Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha indicato la rotta con una formula piuttosto chiara: l’obiettivo dichiarato è arrivare a scongiurare l’accertamento, lavorando ex ante sui dati dei contribuenti e non più solo ex post sugli errori già commessi. L’idea di fondo è un sistema di controllo preventivo fiscale fondato su tecnologie digitali, analisi del rischio e banche dati integrate, nel quale avvisi bonari, concordato preventivo biennale e cooperative compliance diventano, in teoria, gli strumenti per evitare il contenzioso e ridurre l’evasione. Questo cambio di passo viene collocato nel quadro della legge delega per la riforma fiscale e dei numerosi decreti attuativi già varati, con un filo conduttore evidente: digitalizzazione e utilizzo sistematico delle informazioni in possesso di Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Il governo punta a un sistema di controllo preventivo basato su dati, banche dati integrate e analisi del rischio, per ridurre accertamenti e contenzioso.
- Cooperative compliance, concordato preventivo biennale e avvisi bonari diventano strumenti centrali per favorire l’adempimento spontaneo.
- L’analisi del rischio, costruita su informazioni già disponibili a Entrate e Guardia di finanza, guida liste selettive di controllo sui contribuenti a più alto rischio.
- La riforma fiscale, attuata tramite numerosi decreti e testi unici, inserisce la tecnologia in tutte le aree: imposte dirette, IVA, rapporti fisco-contribuente.
- Non esiste un “pulsante anti evasione”: la tecnologia è una leva strategica ma non sostituisce la valutazione umana né le garanzie del contribuente.
- Il nodo critico riguarda privacy e tutele: occorrono regole chiare su come i dati vengono usati e su come il contribuente possa comprendere e contestare le valutazioni di rischio.
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Dati in tempo reale e controllo preventivo fiscale
Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, Maurizio Casasco, ha richiamato un fatto che nella prassi è ormai sotto gli occhi di molti professionisti: i nuovi strumenti informatici hanno reso più efficiente sia la riscossione sia i controlli, perché consentono la condivisione di informazioni puntuali sui comportamenti dei contribuenti.
La possibilità di consultare dati aggiornati quasi in tempo reale modifica proprio l’architettura del controllo. Se l’amministrazione riesce a incrociare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, flussi bancari e dichiarazioni, può ridurre la probabilità di evasione, ma anche favorire il cosiddetto “gettito spontaneo”. Il contribuente riceve segnalazioni preventive, viene messo nelle condizioni di correggere gli errori prima che sfocino in un atto impositivo vero e proprio.
In questo scenario, il controllo preventivo fiscale non è solo uno slogan. Diventa un metodo: l’intervento successivo, l’avviso di accertamento tradizionale, dovrebbe rappresentare l’eccezione e non più la regola.
Cooperative compliance, concordato e altre leve digitali
Leo ha collegato questa impostazione a tutto l’insieme di strumenti che la riforma sta mettendo in campo: il regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), il concordato preventivo biennale, le comunicazioni di anomalia potenziate, le liste selettive di controllo.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 128/2015, l’adempimento collaborativo presuppone già un elevato livello di trasparenza e di scambio informativo tra imprese di grandi dimensioni e amministrazione. La novità è che questa logica di dialogo preventivo viene estesa, in forme diverse, anche ai contribuenti di minori dimensioni attraverso il concordato preventivo biennale, disciplinato nei decreti della riforma.
Per il concordato, la proposta che l’Agenzia delle Entrate formula al contribuente deve poggiare su dati che sono già nella disponibilità dell’amministrazione: fatture elettroniche, studi di settore di ultima generazione (ISA), incroci con dati esterni. L’analisi del rischio diventa quindi il presupposto della proposta concordataria.
Si può sintetizzare così: prima si legge il profilo di rischio e di capacità contributiva del soggetto, poi si formula un accordo biennale che, se accettato, attenua o quasi azzera le probabilità di un accertamento su quei periodi d’imposta.
L’analisi del rischio come “nuovo accertamento”
Nel modello delineato dal Mef, l’accertamento vero e proprio viene sostituito, nella fase iniziale, da una analisi del rischio strutturata. Le banche dati pubbliche, l’anagrafe dei conti, le informazioni in possesso di Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate vengono utilizzate per costruire liste selettive: insiemi di contribuenti considerati ad alto rischio, sui quali concentrare i controlli.
Gli avvisi bonari assumono un ruolo diverso da quello tradizionale. Non sono più soltanto il risultato di un controllo automatizzato di liquidazione, ma diventano strumento per intercettare e correggere errori prima che maturino sanzioni più pesanti. Se funzionano davvero, potrebbero prevenire molte contestazioni e ridurre il contenzioso tributario.
