Nel mondo dello sport dilettantistico, la trasparenza e la rendicontazione finanziaria svolgono un ruolo cruciale. Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario che offra una panoramica completa delle loro attività e della gestione delle risorse. Questo documento rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza, il controllo e la fruizione di regimi fiscali agevolati. In questo articolo, esploreremo in dettaglio gli obblighi normativi, gli schemi di bilancio e le linee guida per la redazione del rendiconto annuale delle associazioni sportive dilettantistiche, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.
Quadro Normativo
La necessità di redigere un rendiconto economico-finanziario per le associazioni sportive dilettantistiche trova le sue radici in diverse norme legislative. L’art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 36/2021, precedentemente contemplato dall’art. 90, comma 18 della L. 289/2002, impone come vincolo statutario la redazione di un rendiconto economico-finanziario e la definizione delle modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari.
Obblighi civilistici e fiscali
Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute non sono soggette a specifici obblighi civilistici di redazione del bilancio, a meno che non siano associazioni riconosciute ai sensi del D.P.R. 361/2000. In quest’ultimo caso, l’art. 20 del Codice Civile prevede l’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio annuale.
Tuttavia, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa, le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario, come stabilito dall’art. 90, comma 18, della Legge 289/2002 e dall’art. 148, comma 8, lettera d), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Esempio: L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Calcio per Tutti” è un’associazione non riconosciuta che gestisce un campo di calcio e organizza tornei locali. Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, “Calcio per Tutti” dovrà redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario che riepiloghi le entrate e le uscite relative alle attività svolte.
Approvazione e conservazione
Il rendiconto annuale deve essere approvato dall’assemblea degli associati nei modi e nei tempi previsti dallo statuto sociale. La mancata redazione o approvazione del rendiconto determina l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali. Pertanto, è necessario che l’associazione provveda alla convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto.
Esempio pratico: Lo statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Calcio per Tutti” prevede che l’assemblea degli associati si riunisca entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente. Il rendiconto e la documentazione di supporto devono essere conservati dall’associazione per almeno 10 anni, come previsto dal D.P.R. 600/1973.
Distribuzione di utili e avanzi di gestione
Durante l’approvazione del rendiconto, così come durante l’intera vita dell’ente, non possono essere deliberate forme di ripartizione tra i soci o associati di utili, dividendi, avanzi di gestione o altre utilità. Questa disposizione è fondamentale per garantire il carattere non commerciale dell’associazione sportiva dilettantistica.
Esempio pratico: Nel corso dell’assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Calcio per Tutti” non può deliberare la distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra gli associati. Tali avanzi devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell’associazione.
Obblighi di Deposito e Conservazione
Attualmente, non sussiste un obbligo generale di deposito del bilancio o del rendiconto annuale per le associazioni sportive dilettantistiche, ad eccezione del caso previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2021, in cui è necessario depositare il bilancio per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e l’acquisizione della personalità giuridica.
Tuttavia, le “società sportive dilettantistiche” costituite come società di capitali o cooperative devono redigere il bilancio secondo le norme del Codice Civile in materia di società commerciali e depositarlo presso il Registro delle Imprese, rispettando le modalità e i termini previsti.
Riguardo alla conservazione della documentazione, la Circolare Ministeriale 124/E/1998 specifica che la documentazione di supporto del rendiconto, compresa quella relativa alla gestione istituzionale, deve essere conservata secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973. Questo implica l’obbligo di conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
Schemi di Bilancio
Nel panorama normativo, non esistono indicazioni specifiche riguardo allo schema di rendicontazione da adottare per le associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, il “documento di ricerca” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicato nel dicembre 2023, propone un modello simile a quello previsto obbligatoriamente per gli Enti del Terzo Settore (ETS), con alcune modifiche e integrazioni per tenere conto delle specificità degli enti sportivi.
Il documento di ricerca suggerisce due modelli:
- Modello Ordinario: Articolato sulla base del principio di competenza economica, composto da:
- Stato Patrimoniale: Una rappresentazione della situazione patrimoniale dell’associazione, suddivisa in Attivo (ad esempio, immobilizzazioni, crediti, disponibilità liquide) e Passivo (ad esempio, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, debiti).
- Rendiconto Gestionale: Un prospetto che evidenzia i proventi e gli oneri dell’esercizio, suddivisi in attività diverse (istituzionale, commerciale, raccolta fondi, ecc.).
- Relazione di Missione: Un documento narrativo che illustra le attività svolte dall’associazione, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future, fornendo informazioni aggiuntive rispetto ai dati numerici del bilancio.
- Modello Semplificato: Articolato sulla base del principio di cassa, composto da un Rendiconto per Cassa integrato con informazioni aggiuntive richieste da specifiche disposizioni normative.
La scelta del modello da adottare non è vincolata da criteri oggettivi specifici. Tuttavia, si raccomanda che le associazioni sportive di maggiori dimensioni (ad esempio quelle in regime di contabilità ordinaria o che non applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991) redigano un bilancio d’esercizio in forma “ordinaria”. Per gli enti di dimensioni più piccole, invece, potrebbe essere sufficiente un documento riepilogativo in forma di rendiconto di cassa.
