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I registri obbligatori ai fini IVA per le associazioni sportive dilettantistiche

12 Maggio, 2024

I registri IVA rappresentano un adempimento fondamentale per le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale. La loro disciplina è contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 che ha istituito l‘imposta sul valore aggiunto. I principali registri sono quello degli acquisti e delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nonostante dal 1° luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione le bozze precompilate di questi registri, per le ASD in contabilità semplificata rimane l’obbligo di tenuta secondo le regole ordinarie. Vediamo quindi in dettaglio tutti gli aspetti relativi ai registri IVA, dalle modalità di compilazione ai termini di conservazione, con un focus particolare sul registro acquisti.

Aspetti generali dei registri IVA

I registri IVA, sia quello degli acquisti che delle fatture emesse o dei corrispettivi, presentano alcuni aspetti comuni che è bene conoscere approfonditamente.

Messa in uso del registro

Per quanto riguarda la messa in uso del registro IVA acquisti, l‘unica formalità richiesta è la numerazione progressiva delle pagine, senza necessità di bollatura. Non è prevista imposta di bollo. La numerazione va effettuata per ciascun anno, riportando l‘indicazione dell‘anno di riferimento della contabilità.

Modalità di compilazione

La compilazione dei registri può avvenire manualmente, nel rispetto delle disposizioni del codice civile sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2219). In particolare, la compilazione deve essere ordinata, senza spazi bianchi, interlinee o trasporti a margine. Cancellazioni e abrasioni sono vietate. In alternativa, è possibile la tenuta con sistemi meccanografici. In tal caso, in sede di controlli i dati devono risultare aggiornati e devono essere stampati su richiesta dei verificatori.

Termini di stampa e conservazione

Se la tenuta avviene con sistemi meccanografici, la stampa dei registri va effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, con le recenti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 73/2022, i registri si considerano tenuti regolarmente anche in assenza di stampa, purché in caso di controlli vengano stampati su richiesta dei verificatori e in loro presenza.
Per quanto riguarda la conservazione, questa va garantita fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine decennale previsto dal codice civile. Ciò vale sia per i registri tenuti in forma cartacea che con sistemi elettronici.

Il registro IVA acquisti

Passiamo ora ad analizzare nello specifico il registro IVA acquisti, la cui disciplina è contenuta principalmente nell’art. 25 del D.P.R. 633/1972.

In questo registro vanno annotate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’attività. L’annotazione è condizione necessaria per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.Elementi da indicare
Per ogni documento vanno riportati:

  • la data
  • i dati identificativi del fornitore (ditta, denominazione, ragione sociale, nome e cognome)
  • l’imponibile distinto per aliquota IVA
  • l’imposta distinta per aliquota

Se l’operazione non è imponibile o esente, in luogo dell’imposta va indicato il titolo di inapplicabilità dell’IVA e la relativa norma.
Dal 2019 non è più obbligatoria la numerazione progressiva delle fatture (protocollo).

Termini di registrazione

La registrazione va effettuata entro il termine della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il diritto alla detrazione sorge infatti nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Documento riepilogativo per acquisti sotto 300 euro

Per le fatture di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 300 euro è possibile registrare, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo. Questo deve contenere i numeri attribuiti alle fatture cui si riferisce, l’imponibile complessivo distinto per aliquota e la relativa imposta. Il documento riepilogativo va registrato entro i termini di registrazione delle fatture in esso contenute.

Annotazione delle liquidazioni periodiche

L’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti non è obbligatoria nei registri IVA. Tuttavia, è opportuno effettuarla per avere un quadro completo della situazione. In ogni caso, su richiesta degli organi di controllo, il contribuente deve fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione.

Fatture con IVA indetraibile

Per quanto riguarda le fatture relative ad acquisti con IVA indetraibile, i soggetti in contabilità ordinaria hanno facoltà di registrarle o meno nel registro acquisti. Invece, i contribuenti in contabilità semplificata devono integrarle nei registri IVA in quanto rilevanti per la determinazione del reddito imponibile.

La contabilità semplificata

Le imprese minori in contabilità semplificata determinano il reddito con il principio di cassa. Possono assolvere gli obblighi contabili in tre modi:

  1. Tenendo i registri IVA più due registri per incassi e pagamenti
  2. Tenendo solo i registri IVA annotando separatamente le operazioni non IVA e a fine anno i mancati incassi/pagamenti
  3. Tenendo solo i registri IVA con separata annotazione delle operazioni non IVA, presumendo incassi e pagamenti coincidenti con la registrazione (opzione vincolante per un triennio)

Esempi pratici

Vediamo ora alcuni esempi concreti di registrazione di fatture di acquisto.

