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ISCRO 2025

ISCRO 2025: scadenza 31 ottobre per l’indennità

17 Ottobre, 2025

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L’indennità ISCRO rappresenta, a partire dal 2024, una misura strutturale di sostegno al reddito destinata ai professionisti autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps. Per il 2025, la finestra temporale per presentare domanda è stata aperta il 16 giugno e si chiuderà definitivamente il 31 ottobre 2025. Gli importi sono stati rivalutati in base all’inflazione, con soglie che oscillano tra 252 e 806,40 euro mensili per sei mensilità consecutive. Si tratta di un’opportunità che merita attenzione, specie per chi ha registrato un calo significativo del fatturato nei due anni precedenti.<

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • La responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni nelle associazioni non riconosciute è attribuita al rappresentante legale in carica alla scadenza dell’obbligo.
  • L’amministrazione finanziaria non può sanzionare il nuovo amministratore per obblighi sorti prima del suo mandato.
  • Valgono le regole della Cassazione: conta il soggetto che deteneva la carica alla scadenza, anche se la notifica avviene dopo.
  • Il rapporto tra contribuente e fisco deve essere improntato a buona fede e collaborazione, come previsto dallo Statuto del contribuente.
  • Le sanzioni amministrative sono dovute solamente dal rappresentante in carica all’epoca del termine dell’adempimento.

Evoluzione normativa: dalla sperimentazione al regime stabile

La genesi dell’ISCRO risale alla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 386-400, legge n. 178/2020), quando venne introdotta in forma sperimentale per il triennio 2021-2023. L’obiettivo dichiarato dal legislatore era quello di garantire una forma di tutela reddituale ai lavoratori autonomi della Gestione Separata, categoria tradizionalmente priva di ammortizzatori sociali paragonabili a quelli dei dipendenti. Con la manovra 2024 (legge n. 213/2023, articolo 1, commi 142-155), la misura è stata stabilizzata e resa strutturale a decorrere dal primo gennaio 2024.

Il passaggio da regime sperimentale a definitivo ha comportato alcuni aggiustamenti nei requisiti di accesso. La circolare INPS n. 84 del 23 luglio 2024 ha fornito le istruzioni amministrative aggiornate, mentre il messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025 ha comunicato l’apertura della piattaforma telematica per le domande relative all’anno corrente. Nella prassi applicativa si osserva come l’Istituto abbia progressivamente affinato i meccanismi di verifica dei requisiti, riducendo i margini di discrezionalità e, talvolta, le incertezze interpretative che caratterizzavano la fase iniziale.

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso

L’indennità viene riconosciuta esclusivamente ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Si tratta quindi, nella sostanza, di professionisti senza cassa previdenziale dedicata, che versano i contributi al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.

I requisiti fondamentali – che devono coesistere al momento della presentazione della domanda – sono i seguenti:

a) Assenza di altre forme previdenziali: il richiedente non deve essere assicurato presso forme previdenziali obbligatorie diverse dalla Gestione Separata e non può essere titolare di trattamento pensionistico diretto. Questo requisito esclude, di fatto, chi percepisce una pensione di vecchiaia o anticipata.

b) Incompatibilità con l’Assegno di Inclusione: come specificato nell’articolo 1, comma 144, lettera b), della legge 213/2023, non possono accedere all’ISCRO i beneficiari dell’Assegno di Inclusione. La normativa prevede che, qualora durante l’erogazione dell’indennità il lavoratore diventi beneficiario di tale misura assistenziale, decade automaticamente dal diritto.

c) Requisito reddituale comparativo: il reddito da lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente alla domanda deve risultare inferiore al 70% della media dei redditi conseguiti nei due anni antecedenti. Facciamo un caso concreto: se un commercialista ha dichiarato 8.500 euro nel 2022 e 9.500 euro nel 2023, la media biennale è pari a 9.000 euro. Il 70% di 9.000 equivale a 6.300 euro. Se nel 2024 ha prodotto un reddito di 6.000 euro, il requisito è soddisfatto perché inferiore a 6.300 euro.

d) Soglia massima di reddito: il reddito dichiarato nell’anno precedente non può superare un limite rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per le domande presentate nel 2025, tale soglia è stata fissata a 12.648 euro (circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2025), in aumento rispetto ai 12.000 euro del 2024.

e) Regolarità contributiva: occorre essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori. L’INPS verifica automaticamente la posizione contributiva del richiedente attraverso i propri archivi informatici.

f) Anzianità della partita IVA: la partita IVA riferita all’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata deve risultare attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda. Questo requisito è stato ridotto rispetto alla versione sperimentale dell’ISCRO, che richiedeva quattro anni di anzianità. È importante sottolineare che la verifica riguarda esclusivamente la partita IVA collegata all’attività professionale per cui si è iscritti alla Gestione Separata.

