Nel panorama fiscale del regime forfettario, la trattazione dei contributi compensati nel regime forfettario presenta aspetti procedurali che meritano un’analisi approfondita. La questione assume particolare rilevanza quando questi contributi, precedentemente dedotti, vengono successivamente utilizzati in compensazione o rimborsati dall’ente previdenziale. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello numero 400 del 9 ottobre 2019, ha delineato un orientamento interpretativo che incide direttamente sulla determinazione dell’imponibile soggetto ad imposta sostitutiva. Tale pronuncia ha chiarito come debba configurarsi il trattamento fiscale di questi importi, stabilendo criteri operativi specifici per la loro corretta gestione contabile.
Contributi compensati nel regime forfettario: Il principio del recupero a tassazione
La disciplina prevista dall’articolo 1, commi 54-89 della Legge 190/2014, stabilisce che i contributi previdenziali effettivamente versati sono deducibili dal reddito forfettario. Tuttavia, si consideri che questa deducibilità presuppone l’effettivo sostenimento dell’onere contributivo.
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Quando i contributi precedentemente dedotti vengono compensati o rimborsati, si verifica una modifica sostanziale della situazione originaria. L’amministrazione finanziaria ha quindi stabilito che tali importi devono essere recuperati a tassazione nell’anno in cui avviene la compensazione o il rimborso.
Questo meccanismo mira a evitare un duplice beneficio fiscale: la deduzione iniziale e il successivo utilizzo del credito senza corrispondente tassazione. La ratio sottostante è quella di mantenere coerenza tra il trattamento fiscale del contributo al momento della deduzione e quello applicabile al momento dell’effettivo utilizzo.
Modalità operative per la rettifica nel quadro LM
Le istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2025 forniscono indicazioni precise sulla gestione di questi aspetti. Nel rigo LM35, relativo ai contributi previdenziali e assistenziali, occorre operare una distinzione tra contributi versati e contributi effettivamente deducibili.
Nella colonna 1 del rigo LM35 va indicato l’importo complessivo dei contributi versati durante il periodo d’imposta. Tuttavia, quando parte di questi contributi è stata compensata utilizzando crediti derivanti da precedenti deduzioni, è necessario operare un adeguamento.
La colonna 2 del medesimo rigo accoglie l’importo dei contributi effettivamente deducibili, vale a dire quello che trova capienza nel reddito indicato al rigo LM34, colonna 3. Per i soggetti che aderiscono al regime premiale CPB, si applicano ulteriori limitazioni relative alla differenza tra il valore di LM33, colonna 1 e la Soglia_CPB.
Casistica applicativa: scenario esemplificativo
Si consideri il caso di un contribuente in regime forfettario che abbia dedotto nell’anno 2023 contributi INPS per un importo di 2.000 euro. Nel corso del 2024, parte di questi contributi, specificamente 1.000 euro, viene utilizzata in compensazione mediante modello F24.
La compensazione genera un credito INPS che viene effettivamente utilizzato nel periodo d’imposta 2024. Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, questo importo di 1.000 euro non può più considerarsi deducibile per il 2024, essendo già stato dedotto nel 2023 ma successivamente compensato.
Nella compilazione del modello Redditi 2025 per l’anno d’imposta 2024, ipotizzando che il contribuente abbia versato complessivamente 5.000 euro di contributi INPS (di cui 1.000 euro compensati con il credito), nel quadro LM35 colonna 1 andrà riportato l’importo di 4.000 euro (5.000 – 1.000).
Regime premiale e limitazioni specifiche
Per i contribuenti che optano per il regime premiale CPB, la disciplina presenta alcune specificità aggiuntive. In particolare, l’importo indicato nella colonna 2 del rigo LM35 non può eccedere la differenza tra il valore riportato nel rigo LM33, colonna 1 e la soglia CPB definita nelle relative istruzioni.
Questa limitazione si inserisce nella logica del regime premiale, che prevede benefici fiscali aggiuntivi in presenza di determinati comportamenti virtuosi da parte del contribuente. La coerenza tra i diversi righi del quadro LM diventa quindi essenziale per garantire la corretta applicazione delle agevolazioni previste.
Aspetti procedurali nella gestione dei contributi restituiti
I contributi previdenziali che siano stati dedotti in anni precedenti nell’ambito del regime forfettario e successivamente restituiti dall’ente previdenziale devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione.
Tale meccanismo trova la sua giustificazione nel principio di competenza fiscale: il contributo, inizialmente dedotto riducendo l’imponibile, deve essere successivamente tassato quando viene meno il presupposto della sua deducibilità. La rettifica deve essere effettuata indicando gli importi con segno negativo nella colonna 1 del rigo LM35.