Per chi opera in regime forfettario e ha ricevuto l’ISCRO nel 2024, la compilazione della dichiarazione dei redditi presenta alcuni aspetti che vale la pena chiarire. L’indennità va inserita nel Quadro LM, tra i ricavi e compensi, e concorre alla determinazione del reddito imponibile IRPEF. Una questione che nella prassi genera ancora qualche incertezza.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- L’indennità ISCRO percepita nel regime forfettario nel 2024 è fiscalmente imponibile: va inserita nel Quadro LM22 come “Ricavi o compensi”.
- Non diventa base imponibile previdenziale: non va riportata nel Quadro RR della dichiarazione, non genera accrediti contributivi.
- L’ISCRO, strutturale dal 2024, si ottiene con almeno 50% di calo di reddito, rispetta limiti mensili fissati (min 250€, max 850€).
- Chi riceve l’ISCRO deve avere Gestione Separata INPS, regolarità contributiva e non essere titolare di pensione diretta.
- Per la dichiarazione 2025: aggregare ISCRO agli altri compensi e applicare il coefficiente di redditività forfettario sul totale.
Il trattamento fiscale dell’indennità ISCRO
L’indennità di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS rappresenta, dal 2024, un elemento da considerare ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo perché la Legge n. 213/2023 ha modificato la natura fiscale dell’ISCRO, rendendola imponibile.
Si tratta di un sostegno economico che la Legge di Bilancio 2021 aveva introdotto in via sperimentale, poi reso strutturale dalla Manovra 2024. L’importo erogato dall’INPS segue regole specifiche: chi possiede i requisiti richiesti riceve mensilmente il 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti a quello della domanda.
Il legislatore ha fissato limiti precisi. Niente meno di 250 euro al mese, niente più di 850 euro mensili. La rivalutazione avviene ogni anno.
Come inserire l’ISCRO nel modello redditi PF 2025
Chi ha percepito l’indennità nel corso del 2024 deve sommarla agli altri compensi del periodo d’imposta. L’importo trova collocazione nel rigo LM22, quello dedicato ai “Ricavi o compensi” del Quadro LM del Modello Redditi PF 2025. Nessuna codifica particolare da indicare nei casi specifici.
Nella prassi operativa, occorre procedere così: l’importo dell’ISCRO viene aggregato agli altri compensi professionali ricevuti. Il totale costituisce la base per il calcolo del reddito forfettario. Su questo ammontare si applica poi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO di appartenenza. Un professionista che nel 2024 abbia incassato 4.500 euro di ISCRO dovrà includerli nel computo complessivo dei ricavi, dato che dal 2024 l’indennità viene equiparata fiscalmente a un provento imponibile.
L’ISCRO e la contribuzione previdenziale
La questione contributiva segue binari differenti. Nonostante l’ISCRO sia finanziata con un’aliquota aggiuntiva dello 0,35% a carico degli iscritti alla Gestione Separata, non costituisce reddito da attività autonoma ai fini contributivi.
Un aspetto rilevante, questo. L’indennità non genera accrediti contributivi figurativi. Non fa base imponibile ai fini previdenziali. Pertanto non va riportata nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi, quello che raccoglie i dati per il calcolo dei contributi dovuti.
I requisiti per ottenere l’indennità
L’accesso all’ISCRO prevede condizioni precise. Si consideri innanzitutto il calo di fatturato: occorre dimostrare una riduzione superiore al 50% del reddito nell’anno precedente a quello della domanda, rispetto alla media dei due anni antecedenti.
La normativa impone poi l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e la regolarità contributiva. Chi richiede l’indennità non deve già beneficiare di trattamenti pensionistici diretti né essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, l’erogazione avviene per sei mesi consecutivi dalla data di accoglimento della domanda. Un periodo che può rappresentare un sostegno concreto per chi attraversa difficoltà economiche legate all’attività professionale.
Quando l’ISCRO resta esclusa dal Quadro RR
L’esclusione dal Quadro RR non è casuale. Come spesso accade nella materia fiscale e previdenziale, bisogna distinguere tra reddito imponibile ai fini fiscali e reddito rilevante ai fini contributivi.
L’ISCRO appartiene alla prima categoria ma non alla seconda. Non genera contribuzione. Non si cumula con i compensi professionali per determinare l’importo dei contributi dovuti alla Gestione Separata.
Questa differenziazione trova fondamento nella natura stessa dell’indennità: un sostegno al reddito, non un compenso derivante dall’esercizio dell’attività professionale. Una distinzione che nella pratica professionale si osserva frequentemente quando si analizza il confine tra proventi soggetti a contribuzione e quelli che ne restano esclusi.
Chiarimenti operativi per la dichiarazione 2025
Nella compilazione del modello, è opportuno notare che l’importo ISCRO percepito nel 2024 confluisce direttamente nel totale dei ricavi o compensi. Il professionista in regime forfettario applicherà poi il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO sull’ammontare complessivo.
Il reddito imponibile così determinato costituirà la base per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per chi beneficia del regime agevolato per startup). Un meccanismo che, pur nella sua semplicità formale, richiede attenzione nel riportare correttamente tutti i componenti reddituali.
Ai fini previdenziali, invece, il discorso cambia completamente. Il Quadro RR accoglierà soltanto i compensi effettivamente derivanti dall’attività professionale, quelli su cui si calcolano i contributi dovuti. L’ISCRO resta fuori da questo computo.