Calcolo dell’importo: meccanismo e limiti mensili

L’importo dell’indennità ISCRO viene determinato applicando una percentuale del 25% alla media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti l’anno anteriore alla presentazione della domanda, su base semestrale. La formula può apparire complessa nella sua formulazione letterale, ma diventa chiara con un esempio numerico.

Ipotizziamo che un professionista presenti domanda nell’ottobre 2025. Gli anni di riferimento per il calcolo saranno il 2022 e il 2023. Supponiamo che abbia dichiarato:

  • Anno 2022: reddito di 9.200 euro
  • Anno 2023: reddito di 10.800 euro

La media biennale è: (9.200 + 10.800) / 2 = 10.000 euro

Su base semestrale: 10.000 / 2 = 5.000 euro

Applicazione del 25%: 5.000 x 0,25 = 1.250 euro

Questo importo semestrale di 1.250 euro viene erogato in sei mensilità, quindi: 1.250 / 6 = 208,33 euro mensili.

Attenzione però: la normativa stabilisce limiti invalicabili. Per il 2025, l’importo mensile non può essere inferiore a 252 euro né superiore a 806,40 euro. Nel caso appena esaminato, l’importo teorico di 208,33 euro viene automaticamente elevato al minimo di 252 euro mensili. Al contrario, se i calcoli portassero a un importo superiore al tetto massimo, verrebbe erogato esclusivamente l’importo di 806,40 euro mensili.

Gli importi minimi e massimi vengono aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per il 2024, infatti, i limiti erano rispettivamente di 250 e 800 euro mensili.

Redditi rilevanti ai fini del riconoscimento

Ai fini della dichiarazione dei redditi viene considerato esclusivamente il reddito da attività lavorativa autonoma esposto nei quadri RE (redditi da lavoro autonomo), RH (redditi di partecipazione) o LM (redditi da lavoro autonomo conseguiti da soggetti in regime forfetario) del modello Redditi Persone Fisiche.

Sono invece esclusi dal computo i redditi derivanti da:

  • Lavoro dipendente o parasubordinato
  • Pensioni di qualsiasi natura
  • Attività d’impresa
  • Partecipazioni societarie che non configurano reddito di lavoro autonomo

Il legislatore ha voluto concentrare l’intervento sui redditi effettivamente riconducibili all’esercizio dell’attività professionale autonoma abituale. Questa scelta, comprensibile sul piano della ratio, può tuttavia generare qualche complicazione applicativa per chi svolge attività miste o ha fonti reddituali eterogenee. Nella casistica che emerge dalla prassi professionale, si nota come molti contribuenti necessitino di assistenza specifica per identificare correttamente i redditi rilevanti ai fini ISCRO.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta dell’indennità può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso i canali messi a disposizione dall’INPS. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 31 ottobre di ciascun anno. Per il 2025, la finestra temporale è rimasta aperta dal 16 giugno al 31 ottobre.

Il richiedente deve accedere al portale www.inps.it utilizzando una delle seguenti credenziali digitali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica) versione 3.0
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta effettuato l’accesso, occorre seguire il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. A questo punto si seleziona la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

In alternativa al portale web, è possibile presentare domanda tramite il Contact Center integrato dell’INPS, contattando il numero verde 803 164 da rete fissa (servizio gratuito) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento secondo le tariffe del proprio operatore).

La domanda include un modulo di autocertificazione dei redditi relativi agli anni rilevanti. Tuttavia, se tali informazioni sono già presenti negli archivi dell’INPS – perché il contribuente ha regolarmente dichiarato i propri redditi – l’Istituto può acquisirli d’ufficio. Il sistema effettua automaticamente anche la verifica della regolarità contributiva.

