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Iperammortamento 2026: acconto del 20% per ogni bene

11 Maggio, 2026

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Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 cambia il peso operativo della comunicazione di conferma. Il versamento minimo del 20% non va più letto solo sul progetto nel suo insieme, ma sul costo di acquisizione di ciascun bene indicato nella comunicazione preventiva. Anche quando l’investimento è costruito come progetto combinato, con macchinari 4.0 e impianti per l’autoproduzione di energia, l’impresa deve ragionare bene per bene. È qui che la procedura diventa più rigida rispetto alla logica seguita nella Transizione 5.0.

Acconto del 20% per ogni singolo bene

La novità più concreta, per chi deve organizzare ordini, fatture e pagamenti, riguarda la comunicazione di conferma dell’investimento. Nel nuovo impianto dell’iperammortamento 2026, l’impresa deve dimostrare di avere raggiunto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolabile.

Non basta, quindi, avere versato un acconto complessivo pari al 20% del valore totale del progetto. Questo è il punto che rischia di sfuggire.

Si consideri una società che presenta un progetto da € 500.000, composto da un centro di lavoro da € 350.000 e da un sistema di accumulo energetico da € 150.000. Un acconto unico di € 100.000 potrebbe sembrare sufficiente, perché corrisponde al 20% del progetto complessivo. Ma se tutto il pagamento fosse riferito solo al centro di lavoro, il secondo bene resterebbe scoperto. La conferma non sarebbe lineare, perché il decreto chiede il raggiungimento del 20% sul singolo bene, non sulla massa indistinta dell’investimento.

Il dato assume un peso pratico notevole. Chi costruisce ordini misti dovrà controllare che ogni bene abbia la propria copertura documentale. Fattura, pagamento, data dell’ultimo acconto utile e importo riferibile al bene dovranno parlare la stessa lingua. Nella prassi, questo significa evitare causali generiche e fatture poco leggibili.

Iperammortamento 2026 e progetto combinato

L’iperammortamento 2026 consente di presentare progetti articolati. Il progetto può comprendere beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, indicati negli allegati IV e V alla legge di riferimento, e beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

La domanda può quindi fotografare un intervento più ampio. Un investimento produttivo, magari collegato a una nuova linea industriale, può includere macchinari interconnessi e impianti energetici a servizio dello stabilimento. Però la possibilità di presentare un progetto combinato non trasforma l’agevolazione in un blocco unico e indistinto.

La comunicazione preventiva deve essere costruita in modo analitico. Occorre indicare la tipologia e l’ammontare degli investimenti in beni digitali, la data prevista di interconnessione, la tipologia e l’ammontare degli investimenti energetici e la data prevista di entrata in funzione. Già in questa fase, quindi, l’impresa deve separare le componenti del progetto.

Qui c’è una differenza sostanziale rispetto alla percezione che molte imprese hanno maturato con Transizione 5.0. Non è prudente pensare di poter sistemare tutto in conferma, cambiando beni, spostando pagamenti o compensando acconti tra cespiti diversi. Il nuovo impianto appare più vincolato. E proprio per questo richiede una progettazione documentale prima ancora che fiscale.

Beni indicati nella preventiva non sostituibili liberamente

Un secondo passaggio delicato riguarda l’identità dei beni. I beni inseriti nella comunicazione preventiva non possono essere sostituiti, nella fase successiva, con beni differenti. Può ridursi l’importo dell’investimento, con conseguente adeguamento dell’acconto del 20% da confermare. Ma non si può trasformare il progetto in qualcosa d’altro.

Si immagini un’impresa che indichi in preventiva un robot antropomorfo, una pressa interconnessa e un impianto fotovoltaico. In sede di conferma non dovrebbe presentare, al posto della pressa, una macchina diversa solo perché nel frattempo è cambiata la convenienza commerciale. Il bene può costare meno, può essere confermato per un importo inferiore, ma non può essere sostituito senza riaprire il tema della coerenza della comunicazione.

Il principio serve a evitare prenotazioni generiche. L’impresa non prenota un plafond astratto. Prenota un investimento con beni individuati, localizzati e collegati a una struttura produttiva. È un’impostazione più amministrativa, certo. Ma è anche quella che il decreto sembra voler privilegiare.

