Per l’Iva enti associativi il calendario è cambiato in modo radicale e la circolare 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport ne prende atto, ragionando sul testo dell’art. 4 quarto comma del decreto Iva oggi vigente. Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci, previsto dall’art. 5 comma 15-quater del D.L. 146/2021 e più volte rinviato, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2036: lo dispone l’art. 6 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186. Non è un dettaglio di tecnica normativa: significa che l’assetto amministrativo su cui è costruita la gestione della maggior parte delle associazioni italiane resta quello attuale per un altro decennio.
Che cosa prevede oggi la norma
L’art. 4 quarto comma secondo periodo del DPR 633/1972 stabilisce che non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti. La stessa disposizione copre anche le operazioni rese nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte, per legge, regolamento o statuto, di un’unica organizzazione locale o nazionale.
Il regime è di esclusione: le operazioni restano fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Non c’è obbligo di partita Iva se l’ente non svolge altre attività commerciali, non c’è fatturazione, non c’è registrazione, non c’è dichiarazione annuale.
L’applicazione è però subordinata alle clausole statutarie elencate dal settimo comma dello stesso art. 4, sostanzialmente coincidenti con quelle richieste dall’art. 148 comma 8 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi: divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, disciplina uniforme del rapporto associativo, obbligo di rendiconto, sovranità dell’assemblea, intrasmissibilità della quota. È lo statuto, non il calendario, il vero presupposto del regime.
Che cosa l’esclusione non copre
L’errore più frequente è leggere l’esclusione come un perimetro generale di non imponibilità dell’ente. Non lo è. Restano in ogni caso operazioni commerciali, anche se rese ai soci, quelle indicate dal quinto comma dell’art. 4: fra le altre, la somministrazione di pasti e bevande, la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, la pubblicità commerciale. Il sesto comma prevede deroghe limitate, tipicamente per le associazioni di promozione sociale, che vanno verificate caso per caso e non estese per analogia.
Sul piano soggettivo, l’esclusione presuppone l’assenza di scopo di lucro. Per il settore sportivo la circolare 7/E si muove nel solco già noto: il regime dell’art. 4 quarto comma è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche e, in forza dell’art. 90 comma 1 della L. 289/2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro. Le società sportive che si avvalgono della lucratività attenuata ammessa dalla riforma dello sport si collocano fuori da questo perimetro: prima di applicare l’esclusione conviene rileggere lo statuto, non l’affiliazione.
Che cosa cambierebbe con il passaggio all’esenzione
La modifica introdotta dall’art. 5 comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 nasce dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, che contestava all’Italia la compatibilità del regime di esclusione con la direttiva Iva. La soluzione scelta dal legislatore è stata riportare le operazioni degli enti associativi nel campo di applicazione dell’imposta, collocandole però fra le operazioni esenti dell’art. 10 del decreto Iva.
La differenza è sostanziale sul piano degli adempimenti. Un’operazione esclusa non esiste ai fini Iva; un’operazione esente esiste, è rilevante e comporta, di regola, apertura della partita Iva, obblighi di fatturazione e registrazione, dichiarazione annuale e applicazione del pro-rata, con la conseguente limitazione della detrazione sull’imposta assolta a monte.
| Profilo | Regime di esclusione (oggi) | Regime di esenzione (dal 2036) |
|---|---|---|
| Rilevanza Iva dell’operazione | Fuori campo | Nel campo, ma esente |
| Partita Iva | Non necessaria se non ci sono altre attività commerciali | Necessaria |
| Fatturazione e registrazione | Non dovute | Dovute, salvo dispensa ex art. 36-bis del decreto Iva |
| Dichiarazione annuale | Non dovuta | Dovuta, con le eccezioni previste |
| Detrazione sugli acquisti | Questione non si pone | Limitata dal pro-rata |
Va tenuto presente che il rinvio incide sulla sola decorrenza: il testo modificato degli articoli 4 e 10 del decreto Iva è già scritto nella legge, ma non produce effetti fino al 2036.