Vincoli temporali e incompatibilità

Un aspetto spesso trascurato dai professionisti riguarda il vincolo di non ripetibilità dell’indennità. Chi ha fruito dell’ISCRO in un determinato anno non può presentare nuova domanda nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione. In altri termini: chi ha ricevuto l’indennità nel 2024 non potrà richiederla né nel 2025 né nel 2026.

Il meccanismo è stato pensato per evitare che la misura si trasformi in un sostegno strutturale e ripetitivo, destinato invece a fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà reddituale. La normativa prevede che eventuali domande presentate in violazione di tale vincolo vengano automaticamente respinte dall’INPS.

C’è un’altra situazione che merita attenzione: se il beneficiario decade dall’indennità prima della fine delle sei mensilità previste (per esempio perché diventa beneficiario dell’Assegno di Inclusione o perché viene meno uno dei requisiti), il vincolo biennale decorre comunque dall’anno di inizio della fruizione dell’ISCRO, anche se non l’ha percepita integralmente.

L’indennità è incompatibile con:

  • Prestazioni pensionistiche di qualsiasi natura
  • Indennità di disoccupazione NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)
  • Indennità DIS-COLL (disoccupazione collaboratori)
  • Indennità ALAS (assegno di lavoro autonomo e sportivo)
  • Assegno di Inclusione
  • Altre forme di sostegno al reddito previste per situazioni analoghe

Cariche elettive o politiche che prevedano indennità di funzione diverse dal solo rimborso spese possono configurare ulteriori ipotesi di incompatibilità, sebbene la prassi amministrativa non sempre fornisca indicazioni univoche su questo profilo.

Obblighi formativi dei beneficiari

I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. La legge 213/2023 stabilisce che le modalità e i criteri di definizione di tali percorsi, nonché il loro finanziamento, debbano essere disciplinati con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Al momento, secondo quanto emerge dalle circolari INPS e dai messaggi operativi, le modalità concrete di attuazione di quest’obbligo formativo non risultano ancora pienamente operative su tutto il territorio nazionale. La decadenza dal diritto all’indennità in caso di mancata partecipazione ai percorsi formativi è comunque prevista dalla normativa, pertanto i beneficiari dovrebbero prestare attenzione alle future comunicazioni dell’INPS in merito.

L’erogazione dell’indennità avviene comunque anche in assenza dell’attivazione dei percorsi formativi, purché sussistano tutti gli altri requisiti. Si tratta di un aspetto che nella prassi applicativa ha generato qualche perplessità, essendo il collegamento tra sostegno reddituale e riqualificazione professionale uno degli elementi caratterizzanti della misura secondo l’impianto normativo originario.

Termini di definizione e contribuzione figurativa

L’INPS ha 30 giorni di tempo dalla presentazione della domanda per la definizione del provvedimento. Entro tale termine l’Istituto deve comunicare l’esito dell’istruttoria, con l’accoglimento o il rigetto della richiesta. Nella realtà operativa, tuttavia, i tempi possono variare in funzione del carico di lavoro e della necessità di acquisire documentazione integrativa o effettuare verifiche supplementari.

L’indennità viene erogata per sei mesi consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda. Gli importi percepiti concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, devono quindi essere dichiarati nel modello Redditi Persone Fisiche dell’anno successivo.

Un aspetto da considerare con attenzione è che l’indennità ISCRO non comporta accredito di contribuzione figurativa. Questo significa che i mesi di percezione dell’indennità non vengono computati ai fini pensionistici. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto ad altre forme di sostegno al reddito (come la NASpI per i lavoratori dipendenti), che prevedono invece l’accredito contributivo figurativo.

Dal punto di vista del finanziamento della misura, l’ISCRO è sostenuta attraverso un incremento dell’aliquota contributiva versata dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Per il 2024, l’aumento è stato dello 0,35% (in riduzione rispetto allo 0,51% previsto nel 2023). Lo stanziamento complessivo per il 2024 ammontava a 16 milioni di euro, con previsioni di aumento progressivo nei prossimi anni: 20,4 milioni per il 2025, 20,8 milioni per il 2026, fino a 23,4 milioni per il 2033.

Soggetti esclusi: forfetari e altri casi particolari

Una domanda ricorrente riguarda l’accesso all’indennità da parte dei contribuenti in regime forfetario. La risposta è affermativa: i forfetari iscritti alla Gestione Separata possono presentare domanda di ISCRO, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il reddito rilevante sarà quello indicato nel quadro LM del modello Redditi.