Il ruolo della comunicazione di conferma

La comunicazione di conferma diventa il passaggio in cui l’impresa dimostra che il progetto non è rimasto una dichiarazione d’intenti. Entro il termine previsto dopo l’esito positivo della preventiva, devono essere indicati la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto necessaria per raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

Non è un dato puramente finanziario. È un dato fiscale e documentale.

La comunicazione deve riportare anche gli elementi identificativi delle fatture relative ai beni agevolabili e i costi corrispondenti. Questo aspetto è essenziale, perché consente di collegare il pagamento al bene e il bene alla precedente comunicazione preventiva.

Per i beni acquisiti in leasing finanziario, la logica cambia. L’obbligo legato all’acconto è soddisfatto attraverso la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente. Anche qui, però, la documentazione dovrà essere ordinata. Non basta dire che il leasing esiste. Occorre poter dimostrare il collegamento tra contratto, bene, ordine e investimento agevolato.

Una struttura produttiva per ogni progetto

Il decreto attribuisce rilievo anche all’ubicazione dell’investimento. Ogni progetto deve essere riferito a una struttura produttiva individuata. La definizione non è casuale: si parla di sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti collocati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, destinati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi e dotati di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.

L’impresa può trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. La domanda può essere unica e può riguardare più beni. Ma la lettura resta ancorata alla struttura produttiva e ai singoli asset che compongono il progetto.

Nella pratica, un’impresa con due stabilimenti dovrà evitare commistioni. Se una linea produttiva viene installata nello stabilimento A e un impianto fotovoltaico serve lo stabilimento B, le comunicazioni non possono essere trattate come se si riferissero a un solo centro produttivo. La localizzazione diventa un elemento di controllo.

Questo punto può sembrare formale. Non lo è. Nei controlli sulle agevolazioni, la coerenza tra sede, bene, fattura, documento di trasporto, interconnessione e utilizzo produttivo diventa spesso il terreno sul quale si gioca la tenuta dell’intera pratica.

Date previsionali e interconnessione

La comunicazione preventiva non contiene solo importi. Deve riportare anche dati previsionali. Per i beni digitali occorre indicare la data prevista di interconnessione. Per gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, invece, va indicata la data prevista di entrata in funzione.

La distinzione è corretta. Un macchinario 4.0 entra nella logica dell’iperammortamento quando rispetta i requisiti tecnici e viene interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Un impianto energetico, invece, ha una diversa scansione operativa. Conta la sua capacità di entrare in funzione e servire l’autoconsumo secondo il progetto autorizzato.

Il calendario va quindi costruito con prudenza. Indicare date troppo ottimistiche può generare successive incoerenze. Indicare date troppo larghe può rendere meno leggibile il piano industriale. Come spesso accade, la data migliore non è quella più comoda, ma quella sostenibile alla luce di ordini, consegne, installazioni, collaudi e pratiche autorizzative.

Ultimazione dei lavori e momento dell’investimento

Per i macchinari, il completamento dell’investimento coincide con la data di effettuazione dell’investimento, secondo le regole generali dell’art. 109 del TUIR e secondo i principi contabili adottati. In termini semplici, occorre guardare al momento in cui il bene può considerarsi acquisito secondo la disciplina fiscale ordinaria.

Per gli investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, il discorso è diverso. Il decreto considera la data di fine lavori. Tale data coincide con l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici. Non coincide con l’ultima funzione accessoria o con il completamento di elementi non essenziali all’esercizio dell’impianto.

Si consideri un impianto fotovoltaico con inverter, quadri, sistemi di accumulo e collegamenti elettrici principali già installati. Se restano solo rifiniture secondarie non funzionali all’esercizio dell’impianto, la lettura non dovrebbe essere confusa con il completamento sostanziale dei lavori. Naturalmente serviranno documenti tecnici chiari, perché è su quelli che il GSE e gli organi di controllo potranno ricostruire la data effettiva.

Aliquote e maggiore costo ammortizzabile

Il beneficio opera come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto. Non si tratta di un credito d’imposta. L’effetto si produce attraverso maggiori quote deducibili ai fini IRES o IRPEF, mentre resta fuori dall’IRAP.

Le percentuali previste dal decreto seguono una logica a scaglioni. La maggiorazione è più alta per la prima fascia di investimenti e diminuisce al crescere dell’ammontare agevolabile.

