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Iperammortamento 2026: comunicazioni al GSE come passaggio obbligatorio

13 Novembre, 2025

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La nuova stagione degli incentivi fiscali per gli investimenti produttivi entra in una fase cruciale: contrariamente a quanto accadeva con i precedenti strumenti agevolativi, l’accesso all’iperammortamento 2026 non è più un meccanismo automatico. Le imprese interessate a usufruire di questa agevolazione devono confrontarsi con un percorso procedurale che richiede scambi informativi con il Gestore dei Servizi Energetici, un elemento che marca una discontinuità rispetto al passato.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Responsabile: Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tramite piattaforma telematica
  • Documentazione beni 4.0: Perizia asseverata da ingegnere/perito + attestati interconnessione
  • Documentazione beni green: Certificazioni risparmio energetico oppure rientrare in semplificazioni
  • Semplificazioni automatiche: Sostituzione beni ammortizzati 24+ mesi; Contratti EPC con ESCo
  • Scadenza investimento: Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (consegna fino 30 giugno 2027)
  • Prenotazione: Acconto 20% e ordine accettato entro 31 dicembre 2026
  • Decreto attuativo: Atteso entro 30 giorni da approvazione legge bilancio 2026
  • Adempimento: Comunicazione al GSE è obbligatoria; mancanza impedisce accesso agevolazione

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Il ruolo chiave del GSE nella procedura di accesso

Il Gestore dei Servizi Energetici diventa protagonista nella gestione dell’iperammortamento 2026, con una responsabilità che va oltre il tradizionale ruolo amministrativo. L’ente sarà incaricato di ricevere e trattare le comunicazioni delle aziende, verificare la conformità della documentazione, e gestire l’intero iter procedurale attraverso una piattaforma telematica dedicata. Questo passaggio rappresenta un cambiamento metodologico significativo rispetto agli strumenti precedenti come Transizione 4.0 e Transizione 5.0, dove la gestione amministrativa era più snella o, in alcuni casi, addirittura assente.

La piattaforma sarà sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati che verranno comunque definiti tramite decreto attuativo. Le imprese dovranno trasmettere in via telematica comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, documentando sia gli aspetti tecnici che quelli energetici, a seconda della tipologia di bene acquistato.

Quali informazioni comunicare al GSE

Le comunicazioni da trasmettere al GSE variano in base alla categoria di investimento effettuato. Per i beni strumentali 4.0 – quelli che rientrano negli Allegati A e B della legge 232/2016 e che devono essere interconnessi ai sistemi aziendali – occorre produrre documentazione che attesti specificamente le caratteristiche tecniche idonee a collocare il bene tra quelli agevolabili. Generalmente, si fornisce una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto agli albi professionali competenti.

Per gli investimenti volti a ridurre i consumi energetici – i cosiddetti beni “verdi” o di Transizione 5.0 – la documentazione richiesta assume connotati leggermente differenti. L’impresa deve comprovare il conseguimento effettivo della riduzione dei consumi energetici oppure, nei casi previsti dalla norma, ricadere in una delle situazioni semplificate che presunzionalmente certificano il raggiungimento dell’obiettivo.

Situazioni di automatismo nella certificazione energetica

Qui emerge uno degli elementi di semplificazione previsti dalla normativa. Non tutte le imprese devono sottoporre a verificazione tecnica il risparmio energetico conseguito. Ci sono delle circostanze in cui la norma presume automaticamente che il beneficio si realizzi. Ad esempio, qualora l’azienda acquisti beni dell’Allegato A completamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione, sostituendo macchinari aventi caratteristiche tecnologiche analoghe, allora la riduzione dei consumi si considera presuntivamente conseguita.

Allo stesso modo, se il progetto viene realizzato attraverso una Energy Service Company (ESCo) in presenza di un contratto di Energy Performance Contract (EPC) dove risulti espressamente previsto l’impegno a raggiungere la riduzione dei consumi richiesta dalla norma – ossia il 3% su tutta la struttura produttiva oppure il 5% sui processi interessati – allora l’obiettivo si considera garantito contrattualmente senza bisogno di ulteriori certificazioni.

Tempistiche e scadenze procedurali

L’elemento temporale assume rilievo cruciale. Le imprese che intendono accedere all’agevolazione devono effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2026. Tuttavia, la consegna del bene può protrarsi fino al 30 giugno 2027, purché al 31 dicembre 2026 risulti accettato l’ordine dal fornitore e sia stato versato un acconto nella misura almeno pari al 20% del costo complessivo di acquisizione.

