info@studiopizzano.it

Iper ammortamento

Iper ammortamento 2026: quando la deduzione diventa vantaggiosa

31 Ottobre, 2025

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Si profila ormai con certezza il ritorno di un meccanismo che il mondo fiscale italiano conosce bene. A partire dal prossimo anno, le imprese potranno beneficiare di una maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti in beni strumentali, con aliquote decisamente più generose rispetto agli incentivi vigenti. La Legge di Bilancio 2026, già bollinata dalla Ragioneria di Stato, segna così il tramonto dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Quello che emerge dai documenti normativi è una scelta precisa: abbandonare il sistema della compensazione per tornare alle maxi-deduzioni attraverso l’ammortamento.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Periodo: Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (estendibili al 30 giugno 2027 con acconto 20%)
  • Novità: Ritorno all’iper ammortamento con maggiorazioni del costo che sostituiscono i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
  • Benefici ordinari:
    • Fino a €2,5M → 180% (43,20% di vantaggio)
    • Da €2,5M a €10M → 100% (24% di vantaggio)
    • Da €10M a €20M → 50% (12% di vantaggio)
  • Benefici green: Con risparmio energetico ≥3%, maggiorazioni fino al 220% (52,80% di vantaggio)
  • Vantaggio vs credito 4.0: Oltre il doppio del beneficio rispetto al precedente 20% massimo
  • Criticità: Il beneficio si realizza solo in presenza di reddito IRES imponibile, non utilizzabile da imprese in perdita nell’immediato
  • Requisiti: Beni strumentali nuovi e interconnessi, impresa non in liquidazione/fallimento, regolarità contributiva e sicurezza
  • Budget: 4 miliardi di euro stanziati – Gestione tramite piattaforma GSE

Dal credito d’imposta alla maxi-deduzione: il cambio di direzione

La finestra temporale è stretta. Gli investimenti potranno fruire dell’agevolazione esclusivamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Una piccola proroga, però, consente di estendere i tempi fino al 30 giugno dell’anno successivo, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 l’ordine risulti già accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto non inferiore al 20% del valore complessivo. È una finestra comunque generosa rispetto a quanto accadeva con le precedenti agevolazioni.

Ciò che cambia sostanzialmente, rispetto ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, è il meccanismo di funzionamento. Non si tratta più di uno strumento da compensare negli F24, dunque non liquidabile immediatamente da chi ha perdite fiscali o redditi insufficienti. L’iper ammortamento fiscale 2026 incide direttamente sulla base imponibile. Il costo del bene viene maggiorato per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziaria. Il beneficio si materializza solo quando l’impresa calcola l’IRES, una volta concluso l’esercizio.

I numeri: come cambia la convenienza dell’investimento

Qui sorge il nocciolo della questione. Analizzando con semplicità numerica cosa succede nei diversi importi di investimento, l’iper ammortamento ordinario consente guadagni fiscali nettamente superiori. Prendiamo un esempio concreto: un’impresa investe 500 mila euro in macchinari 4.0 nel 2025. Con il credito d’imposta vigente, ottiene il 20% del costo, pari a 100 mila euro di vantaggio immediato. Se lo stesso investimento fosse effettuato nel 2026, il beneficio salirebbe a 216 mila euro. Come? Il costo di acquisizione del bene viene aumentato del 180%, portandosi a 900 mila euro. Questa somma maggiorata consente deduzioni molto più rilevanti negli ammortamenti dei prossimi anni, generando un risparmio IRES stimato attorno al 24%.

Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione è appunto del 180%. Salendo di fascia, tra 2,5 e 10 milioni, la percentuale scende al 100%. Infine, per importi tra 10 e 20 milioni la maggiorazione si attesta al 50%. È un meccanismo a scalini, disegnato per favorire le realtà imprenditoriali più piccole.

Una comparazione veloce con quanto vigeva fino a 2025 mostra risultati ancora più evidenti. Nel triennio precedente (2023-2025), il credito 4.0 si fermava al 20% fino a 2,5 milioni. L’iper ammortamento ordinario tocca il 43,20% dello stesso importo. Nel biennio 2017-2018 il vecchio iper ammortamento offriva vantaggi inferiori. Solo nel 2019, ultimo anno prima della trasformazione in credito d’imposta, i benefici erano sostanzialmente allineati a quelli previsti per il 2026.

La transizione ecologica: quando la deduzione diventa ancora più attrattiva

Ma c’è di più. Per gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici le aliquote si gonfiano ulteriormente. Se la struttura produttiva raggiunge una diminuzione non inferiore al 3% nei consumi, oppure al 5% considerando i singoli processi interessati, la maggiorazione sale fino al 220% per investimenti fino a 2,5 milioni. Negli scaglioni superiori le percentuali rimangono comunque robuste: 140% tra 2,5 e 10 milioni, 90% fino a 20 milioni.

Il confronto con l’attuale credito d’imposta Transizione 5.0 testimonia ancora una volta la prevalenza dell’iper ammortamento. Per questa categoria di investimenti green, il beneficio derivante dal nuovo strumento raggiungerebbe il 52,8% del costo di acquisizione. Il credito vigente non supera il 45% nella sua massima articolazione. Anche considerando la fascia intermedia di investimento (tra 2,5 e 10 milioni), il nuovo incentivo risulta più vantaggioso rispetto a quello offerto dal credito odierno per i progetti che generano risparmi energetici tra il 3% e il 6% sulla struttura, o tra il 5% e il 10% considerando i processi.

