Questo articolo esamina in modo approfondito le implicazioni fiscali che sorgono quando l’Amministrazione Finanziaria contesta la natura dilettantistica di un’associazione sportiva e riqualifica la sua attivitĆ come commerciale. Questa situazione può verificarsi in caso di accertamento da parte delle autoritĆ fiscali e di disconoscimento dell’effettivo carattere associativo dell’ente. Quando ciò accade, l’ente sportivo perde tutte le agevolazioni fiscali di cui godeva in qualitĆ di associazione dilettantistica, con conseguenze significative sul trattamento fiscale delle quote e dei contributi versati dai soci e dai tesserati per partecipare alle attivitĆ statutarie dell’associazione, precedentemente considerate come prestazioni non commerciali. L’articolo approfondisce le diverse posizioni dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione su questo tema, fornendo esempi pratici e una sezione di domande e risposte per una migliore comprensione.
La Posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo la Circolare n. 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un soggetto effettui una cessione o una prestazione di servizi, ĆØ tenuto ad applicare l’IVA aggiungendo tale imposta all’importo del corrispettivo dovuto dal cessionario o committente. Questa regola si basa sul fatto che l’art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, per le operazioni per le quali non ĆØ prescritta l’emissione della fattura, il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’art. 22, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce che non vi ĆØ obbligo di emissione della fattura per “le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico”. Pertanto, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, le quote versate dai soci e dai tesserati per partecipare alle attivitĆ di un’associazione sportiva dilettantistica, successivamente riqualificata come attivitĆ commerciale, dovrebbero essere considerate comprensive di IVA.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica gestisce un campo da calcio aperto al pubblico e richiede una quota annuale di 500 euro ai suoi soci per l’utilizzo delle strutture. In seguito a un accertamento, l’Amministrazione Finanziaria riqualifica l’attivitĆ dell’associazione come commerciale. Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quota di 500 euro versata dai soci dovrebbe essere considerata comprensiva di IVA al 22%, quindi l’importo imponibile sarebbe di 409,84 euro (500 / 1,22), e l’IVA da versare all’Erario sarebbe di 90,16 euro (500 – 409,84).
La Posizione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6934 del 17 marzo 2017, ha espresso un’interpretazione diversa rispetto a quella dell’Agenzia delle Entrate. In un caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica era stata ritenuta aver simulato l’espletamento di un’attivitĆ di tipo associativo, la Corte ha affermato che non ĆØ corretto ritenere che l’imponibile accertato, corrispondente alla somma delle quote versate dagli associati per la fruizione dei servizi offerti dall’associazione, sia considerato comprensivo di IVA.
Secondo la Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 22, comma 1, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972, che esclude l’obbligo di emissione di fattura “per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico”, non può essere invocata per concludere che le quote versate dagli associati, che costituiscono la base imponibile oggetto di ripresa a tassazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell’IVA.
Nel caso esaminato dalla Corte, l’ente associativo agiva formalmente, ma in maniera simulata, come associazione sportiva dilettantistica e considerava indebitamente come non commerciali ai fini IVA la propria attivitĆ . Pertanto, le quote versate dai “clienti” (come definiti nella pronuncia) della struttura sportiva venivano riscosse al netto di qualsiasi tipo di imposta, indipendentemente dal fatto che le prestazioni fossero rese nell’esercizio di impresa in un locale aperto al pubblico.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica gestisce una piscina e richiede ai suoi soci una quota annuale di 300 euro per l’utilizzo dell’impianto. In seguito a un accertamento, l’Amministrazione Finanziaria riqualifica l’attivitĆ dell’associazione come commerciale. Secondo la posizione della Corte di Cassazione, la quota di 300 euro versata dai soci non dovrebbe essere considerata comprensiva di IVA, poichĆ© l’ente aveva agito in maniera simulata come associazione dilettantistica e aveva riscosso le quote al netto di qualsiasi imposta. Pertanto, l’imponibile accertato sarebbe di 300 euro, e l’IVA da versare all’Erario sarebbe di 66 euro (300 x 22%).