Fascia di investimento Effetto fiscale
Fino a € 2.500.000 Maggiorazione del 180%, costo ammortizzabile pari al 280%
Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 Maggiorazione del 100%, costo ammortizzabile pari al 200%
Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000 Maggiorazione del 50%, costo ammortizzabile pari al 150%

Un esempio aiuta. Una società acquista beni agevolabili per € 3.200.000. La prima quota di € 2.500.000 genera un costo fiscalmente ammortizzabile pari a € 7.000.000, considerando il 280%. La parte eccedente, pari a € 700.000, genera invece un costo ammortizzabile pari a € 1.400.000. Il costo complessivo rilevante ai fini dell’ammortamento maggiorato arriva quindi a € 8.400.000.

Il vantaggio non si usa tutto subito. Segue la vita fiscale del bene e le quote di ammortamento o i canoni di leasing finanziario. Questo è un punto da chiarire bene alle imprese, perché la misura incide sulla base imponibile nel tempo e non sulla liquidità immediata come avveniva con il credito d’imposta.

Comunicazione di completamento e controlli

Al completamento dell’investimento, l’impresa deve trasmettere la comunicazione finale. Per i beni digitali, il completamento presuppone anche l’avvenuta interconnessione. La comunicazione deve essere accompagnata dalle attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.

La perizia serve a dimostrare che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste e che l’interconnessione è effettiva. La certificazione contabile serve invece a provare il sostenimento delle spese agevolabili. Per le imprese soggette a revisione legale, interviene il soggetto incaricato della revisione. Per le altre imprese, occorre un revisore legale o una società di revisione iscritta nella sezione A del registro.

La documentazione da conservare non si esaurisce in questi due atti. Servono fatture, documenti di trasporto, contratti, ordini, schede tecniche, verbali di collaudo, evidenze dell’interconnessione e ogni altro elemento utile a ricostruire il percorso dell’investimento.

In sostanza, l’impresa deve poter dimostrare tre cose: che il bene è quello indicato, che è stato pagato secondo le regole previste e che possiede i requisiti tecnici per entrare nell’agevolazione.

Monitoraggio annuale e durata degli obblighi

Il decreto non si ferma alla fase di accesso. Prevede anche obblighi di comunicazione periodica. L’impresa dovrà trasmettere informazioni sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sull’utilizzo del beneficio nel tempo.

Questo passaggio viene spesso sottovalutato. Il beneficio non termina con la comunicazione di completamento. La deduzione maggiorata accompagna il piano di ammortamento e il controllo può estendersi lungo gli esercizi in cui la maggiorazione viene fruita.

Per un bene ammortizzato al 10%, l’effetto fiscale può protrarsi per molti anni. Ne deriva una gestione amministrativa lunga, non un adempimento una tantum. Il professionista dovrà quindi predisporre un fascicolo permanente dell’investimento, aggiornato anno per anno.

Tabella operativa per imprese e professionisti

Passaggio Attenzione pratica
Comunicazione preventiva Individuare beni, struttura produttiva, importi e date previsionali
Acconto del 20% Verificare il pagamento minimo su ciascun bene e non solo sul progetto complessivo
Fatture e pagamenti Collegare ogni documento al bene indicato nella preventiva
Leasing finanziario Conservare contratto, ordine della concedente e riferimenti del bene
Macchinari 4.0 Controllare requisiti tecnici, entrata in funzione e interconnessione
Impianti rinnovabili Distinguere fine lavori, installazione dei dispositivi e data di entrata in funzione
Completamento Preparare perizia tecnica asseverata e certificazione contabile
Fruizione fiscale Seguire il piano di ammortamento e le comunicazioni periodiche

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L’errore da evitare: ragionare per importo complessivo

Il punto cieco operativo è proprio questo: molte imprese sono abituate a ragionare per valore complessivo del progetto. Nel nuovo iperammortamento, invece, quel metodo può diventare pericoloso.

L’acconto del 20% deve essere verificato sul singolo bene. I beni indicati non si sostituiscono liberamente. La struttura produttiva deve essere identificata. Le date devono essere coerenti. I pagamenti devono essere leggibili. Le fatture devono consentire di ricondurre costi e beni alla preventiva.

La misura resta interessante, soprattutto per gli investimenti industriali rilevanti. Ma non perdona una gestione documentale approssimativa. L’impresa che vuole usare l’agevolazione deve costruire la pratica prima dell’ordine definitivo, non dopo il pagamento dell’acconto.

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