L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta applicando con crescente frequenza una procedura fino a poco tempo fa rimasta inattuata: il pignoramento presso terzi secondo l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Una strategia che colpisce direttamente i compensi professionali attraverso i clienti, senza passare dal tribunale.
📋 Cosa sapere in un minuto
🎯 Il problema: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta applicando sistematicamente l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 per pignorare direttamente presso i clienti dei professionisti.
⚡ Come funziona: L’Agenzia verifica le fatture emesse tramite il cassetto fiscale, individua i clienti abituali e notifica loro il pignoramento. I clienti devono pagare direttamente all’erario invece che al professionista.
⏱️ Tempi: Procedura automatica senza passaggio in tribunale. Il terzo ha 8 giorni per dichiarare se deve somme al professionista, poi l’Agenzia può incassare dopo 60 giorni.
🛡️ Difese possibili: Rateizzazione del debito (blocca il pignoramento), ricorso entro 20 giorni se l’atto è viziato, verifica che sia indicato il dettaglio dei crediti.
⚠️ Attenzione: La procedura colpisce anche crediti futuri e può compromettere la liquidità dello studio professionale. Agire tempestivamente è fondamentale.
Come funziona il meccanismo operativo
L’Agenzia effettua verifiche sui crediti del contribuente attraverso la consultazione delle banche dati, individuando le fatture emesse con frequenza verso specifici clienti. Quando emerge questa evidenza, scatta il pignoramento diretto presso il cliente debitore.
Il procedimento si articola in fasi precise. Prima viene condotta un’interrogazione per verificare consistenze patrimoniali presso gli istituti di credito. Se l’esito è negativo ma risultano fatture emesse tramite il cassetto fiscale, si avvia il pignoramento presso terzi.
La prassi operativa mostra un approccio sistematico. Gli uffici consultano le informazioni contenute nel sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, verificando l’emissione regolare di fatture verso determinati soggetti. Una volta individuato il rapporto commerciale costante, l’atto di pignoramento viene notificato direttamente al cliente.
Professionisti nel mirino delle procedure accelerate
Moltissimi professionisti dotati di partita IVA stanno avendo difficoltà a incassare le fatture emesse nei confronti dei propri clienti, proprio a causa dei pignoramenti avviati dall’Agenzia delle Entrate. La procedura colpisce particolarmente chi lavora con committenti abituali.
L’art. 72-bis stabilisce che l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Il meccanismo funziona sia per somme già maturate che per quelle future.
Si consideri che la normativa prevede termini stringenti: sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate, alle rispettive scadenze per quelle successive. Il cliente si trova così vincolato a versare direttamente all’erario quanto dovuto al professionista.
Differenze con le procedure tradizionali
Tale procedura era stata applicata solo nei riguardi degli emolumenti erogati ai dipendenti e delle somme depositate presso gli istituti bancari. Con l’attuazione della nuova procedura, l’Agenzia ha avviato i pignoramenti anche sui compensi erogati a favore dei professionisti.
La differenza sostanziale risiede nell’automatismo della procedura. Non serve alcun passaggio in tribunale: tutto avviene in automatico, con effetto immediato. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione agisce direttamente, senza necessità di autorizzazione giudiziaria preventiva.
L’atto viene notificato al terzo e in copia al debitore, indicando l’importo dovuto e intimando di non disporre delle somme fino a concorrenza del debito. Il terzo ha otto giorni per comunicare la propria dichiarazione all’Agenzia.
Aspetti spesso trascurati della procedura
Nel mondo delle libere professioni, emerge una criticità ricorrente legata alla tempistica degli incassi. Chi aveva programmato i compensi per far fronte agli impegni fiscali o previdenziali si ritrova senza le risorse previste. L’effetto domino può interessare fornitori, collaboratori e la gestione ordinaria dello studio.
La procedura si applica anche ai crediti futuri. Un libero professionista che deve incassare pagamenti da clienti per fatture emesse può vedere notificato il pignoramento al proprio debitore, obbligandolo a pagare direttamente allo Stato.
È opportuno notare che la legge impone al terzo precisi obblighi dichiarativi. Il terzo è tenuto a dichiarare se deve effettivamente somme al debitore e in quale misura, non può pagare al debitore ma deve trattenere le somme a disposizione dell’Agente della Riscossione.
Strumenti di tutela per i professionisti
L’ordinamento prevede comunque forme di protezione per il contribuente. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate è nullo se non è indicato il dettaglio dei crediti. Questa precisazione apre spazi di contestazione in caso di atti viziati.
La rateizzazione rappresenta uno strumento efficace per bloccare la procedura. Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione può determinare la sospensione del pignoramento, previo invio di specifica istanza all’Agenzia.
Occorre agire tempestivamente. Il ricorso va presentato di regola entro 20 giorni dalla notifica dell’atto al terzo. I termini sono stringenti e richiedono assistenza professionale qualificata per valutare le strategie difensive più appropriate.
Riflessi pratici sui rapporti commerciali
L’applicazione sistematica di questa procedura modifica gli equilibri nei rapporti professionali. I clienti, una volta ricevuta la notifica di pignoramento, si trovano in una posizione delicata: devono bloccare i pagamenti e comunicare la situazione all’Agenzia.
Si verifica spesso una situazione paradossale. Il professionista continua a lavorare per il cliente, ma gli incassi vengono dirottati verso l’erario. Questa dinamica può compromettere la sostenibilità economica dell’attività, specialmente per chi opera con margini ridotti.
La procedura dimostra come l’amministrazione finanziaria abbia affinato i propri strumenti di controllo e riscossione. L’Agenzia esamina le informazioni presenti nelle banche dati e qualora individui fatture emesse con frequenza verso un soggetto terzo predispone la notifica del pignoramento.