A essere completamente trasparent, la pratica applicativa mostra come la sovrapposizione tra investimenti agevolabili con il nuovo strumento e quelli che fruivano dei precedenti crediti non sia perfetta. La normativa del credito Transizione 5.0 prevedeva una scala graduata di aliquote che aumentava man mano crescevano i risparmi energetici. L’iper ammortamento green opera diversamente: fissa una soglia minima di efficientamento, poi la applicazione diventa binaria. Non c’è gradualità nel passaggio oltre la soglia. Questo elemento, unito al diverso schema dei tre scaglioni di investimento, rende il raffronto articolato sul piano teorico, anche se il risultato finale premia comunque il nuovo meccanismo.

I requisiti di accesso e le esclusioni dalla misura

Accedere all’agevolazione non è automatico. Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali. Deve trattarsi di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione oppure alla rete di fornitura. Per quanto concerne il segmento green, sono ammissibili anche gli impianti per l’autoproduzione e l’accumulo di energia da fonti rinnovabili, destinati all’autoconsumo pure a distanza, secondo le modalità del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Ci sono però porte chiuse. Non godranno dell’iper ammortamento fiscale 2026 le imprese che versano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale. Sono escluse altresì quelle sottoposte ad altre procedure concorsuali. Non accedono nemmeno le realtà che si trovano in procedimenti concorsuali ancora in corso, né quelle destinatarie di sanzioni interdittive conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese che superano questi filtri, la spettanza del beneficio rimane comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’adempimento regolare degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali. Non sono sufficienti astratti requisiti legali; occorre che l’impresa dimostri pratica conformità.

Le implicazioni per chi registra perdite o redditi bassi

Qui emerge una criticità significativa. Un’impresa che nel 2026 registri perdite d’esercizio o che comunque generi redditi insufficienti per assorbire l’intera deduzione maggiorata non riuscirà a monetizzare completamente il beneficio nel medesimo anno. La perdita eccedente potrà essere rinviata agli esercizi successivi, secondo le limitazioni ordinarie sulla compensazione delle perdite. Nel sistema dei crediti d’imposta questo problema non esisteva: la impresa poteva compensare il credito con qualsiasi debito tributario, indipendentemente dal fatto che avesse redditi positivi.

Lo scotto è dunque il differimento temporale del vantaggio. Piccole e medie imprese caratterizzate da marginalità oppure investimenti molto rilevanti potrebbero ritrovarsi a fruire del beneficio su un orizzonte pluriennale invece che immediato. È una questione non da poco, soprattutto in un contesto dove il fabbisogno di liquidità è critico. D’altra parte, per le aziende strutturate con redditi ordinari positivi, il vantaggio dell’iper ammortamento ordinario rimane comunque ben più consistente di quello ottenuto tramite credito d’imposta.

L’accanto del 20% e la gestione amministrativa tramite il GSE

Per accedere concretamente al beneficio, le imprese dovranno presentare comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma telematica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). I modelli standardizzati verranno definiti con successivo decreto ministeriale, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. La procedura richiederà una certa precisione documentale.

Il versamento dell’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026 rappresenta un passaggio cruciale. Non è una formalità: è la condizione che consente lo scorrimento della deadline fino al giugno successivo. L’ordine deve risultare accettato dal fornitore. Una comunicazione di interesse non basta. C’è piena consapevolezza che il timing è strettissimo, dunque le imprese che intendono cogliere l’occasione devono muoversi rapidamente durante i mesi precedenti.

Cumulabilità con altre agevolazioni e il calcolo dell’acconto

Il nuovo iper ammortamento non preclude il ricorso ad altre forme di sostegno. È possibile cumulare il beneficio con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, a condizione che non coprano le medesime quote di costo. In altre parole, la base di calcolo dell’incentivo complessivo deve restare unitaria e non duplicata. È una protezione contro il cosiddetto “doppio finanziamento”.

Un aspetto tecnico merita attenzione. Il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 deve essere effettuato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle agevolazioni in parola. È una disposizione che sceglie una particolare modalità di determinazione. La norma intende evitare che le deduzioni maggiorate influenzino il computo dell’acconto stesso, creando meccanismi di autorifinanziamento artificioso. Si tratta di una scelta di coerenza amministrativa.

Il dato strategico di fondo: 4 miliardi per la modernizzazione

Sotto il profilo dei stanziamenti, al nuovo meccanismo di iper ammortamento ordinario e green sono stati destinati circa 4 miliardi di euro complessivi. Non è cifra trascurabile. Lo stanziamento riflette la volontà del Governo di concentrare risorse su strumenti ritenuti efficaci nel sostegno degli investimenti produttivi. È una scelta consapevole: il ritorno agli iperammortamenti comporta l’impossibilità di mantenere strutturale o prorogare l’IRES agevolata che aveva caratterizzato il 2025.

La realtà operativa che emerge dalla lettura della bozza normativa è una ripresa di confidenza verso la maxi-deduzione come leva di incentivazione. Dopo anni di crediti d’imposta, si torna al modello degli ammortamenti maggiorati. È una sorta di ritorno al futuro sul versante degli strumenti incentivanti, ma con percentuali e architettature concettualmente rinnovate. Il mercato delle imprese italiane avrà ora l’occasione di valutare quale sia la struttura più conveniente in rapporto alle proprie specificità.

Tabella comparativa: i benefici nei diversi scaglioni

Fascia di investimento Credito 4.0 (2023-2025) Iper ammortamento ordinario 2026 Iper ammortamento green 2026
Fino a 2,5 milioni 20% 43,20% 52,80%
Tra 2,5 e 10 milioni 10% 24% 33,60%
Tra 10 e 20 milioni 5% 12% 21,60%

La tabella sintetizza il salto qualitativo rispetto ai meccanismi precedenti. Le percentuali del 2026 non sono semplicemente aumenti percentuali, bensì il frutto di una diversa architettura di calcolo basata sulla maggiorazione del costo.

Articoli correlati per Categoria