Conclusione
Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora in sede di accertamento l’attivitĆ svolta dall’associazione sportiva dilettantistica sia riqualificata come attivitĆ commerciale a causa dell’assenza del reale carattere associativo dell’ente, l’IVA dovuta debba essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall’associazione a fronte di tale attivitĆ .
Questa interpretazione contrasta con la posizione precedentemente espressa dall’Agenzia, che riteneva le quote versate dai soci come comprensive di IVA. La pronuncia della Corte di Cassazione ha quindi apportato un importante chiarimento su questo aspetto, stabilendo che le quote riscosse dalle associazioni sportive dilettantistiche riqualificate come attivitĆ commerciali non devono essere considerate comprensive di IVA.
Tuttavia, ĆØ importante sottolineare che la questione potrebbe essere ancora oggetto di ulteriori interpretazioni e chiarimenti da parte delle autoritĆ competenti, poichĆ© la materia fiscale ĆØ in costante evoluzione. Inoltre, ĆØ fondamentale che le associazioni sportive dilettantistiche operino in conformitĆ con le norme vigenti e mantengano una corretta e trasparente gestione contabile e amministrativa, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Domande e Risposte
D: Cosa succede alle quote versate dai soci di un’associazione sportiva dilettantistica se l’attivitĆ viene riqualificata come commerciale?
R: Se l’attivitĆ di un’associazione sportiva dilettantistica viene riqualificata come commerciale a seguito di un accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, le quote versate dai soci per partecipare alle attivitĆ dell’associazione non devono essere considerate comprensive di IVA, secondo la posizione della Corte di Cassazione. L’IVA dovrĆ essere applicata e versata all’Erario, calcolata sull’importo delle quote riscosse dai soci.
D: Qual ĆØ la differenza tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate e quella della Corte di Cassazione riguardo alle quote versate dai soci?
R: L’Agenzia delle Entrate ritiene che le quote versate dai soci di un’associazione sportiva dilettantistica, successivamente riqualificata come attivitĆ commerciale, debbano essere considerate comprensive di IVA, in base all’articolo 22, comma 1, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Al contrario, la Corte di Cassazione sostiene che tali quote non debbano essere considerate comprensive di IVA, poichĆ© l’associazione aveva agito in maniera simulata come ente dilettantistico e aveva riscosso le quote al netto di qualsiasi imposta.
D: In che modo un’associazione sportiva dilettantistica può evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria?
R: Per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, un’associazione sportiva dilettantistica dovrebbe operare in conformitĆ con le norme vigenti e mantenere una corretta e trasparente gestione contabile e amministrativa. Ć importante che l’associazione rispetti i requisiti previsti per essere considerata dilettantistica e non persegua finalitĆ di lucro, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di questo tipo.
D: Cosa comporta la riqualificazione dell’attivitĆ di un’associazione sportiva dilettantistica come attivitĆ commerciale?
R: La riqualificazione dell’attivitĆ di un’associazione sportiva dilettantistica come attivitĆ commerciale comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali di cui l’ente godeva in qualitĆ di associazione dilettantistica. Ciò implica l’obbligo di applicare l’IVA sulle quote e sui contributi versati dai soci e dai tesserati per partecipare alle attivitĆ dell’associazione, nonchĆ© l’assoggettamento a tutte le altre imposte previste per le attivitĆ commerciali, come l’IRES e l’IRAP.
D: Qual ĆØ il ruolo della Corte di Cassazione nella controversia tra l’Agenzia delle Entrate e le associazioni sportive dilettantistiche?
R: La Corte di Cassazione ha svolto un ruolo cruciale nel dirimere la controversia tra l’Agenzia delle Entrate e le associazioni sportive dilettantistiche riguardo al trattamento fiscale delle quote versate dai soci. Con la sentenza n. 6934 del 17 marzo 2017, la Corte ha stabilito che le quote riscosse dalle associazioni sportive dilettantistiche riqualificate come attivitĆ commerciali non devono essere considerate comprensive di IVA, contrastando l’interpretazione iniziale dell’Agenzia delle Entrate. Questa pronuncia ha apportato un importante chiarimento sulla questione.