Occorre però prestare attenzione a un aspetto: molti forfetari svolgono attività che configurano reddito d’impresa (commercianti, artigiani) anziché reddito di lavoro autonomo in senso proprio. In questi casi, se l’iscrizione previdenziale avviene presso le gestioni artigiani e commercianti dell’INPS anziché presso la Gestione Separata, il soggetto risulta automaticamente escluso dall’ISCRO. La misura è infatti riservata esclusivamente agli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Sono altresì esclusi dall’indennità:

  • I professionisti iscritti alle Casse private (avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, medici, ecc.), in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS
  • I titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa (anche se in regime forfetario) e sono iscritti alle gestioni artigiani/commercianti
  • I lavoratori che, pur iscritti alla Gestione Separata, percepiscono trattamenti pensionistici diretti
  • Chi ha già fruito dell’ISCRO nell’anno precedente o nei due anni precedenti, come già evidenziato

Casistica applicativa e aspetti spesso trascurati

Nella pratica professionale si osserva come alcuni aspetti dell’ISCRO generino ricorrentemente dubbi interpretativi. Vediamo le situazioni più frequenti:

Domanda respinta o revocata: chi ha presentato domanda in annualità precedenti ma l’ha vista respingere (per mancanza dei requisiti) o revocare dall’origine può presentare nuovamente domanda per il 2025, poiché il vincolo biennale opera solo in caso di effettiva fruizione dell’indennità.

Variazione dei requisiti durante l’erogazione: se durante i sei mesi di erogazione il beneficiario perde uno dei requisiti (ad esempio inizia a percepire una pensione o diventa beneficiario dell’Assegno di Inclusione), decade dal diritto all’indennità. L’INPS procede al recupero delle somme eventualmente già erogate per i mesi successivi alla perdita del requisito.

Contributi non versati: la regolarità contributiva è requisito essenziale. Eventuali debiti contributivi, anche di modesta entità, possono determinare il rigetto della domanda. È opportuno verificare preventivamente la propria posizione contributiva attraverso il cassetto previdenziale disponibile sul sito INPS.

Attività plurime: chi svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo (con iscrizione alla Gestione Separata) e lavoro dipendente non è escluso dall’ISCRO, purché non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie per l’attività autonoma. Il reddito da lavoro dipendente non rileva ai fini del calcolo dell’indennità.

Prospettive e considerazioni finali operative

L’ISCRO rappresenta, nel panorama degli ammortizzatori sociali italiani, un tentativo – per certi versi ancora in fase di rodaggio – di estendere forme di tutela reddituale a categorie professionali storicamente prive di protezioni analoghe a quelle dei lavoratori subordinati. La stabilizzazione della misura, avvenuta con la legge di bilancio 2024, ne conferma la rilevanza nell’impianto complessivo del welfare.

Tuttavia, permangono alcuni profili di criticità. L’assenza di contribuzione figurativa, ad esempio, rende l’indennità meno “protettiva” rispetto ad altri strumenti. L’obbligo formativo, teoricamente centrale nella ratio della misura, risulta nella prassi ancora poco implementato. I vincoli temporali e i requisiti reddituali, per quanto razionali nell’economia generale dello strumento, possono risultare penalizzanti per chi attraversa periodi di difficoltà economica più prolungati.

Dal punto di vista operativo, i professionisti interessati dovrebbero:

  • Verificare per tempo il possesso dei requisiti, in particolare il requisito reddituale comparativo
  • Controllare la regolarità contributiva accedendo al cassetto previdenziale INPS
  • Predisporre con attenzione la documentazione necessaria per l’autocertificazione dei redditi
  • Presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 ottobre, evitando di ridursi agli ultimi giorni utili

Per coloro che hanno già fruito dell’indennità nel 2024, è fondamentale tenere presente l’impossibilità di presentare nuovamente domanda nel biennio successivo. La pianificazione fiscale e reddituale dovrebbe quindi tenere conto di questa limitazione.

In definitiva, l’ISCRO si configura come uno strumento che può fornire un sostegno economico temporaneo significativo – fino a 4.838,40 euro per sei mesi nel caso dell’importo massimo – ma richiede consapevolezza dei vincoli e delle condizioni di accesso. La scadenza del 31 ottobre 2025 si avvicina: chi ritiene di possedere i requisiti ha ancora tempo per valutare l’opportunità di presentare domanda.

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