: la data reale di fine lavori va comunque documentata e dichiarata nel modulo di dichiarazione di conclusione dell’intervento (Modello 7 nella modulistica GSE).

C’è poi un ulteriore dettaglio da non sottovalutare, relativo alla “data di effettuazione dell’ultimo pagamento”. Secondo quanto chiarito dal Gestore: se – a seguito dell’indicazione della data di presentazione come data di conclusione – la data dell’ultimo pagamento risultasse successiva a 120 giorni da tale data fittizia, allora occorre indicare anche la data dell’ultimo pagamento coincidente con quella di presentazione della domanda. In tutti gli altri casi, la data dell’ultimo pagamento non va modificata.

Si tratta, in sostanza, di una soluzione di compromesso tecnico, pensata per far funzionare il portale correttamente senza alterare la sostanza dell’istruttoria. Il GSE effettuerà controlli puntuali sui dati dichiarati, verificando la coerenza tra quanto inserito nel sistema e la documentazione allegata. Attenzione: qualsiasi difformità non giustificata tra la data inserita nel portale e quella risultante dalla documentazione tecnica (asseverazione del direttore lavori, dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08) può determinare l’avvio di un procedimento di verifica o, nei casi più gravi, la revoca dell’incentivo.

Obblighi documentali: nulla cambia

La FAQ richiama esplicitamente il Modello 7 – la dichiarazione di conclusione dell’intervento – disponibile nella sezione Modulistica del sito GSE. Il documento mantiene un ruolo centrale: serve ad attestare la correttezza delle informazioni inserite e a garantire la coerenza complessiva della pratica. Non è facoltativo.

Restano fermi anche tutti gli altri obblighi documentali previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e dalle relative regole applicative: le asseverazioni tecniche, le dichiarazioni di conformità, le schede tecniche degli apparecchi installati, la documentazione di spesa. La trasmissione avviene esclusivamente tramite il PortalTermico, in accesso diretto – non è consentito l’uso di canali alternativi per le istanze soggette alla proroga.

Il termine è perentorio: nessuna ulteriore proroga

Un punto che il GSE sottolinea con chiarezza: il dies a quo rimane la data di fine lavori. I 40 giorni di proroga si sommano ai 90 ordinari, ma il termine così determinato conserva natura perentoria. Chi non invia la domanda entro il nuovo termine decade dal diritto all’incentivo, senza possibilità di rimedi. Non ci sono ulteriori proroghe in vista.

Ne consegue che una verifica attenta delle proprie scadenze è, al momento, prioritaria. Il Modello 7 contiene uno schema di calcolo che aiuta a individuare il termine finale corretto, tenendo conto sia della data di conclusione dell’intervento sia del periodo di sospensione. Vale la pena dedicarci qualche minuto prima di procedere con l’invio.

Quadro riepilogativo

Aspetto Disciplina ordinaria Con proroga 40 gg
Termine per la domanda (accesso diretto) 90 giorni dalla fine lavori 90 + 40 = 130 giorni dalla fine lavori
Attivazione proroga Non applicabile Automatica, nessuna richiesta
Interventi coperti Tutti Fine lavori dal 25/12/2025 al 12/04/2026 + scadenza 90 gg nel periodo 03/03-12/04/2026
Data di conclusione nel portale Data effettiva fine lavori Data di presentazione della domanda (deroga tecnica)
Modello 7 Obbligatorio Obbligatorio
Canale di invio PortalTermico (accesso diretto) PortalTermico (accesso diretto)
Limite spesa PA 2026 400 milioni di euro 450 milioni di euro (D.D. n. 72/2026)
Limite spesa privati 2026 500 milioni di euro 450 milioni di euro (D.D. n. 72/2026)

Tutti gli altri requisiti restano invariati

La proroga non modifica nessun altro aspetto della disciplina del Conto Termico 3.0. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso agli incentivi restano quelli fissati dal D.M. 7 agosto 2025: privati, imprese, enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni possono accedere nei modi e nelle forme già stabiliti, salvo le specificità legate alla riapertura del portale.

Gli obblighi di conservazione della documentazione restano integrali. Il GSE può effettuare controlli anche successivi alla liquidazione dell’incentivo, e in caso di irregolarità le conseguenze – dalla revoca dell’incentivo alla restituzione delle somme già erogate – sono quelle previste dalle regole applicative vigenti. Nessuna semplificazione, insomma, sul fronte dell’istruttoria e della verifica.

In questo quadro, la misura complessiva si configura come un intervento di buon senso: evita che un disservizio tecnico – del tutto indipendente dalla volontà degli operatori – si trasformi in una decadenza definitiva dal diritto all’incentivo. Una logica di tutela, non di condono.

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