La catena dei rinvii
La disposizione non è mai entrata in vigore. Prevista inizialmente per la fine del 2021, la decorrenza è stata spostata in avanti cinque volte, con una regolarità che ha reso l’appuntamento un classico dei decreti milleproroghe.
| Provvedimento | Decorrenza prevista |
|---|---|
| Art. 5 comma 15-quater DL 146/2021 (testo originario) | Dicembre 2021 |
| Legge di bilancio 2022 | 1° gennaio 2024 |
| DL 51/2023 | 1° luglio 2024 |
| Conversione del DL 215/2023 (milleproroghe) | 1° gennaio 2025 |
| DL 202/2024 (milleproroghe) | 1° gennaio 2026 |
| Art. 6 DLgs. 186/2025 | 1° gennaio 2036 |
L’ultimo rinvio è però di natura diversa dai precedenti. Non uno slittamento tecnico di dodici o diciotto mesi, ma una sospensione decennale che sposta la questione oltre l’orizzonte di programmazione di qualunque ente. Il D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha congelato la riforma.
Un avvertimento è d’obbligo, ed è la ragione per cui il 2036 non va trattato come una certezza acquisita. Il rinvio non chiude la procedura di infrazione, che riguarda la compatibilità dell’esclusione con la direttiva Iva: se la Commissione tornasse sul punto, il termine potrebbe essere rivisto in anticipo, esattamente come è accaduto, in senso opposto, nei cinque rinvii precedenti. La prudenza suggerisce di leggere il 2036 come l’assenza di una scadenza ravvicinata, non come una garanzia decennale.
L’effetto sulla prassi già pubblicata
C’è una conseguenza pratica che rischia di sfuggire. Diversi documenti dell’Agenzia usciti prima di dicembre 2025 hanno confermato l’esclusione da Iva delimitandola nel tempo, con formule del tipo “fino al 31 dicembre 2025”. È il caso, per il settore sportivo, della risposta a interpello n. 36 del 17 febbraio 2025 sul noleggio di impianti sportivi fra enti affiliati alla medesima federazione, ricondotto all’esclusione in quanto operazione resa fra associazioni appartenenti a un’unica organizzazione nazionale, a condizione che l’impianto resti destinato in via esclusiva all’attività sportiva.
Quel limite temporale non era una condizione della risposta: era il richiamo alla decorrenza allora vigente. Con il rinvio, la stessa conclusione vale ora nell’orizzonte esteso. La chiusura in calce a quei documenti, insomma, va aggiornata, mentre il ragionamento sostanziale resta utilizzabile.
Enti sportivi: esclusione ed esenzione già convivono
Per il settore sportivo c’è un elemento in più. Dal 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, convive con l’esclusione dell’art. 4 anche l’esenzione introdotta dall’art. 36-bis del D.L. 75/2023 per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro.
Le due discipline hanno presupposti diversi e non sono alternative a scelta dell’ente. L’esclusione guarda al rapporto associativo e ai corrispettivi specifici versati da soci, associati o partecipanti; l’esenzione guarda alla natura oggettiva della prestazione e ai soggetti che praticano sport, anche non associati. La convivenza va gestita operazione per operazione, e il rinvio al 2036 significa che dovrà continuare a essere gestita.
Sul fronte degli adempimenti, la circolare 7/E conferma che per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023 gli enti sportivi dilettantistici possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972, previa comunicazione all’ufficio. L’omonimia fra le due disposizioni è una fonte di equivoci ricorrente: la prima individua l’esenzione, la seconda la dispensa dagli adempimenti.
Che cosa fare
Nell’immediato non cambia nulla: gli enti che applicano correttamente l’esclusione possono proseguire. Il controllo da fare non è sul calendario ma sullo statuto e sulla sua attuazione concreta, perché è lì che si gioca il regime in caso di verifica: clausole del settimo comma dell’art. 4 effettivamente presenti, rapporto associativo reale, assemblee convocate e verbalizzate, rendiconto approvato.
Nel medio periodo il rinvio decennale consiglia di non impostare scelte organizzative sull’attesa della riforma. La separazione fra area istituzionale e area commerciale, la gestione della partita Iva quando l’ente svolge anche attività commerciali e l’eventuale opzione per la dispensa dagli adempimenti vanno valutate sulla situazione attuale, non su quella futura.
Un’ultima annotazione di sistema: la disciplina Iva confluirà nel testo unico approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, applicabile dal 1° gennaio 2027. Cambiano la collocazione e la numerazione delle disposizioni, non la disciplina sostanziale delle operazioni degli enti associativi; nei prossimi mesi sarà comunque opportuno allineare i riferimenti normativi citati in statuti, delibere e note esplicative.
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