Esempio #1

Un’associazione sportiva acquista attrezzature sportive per 2.000 euro + IVA 22%. Riceve fattura il 10/3 e la registra il 25/3 nel registro acquisti indicando:

  • Data: 10/3
  • Fornitore: XXX srl
  • Imponibile: 2.000
  • IVA: 440

Potrà detrarre l’IVA nella liquidazione del primo trimestre.

Esempio #2

L’associazione opta per la tenuta della contabilità semplificata senza registri incassi e pagamenti (modalità 3). Registra le fatture di acquisto e vendita nei registri IVA entro i termini di liquidazione. A fine anno, non effettua annotazioni per incassi e pagamenti, presumendoli avvenuti alla data di registrazione.

Semplificazioni contabili per le ASD in regime forfettario (Legge n. 398/1991)

Le ASD che optano per il regime forfettario disciplinato dalla Legge n. 398/1991 beneficiano di significative semplificazioni contabili e fiscali. Tale regime si applica alle ASD che, nell’anno precedente, hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 400.000 euro e che hanno esercitato l’opzione secondo le modalità previste. Le ASD in regime forfettario sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili imposte dall’art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 e sono obbligati esclusivamente a:

  • numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché le fatture emesse e le ricevute fiscali, per almeno un quinquennio;
  • annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di prospetto riepilogativo approvato con D.M. 11/02/1997;
  • annotare distintamente i proventi che non costituiscono reddito imponibile (es. le quote associative) e le plusvalenze patrimoniali;
  • annotare anche le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 331/1993, convertito nella Legge n. 427/1993.

Il regime forfettario consente di determinare il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei proventi commerciali, un coefficiente di redditività diverso a seconda dell’attività esercitata, e di versare l’IVA trimestralmente in modo forfettario, senza diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Questo regime rappresenta una soluzione vantaggiosa per le ASD di minori dimensioni, riducendo gli adempimenti contabili e semplificando la gestione fiscale.

Esso rappresenta il regime maggioramento adottato dalle piccole ASD in Italia considerati i suoi indubbi vantaggi sia fiscali che amministrativi/contabili.

Conclusioni

I registri IVA rappresentano un obbligo fondamentale per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA. La loro corretta tenuta consente di adempiere agli obblighi IVA e di esercitare il diritto alla detrazione. Anche se l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le bozze precompilate, per i soggetti in contabilità semplificata rimane necessaria la tenuta dei registri secondo le regole ordinarie. È importante rispettare le corrette modalità di numerazione, vidimazione, compilazione e conservazione dei registri. Prestare attenzione anche alle differenze tra contabilità ordinaria e semplificata nella gestione delle fatture indetraibili e delle registrazioni ai fini reddituali. Una diligente tenuta dei registri IVA consente di evitare sanzioni in caso di controlli e di avere sempre sotto controllo la situazione IVA dell’ente.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se non registro una fattura di acquisto?
R: Se non registri una fattura di acquisto nel registro IVA acquisti, non potrai esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA indicata in quel documento. Inoltre, se sei in contabilità semplificata, non potrai dedurre neanche il costo ai fini delle imposte dirette. Quindi la mancata registrazione comporta un danno economico per l’ente, oltre che una violazione degli obblighi IVA.

D: Posso tenere i registri IVA solo in formato elettronico senza stamparli?
R: Sì, con le modifiche normative recenti i registri si considerano tenuti regolarmente anche in assenza di stampa, a condizione che in caso di controlli vengano stampati su richiesta dei verificatori e in loro presenza. Quindi non è più obbligatorio procedere alla stampa entro il 28/2 dell’anno successivo, ma bisogna essere sempre in grado di produrre una copia cartacea in caso di verifica.

D: Qual è il termine entro cui devo registrare le fatture di acquisto?
R: Le fatture di acquisto vanno registrate entro il termine della liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione dell’IVA e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Quindi se ricevo una fattura a marzo e intendo detrarre l’IVA nel primo trimestre, devo registrarla entro il 16 maggio. Se invece voglio rinviare la detrazione, posso registrarla anche successivamente ma comunque entro il 30 aprile dell’anno dopo.

D: Devo annotare le liquidazioni IVA trimestrali nei registri?
R: L’annotazione delle liquidazioni periodiche non è obbligatoria. Tuttavia è consigliabile per avere un quadro sempre aggiornato della situazione IVA. In ogni caso, anche in assenza di annotazione, bisogna essere in grado di fornire agli organi di controllo tutti gli elementi in base ai quali si è proceduto alla liquidazione.

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