La comunicazione al GSE va presentata secondo le modalità che verranno precisate dal decreto attuativo ministeriale, il quale dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio 2026. Fino a quando questo decreto non sarà pubblicato, le imprese si trovano in una sorta di limbo operativo: sanno che dovranno comunicare al GSE, ma non conoscono ancora i dettagli procedurali e i moduli precisi da utilizzare.

Differenze rispetto ai crediti d’imposta precedenti

Con i vecchi crediti d’imposta – Transizione 4.0 e Transizione 5.0 – la gestione era molto meno articolata dal punto di vista procedurale. L’azienda poteva riscuotere il credito in compensazione nel modulo F24 in tre quote annuali, senza doversi interfacciare con enti controllori in modo così rigoroso. Il nuovo sistema introduce una layer amministrativo ulteriore: il GSE funge da soggetto controllore che verifica la correttezza dell’accesso al beneficio e gestisce la documentazione.

Questo cambio di paradigma comporta sia vantaggi che svantaggi. Da un lato, la documentazione depositata presso il GSE crea una traccia amministrativa che protegge l’impresa in caso di verifiche successive dell’Agenzia delle Entrate. Dall’altro, la complessità procedurale aumenta, e le aziende dovranno dedicare risorse significative alla compilazione della documentazione tecnica richiesta.

Comunicazioni non essenziali non rilevano per l’agevolazione

Un aspetto da chiarire immediatamente: la comunicazione al GSE non equivale a una autorizzazione preliminare dell’agevolazione. Si tratta, piuttosto, di una comunicazione necessaria per l’accesso al beneficio, ma il cui mancato invio o la cui trasmissione difettosa potrebbe impedire all’impresa di fruire dell’agevolazione stessa. In sostanza, è un adempimento obbligatorio il cui omesso o irregolare svolgimento comporta conseguenze significative.

La norma è chiara su questo punto: se l’impresa non comunica al GSE, non accede all’agevolazione. Non è prevista alcuna riserva di valutazione o di correzione ex post. Il principio segue la logica “condizionalità procedimentale”: la deducibilità aggiuntiva è subordinata al corretto svolgimento della procedura comunicativa.

Complessità amministrativa e supporto consulenziale

Alla luce di questi elementi procedurali, risulta fondamentale che le imprese interessate si avvalessero di consulenti qualificati, in grado di gestire sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi. La redazione della perizia asseverata, la raccolta della documentazione energetica, la compilazione dei moduli e la trasmissione telematica al GSE costituiscono una sequenza di adempimenti che richiede competenza specifica.

Inoltre, qualora l’impresa ricorra a una ESCo per realizzare investimenti di efficientamento, è necessario assicurarsi che il contratto EPC sia strutturato correttamente e contenga le clausole specifiche previste dalla norma. Un errore in questa fase potrebbe comportare la perdita della presunzione semplificata di raggiungimento del risparmio energetico, costringendo l’azienda a provare il conseguimento effettivo mediante certificazioni più onerose.

Scenario operativo e pianificazione temporale

Per un’impresa che oggi (novembre 2025) sta valutando se ricorrere all’iperammortamento 2026, la situazione è ancora fluida. Il decreto attuativo non è stato ancora emanato, quindi le modalità concrete di comunicazione al GSE rimangono da definire. Tuttavia, è già possibile iniziare a pianificare gli investimenti, prepararsi a raccogliere la documentazione richiesta, e contattare i consulenti per comprendere quale percorso seguire.

Nel corso del primo trimestre 2026, quando il decreto attuativo sarà pubblicato, le imprese dovranno accelerare, perché la finestra temporale per fruire della misura è circoscritta al solo anno 2026. Attese troppo lunghe nella pianificazione rischiano di rendere impossibile rispettare i termini di versamento dell’acconto e dell’accettazione dell’ordine entro il 31 dicembre 2026.

Continuità e semplificazioni automatiche

Nonostante la complessità procedurale, la norma ha cercato di introdurre elementi di semplificazione. La presunzione di raggiungimento del risparmio energetico in caso di sostituzione di beni ammortizzati da almeno 24 mesi, oppure quando il progetto è realizzato tramite ESCo con contratto EPC idoneo, rappresentano dei “passepartout” che riducono significativamente l’onere documentale.

Inoltre, per quanto riguarda i beni 4.0 sostituiti in contesti dove era già presente un sistema di gestione della produzione, l’agevolazione opera in una sorta di continuità logica: se il vecchio macchinario era ormai completamente ammortizzato e tecnologicamente obsoleto, l’azienda che lo sostituisce con uno interconnesso ai propri sistemi trova una scorciatoia normativa che semplifica l’accesso al beneficio.

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