Esempio Pratico
Supponiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atleti Uniti” decida di adottare il modello ordinario. In questo caso, il bilancio d’esercizio includerebbe:
- Stato Patrimoniale: Una rappresentazione della situazione patrimoniale dell’associazione, suddivisa in Attivo (ad esempio, immobilizzazioni come attrezzature sportive, crediti verso sponsor, disponibilità liquide) e Passivo (ad esempio, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri come possibili sanzioni, debiti verso fornitori di materiale sportivo).
- Rendiconto Gestionale: Un prospetto che evidenzia i proventi e gli oneri dell’esercizio, suddivisi in attività diverse. Ad esempio, proventi da quote associative e sponsorizzazioni (attività istituzionale), proventi da pubblicità e merchandising (attività commerciale), oneri per l’acquisto di attrezzature sportive, oneri per l’organizzazione di eventi e gare, ecc.
- Relazione di Missione: Un documento che illustra le attività svolte dall’associazione nell’anno, come l’organizzazione di tornei, corsi di formazione per giovani atleti, iniziative di promozione dello sport nella comunità locale. Inoltre, la relazione potrebbe evidenziare gli obiettivi raggiunti, come l’aumento del numero di soci o la crescita della visibilità dell’associazione, e delineare le prospettive future, come l’ampliamento delle strutture sportive o l’organizzazione di eventi di maggiore rilevanza.
Conclusione
La redazione del rendiconto annuale rappresenta un obbligo fondamentale per le associazioni sportive dilettantistiche, non solo per garantire la trasparenza e il controllo della gestione economica e finanziaria, ma anche per poter fruire di agevolazioni fiscali. Il “documento di ricerca” del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti offre una guida autorevole e dettagliata sugli schemi di bilancio da adottare, proponendo modelli adattati alle specificità del settore sportivo dilettantistico.
Sebbene non vi siano obblighi di deposito generalizzati, le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero comunque redigere e approvare annualmente il rendiconto, nel rispetto delle norme statutarie e delle modalità stabilite dagli organi competenti. Inoltre, è fondamentale conservare adeguatamente la documentazione di supporto, come richiesto dalla normativa fiscale, per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni finanziarie.
Seguendo le linee guida fornite dal “documento di ricerca” e adottando gli schemi di bilancio proposti, le associazioni sportive dilettantistiche potranno garantire una maggiore trasparenza, controllo e accountability, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo sano del movimento sportivo dilettantistico.
È importante sottolineare che la scelta del modello di bilancio (ordinario o semplificato) dovrebbe essere effettuata in base alle dimensioni e alla complessità dell’associazione, tenendo conto delle esigenze di rendicontazione e delle risorse disponibili. Le associazioni di maggiori dimensioni o con una struttura più complessa potrebbero beneficiare dall’adozione del modello ordinario, che offre una rappresentazione più dettagliata e completa della situazione economica e patrimoniale.
Inoltre, la redazione del rendiconto annuale non dovrebbe essere vista come un mero adempimento burocratico, ma come un’opportunità per migliorare la gestione dell’associazione, identificare aree di miglioramento e comunicare in modo trasparente con soci, sponsor e stakeholder. Una rendicontazione accurata e dettagliata può contribuire a rafforzare la credibilità e la reputazione dell’associazione, facilitando l’attrazione di nuove risorse e opportunità di crescita.
Domande e Risposte
D: Quali sono i vantaggi di adottare il modello ordinario di bilancio rispetto al modello semplificato?
R: Il modello ordinario di bilancio, articolato sulla base del principio di competenza economica, offre una rappresentazione più dettagliata e completa della situazione economica e patrimoniale dell’associazione. Attraverso lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Relazione di Missione, è possibile avere una visione chiara delle attività svolte, dei proventi e degli oneri suddivisi per aree di attività, nonché delle prospettive future. Questo livello di dettaglio può essere particolarmente utile per le associazioni di maggiori dimensioni o con una struttura più complessa, consentendo una migliore pianificazione e un controllo più efficace sulla gestione delle risorse.
D: Qual è l’importanza della Relazione di Missione all’interno del bilancio d’esercizio?
R: La Relazione di Missione svolge un ruolo cruciale all’interno del bilancio d’esercizio, in quanto integra e completa le informazioni numeriche fornite dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale. Questo documento narrativo illustra in modo dettagliato le attività svolte dall’associazione durante l’esercizio, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future. Rappresenta un’opportunità per l’associazione di comunicare in modo trasparente con i propri stakeholder, spiegando le scelte strategiche e i risultati ottenuti. Inoltre, la Relazione di Missione può fornire informazioni aggiuntive sulla governance, sulla gestione dei rischi e sulle sfide affrontate, consentendo una valutazione più completa dell’operato dell’associazione.
D: Quali sono gli obblighi di conservazione della documentazione di supporto del rendiconto annuale?
R: La Circolare Ministeriale 124/E/1998 specifica che la documentazione di supporto del rendiconto, compresa quella relativa alla gestione istituzionale, deve essere conservata secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973. Questo implica l’obbligo di conservare la documentazione per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. Tale obbligo di conservazione è fondamentale per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni finanziarie dell’associazione e per consentire eventuali controlli da parte delle autorità competenti.