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Fatturazione tardiva: sanzioni ridotte dal 1° settembre 2024

20 Agosto, 2025

La gestione tempestiva della fatturazione elettronica resta un aspetto cruciale per i contribuenti, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 87/2024 che ha modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni commesse dal primo settembre 2024. Le nuove disposizioni normative introducono una notevole riduzione delle penalità, rappresentando un significativo alleggerimento rispetto alla disciplina precedente.

🕒 Cosa sapere in 1 minuto

  • Sanzioni ridotte per fattura elettronica tardiva dal 1° settembre 2024: minimo 300€, ridotto a 250€-2.000€ se l’IVA è comunque liquidata.
  • Per operazioni non imponibili: sanzione pari al 5% dei corrispettivi (sempre minimo 300€).
  • Cessionario responsabile se non comunica la mancata fattura entro 90 giorni via SDI (TD29).
  • Il ravvedimento operoso consente forti riduzioni delle sanzioni, soprattutto entro 90 giorni.
  • Il termine di fatturazione non slitta se cade in giorno festivo.

Il contesto problematico della fatturazione tardiva

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Nella pratica professionale si osservano con crescente frequenza situazioni in cui l’emissione della fattura elettronica avviene oltre i termini prescritti. Una delle criticità ricorrenti riguarda l’erronea convinzione di alcuni operatori circa la possibilità di beneficiare di uno “slittamento automatico” del termine qualora questo cada in giorno festivo.

L’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito tale aspetto con la risposta a interpello del 14 maggio 2020, n. 129, specificando che l’obbligo di emissione della fattura non rientra nel novero degli adempimenti per cui l’art. 7, comma 1, lett. h) del DL 70/2011 consente il rinvio al primo giorno lavorativo successivo. La ratio di tale interpretazione – come spesso accade nella giurisprudenza tributaria – risiede nella natura funzionale del documento: la fattura costituisce strumento indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente.

Un esempio concreto chiarisce la questione. Se il dodicesimo giorno dall’effettuazione dell’operazione cadesse di domenica e il cedente trasmettesse il file XML al Sistema di Interscambio il lunedì successivo, la fattura immediata si considererebbe tardivamente emessa, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso.

Nuova architettura sanzionatoria: analisi sistematica

Operazioni imponibili: riduzione significativa delle penalità

Per le operazioni soggette ad IVA, quando la violazione comporti una irregolare documentazione, il nuovo art. 6, comma 1 del DLgs. 471/97 stabilisce una sanzione amministrativa del settanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato. Il minimo edittale, precedentemente fissato a 500 euro, scende ora a 300 euro per ciascuna operazione.

Tuttavia – e qui emerge un aspetto spesso trascurato dai practitioners – la norma introduce una clausola di mitigazione di notevole rilevanza pratica. Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia comunque liquidato correttamente l’imposta di periodo (perché, ad esempio, il documento pur emesso tardivamente è stato annotato entro i termini nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72), la sanzione si riduce ed “è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000”.

Casistica delle operazioni non imponibili

La disciplina sanzionatoria per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile (artt. 17 e 74 del DPR 633/72) presenta caratteristiche peculiari. Il soggetto passivo è punito con una sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati, con l’immancabile soglia minima di 300 euro.

La vera innovazione risiede nella previsione che, qualora la violazione non rilevi “neppure ai fini della determinazione del reddito”, la sanzione amministrativa si configura in un importo variabile da 250 a 2.000 euro, assumendo carattere meramente formale.

Profili di responsabilità del cessionario o committente

Un aspetto che merita particolare attenzione – e che spesso sfugge nell’esperienza applicativa – riguarda la posizione giuridica del cessionario o committente. L’art. 6, comma 8 del DLgs 471/97 stabilisce che, in caso di mancata emissione della fattura nei termini da parte del cedente o prestatore, anche l’acquirente è soggetto a sanzione pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

La norma prevede tuttavia una via di fuga: la sanzione non si applica se il cessionario o committente comunica l’omissione all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emesso il documento. Tale comunicazione deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio mediante un file XML contraddistinto dal codice “TD29”.

Indipendenza delle sanzioni: principio fondamentale

Un principio cardine che emerge dalla lettura sistematica dell’art. 6, comma 8 del DLgs 471/97 è l’indipendenza delle sanzioni. Le penalità in capo al cedente o prestatore per l’omessa o tardiva fatturazione operano autonomamente rispetto a quelle previste in caso di inerzia del cessionario o committente. Di conseguenza, l’eventuale ravvedimento del primo soggetto non determina automaticamente la sanatoria della posizione del secondo.

Esempi pratici di applicazione

Caso A: Fattura tardiva con incidenza sulla liquidazione IVA

Un’impresa effettua un’operazione il 1° giugno 2025 per un imponibile di 1.000 euro (IVA 220 euro). La fattura viene emessa il 20 giugno 2025, oltre il termine dei 12 giorni. L’IVA non viene conteggiata nella liquidazione di giugno (scadenza 16 luglio).

Sanzione applicabile: 70% di 220 euro = 154 euro. Poiché inferiore al minimo di 300 euro, si applica la sanzione di 300 euro.

Caso B: Fattura tardiva senza incidenza sulla liquidazione

Stessa operazione del Caso A, ma l’IVA viene correttamente liquidata e versata nel mese di giugno nonostante l’emissione tardiva.

Sanzione applicabile: importo variabile da 250 a 2.000 euro (violazione formale).

Caso C: Operazione non imponibile

Cessione intracomunitaria di 5.000 euro emessa tardivamente.

Sanzione applicabile: 5% di 5.000 euro = 250 euro. Poiché inferiore al minimo di 300 euro, si applica la sanzione di 300 euro.

Strumenti di mitigazione: il ravvedimento operoso

L’art. 13 del DLgs. 472/97 mantiene la sua rilevanza strategica. Il ravvedimento operoso consente riduzioni significative delle sanzioni in funzione della tempestività dell’intervento correttivo:

  • Entro 90 giorni: riduzione a 1/9 del minimo edittale
  • Oltre 90 giorni ma entro un anno: riduzione a 1/8 del minimo edittale
  • Oltre un anno ma entro due anni: riduzione a 1/6 del minimo edittale

Nel Caso B dell’esempio precedente, con ravvedimento entro 90 giorni, la sanzione si ridurrebbe a 27,78 euro (250/9).

Aspetti procedurali e codici tributo

La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso richiede l’utilizzo del modello F24, compilando la sezione erario con il codice tributo 8911. L’anno da indicare è quello in cui è avvenuta la violazione, non quello del pagamento.

Cumulo giuridico versus ravvedimento: valutazioni di convenienza

Nell’esperienza applicativa emerge frequentemente la necessità di valutare la convenienza tra ravvedimento operoso e cumulo giuridico. Per violazioni multiple, l’art. 12 del DLgs. 472/97 prevede l’applicazione della sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio, anziché la sommatoria delle singole sanzioni.

Esempio operativo: 15 fatture tardive senza incidenza sulla liquidazione IVA

  • Ravvedimento entro 90 giorni: 27,78 euro × 15 = 416,70 euro
  • Cumulo giuridico: sanzione base 250 euro aumentata dal 25% al 100% = da 312,50 a 500 euro

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