Da un punto di vista operativo, il sistema si regge su tre snodi:
| Fase | Strumento principale | Obiettivo operativo |
|---|---|---|
| I | Analisi del rischio | Individuare i soggetti più esposti |
| II | Avvisi bonari e comunicazioni | Correggere errori ed omissioni in via anticipata |
| III | Accertamento formale | Intervenire solo sui casi non risolti nelle fasi precedenti |
La logica è chiara: se le prime due fasi lavorano bene, la terza dovrebbe ridursi numericamente e diventare più mirata.
Riforma per aree e centralità della tecnologia
Il viceministro ha ricordato che la riforma fiscale è costruita per “aree”: una parte sui principi generali, una sui tributi (imposte dirette, IVA, tributi minori), una sulle relazioni tra fisco e contribuente, una sui testi unici che dovranno confluire in un futuro codice tributario.
In ognuna di queste aree compare un riferimento, più o meno esplicito, alla digitalizzazione. Per le imposte dirette, il controllo preventivo fiscale passa dall’utilizzo massivo delle banche dati e degli strumenti di compliance. Per l’IVA, il nuovo testo unico in corso di approvazione consolida il ruolo della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici come infrastruttura di base.
Si consideri anche il fronte dei testi unici già approvati: l’esecutivo ha richiamato 18 decreti legislativi attuativi e cinque testi unici già varati, con il sesto (quello IVA) atteso a breve in Consiglio dei ministri. Il risultato è un sistema sempre più “data driven”, nel quale la gestione del rischio fiscale si sposta verso la prevenzione.
L’illusione del “pulsante anti evasione”
Su un punto, però, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, mette un freno alle aspettative. Non esiste un pulsante che, se schiacciato, produce automaticamente la lista degli evasori. Non esiste una macchina che sostituisce integralmente il giudizio umano e l’attività istruttoria.
L’innovazione tecnologica rappresenta una leva strategica, ma non annulla la complessità delle situazioni reali. Le banche dati indicano correlazioni, non sempre causali. Un profilo di rischio elevato non coincide automaticamente con l’evasione. Occorre ancora selezione, verifica sul campo, capacità di leggere i dati dentro il contesto economico e non solo in chiave algoritmica.
Da questo punto di vista, la tecnologia può rendere più efficiente l’uso delle risorse di controllo. Non sostituisce però il lavoro di interpretazione, né le garanzie dovute al contribuente in sede di accertamento e contenzioso.
Privacy, garanzie e rischio di eccesso di controllo
Il grande nodo, in controluce, è proprio la gestione delle informazioni. Incrociare dati fiscali, finanziari, patrimoniali e anagrafici aumenta le capacità di prevenzione, ma accresce anche il rischio di un controllo pervasivo sulla vita economica dei contribuenti. Il bilanciamento con le regole in materia di protezione dei dati personali, a partire dal Regolamento UE 2016/679, diventa quindi decisivo.
La riforma fiscale, per come è stata presentata, punta a rafforzare i sistemi di sicurezza e le procedure interne. Nello stesso tempo, però, apre il tema delle tutele: accesso ai dati, tracciabilità delle elaborazioni, diritto del contribuente a comprendere perché è finito in una lista ad alto rischio.
Come spesso accade, il confine tra prevenzione utile e sorveglianza eccessiva è sottile. Qui si gioca la credibilità del nuovo modello: la capacità di usare i dati per accompagnare il contribuente verso l’adempimento spontaneo senza trasformare la macchina fiscale in un sistema opaco e difficilmente contestabile.
Un rapporto fiscale “diverso”, ma da costruire
Il governo presenta questo percorso come un passo avanti nell’assetto del sistema tributario. L’idea di fondo è costruire un rapporto “diverso” con il contribuente, nel quale gli accertamenti vengano ridotti, i conflitti abbassati, il gettito garantito da un controllo preventivo fiscale intelligente e mirato.
Perché questo disegno funzioni davvero, servirà però un investimento parallelo su tre fronti:
- La qualità degli algoritmi e dei modelli di rischio.
- La trasparenza delle regole con cui i dati vengono usati.
- La capacità di dialogo, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, che sono spesso le più esposte agli errori e alle incomprensioni.
Senza questi elementi, il rischio è che la tecnologia venga percepita come un ulteriore strato di complessità, non come un aiuto a evitare contestazioni.



