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Fattura omessa

Fattura elettronica versione 1.9.1: cosa cambia dal 15 maggio 2026

1 Aprile, 2026

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 marzo 2026 le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica nella versione 1.9.1, operative dal 15 maggio 2026. L’aggiornamento porta con sé tre interventi distinti: un nuovo controllo automatico del Sistema di Interscambio sul codice fiscale nelle fatture indirizzate a soggetti appartenenti a un Gruppo IVA – con scarto immediato del file tramite il codice errore 00327 in caso di dati incoerenti – l’introduzione della stringa “ESENZSPORT” nel tracciato XML per segnalare i compensi esenti dei lavoratori sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui, e alcune variazioni tecnico-operative alle procedure di accreditamento ai canali trasmissivi, con il limite massimo di codici destinatario registrabili che sale da 100 a 300. Chi gestisce clienti organizzati in Gruppo IVA ha poco più di sei settimane per verificare le anagrafiche; chi opera nel settore sportivo dilettantistico dovrà confrontarsi con i propri fornitori di software per capire se e come implementare il nuovo campo di esenzione.

Il nuovo controllo sul Gruppo IVA: il codice errore 00327

Forse la novità più tecnica, ma tutt’altro che secondaria per chi fattura a strutture organizzate in Gruppo IVA. Fino ad oggi il Sistema di Interscambio (SDI) non era in grado di incrociare il dato del codice fiscale del cessionario con l’elenco dei partecipanti effettivi al Gruppo, almeno non in tutte le situazioni. Con la versione 1.9.1 questo cambierà.

Nel dettaglio: quando nella e-fattura manca la partita IVA del cessionario (o committente) e viene indicato solo il codice fiscale, il sistema verifica che quel codice fiscale appartenga a uno dei soggetti che compongono il Gruppo IVA. Se il codice fiscale è presente ma risulta riferibile al Gruppo IVA nel suo insieme – e non a uno dei singoli partecipanti – il file viene respinto con il codice errore 00327. Si tratta di una nuova fattispecie che si aggiunge ai controlli già esistenti per i Gruppi IVA (codici 00321 e 00322 per il ciclo attivo; 00325 e 00326 per il ciclo passivo con partita IVA presente). Il nuovo codice 00327 opera specificamente sul ciclo passivo in assenza di partita IVA del cessionario. Un passaggio che, nella pratica, costringe i fornitori a maggiore precisione nella gestione delle anagrafiche clienti.

La regola di fondo non è nuova: l’art. 3, comma 2, del DM 6 aprile 2018 stabilisce che nelle operazioni verso un Gruppo IVA il fornitore deve indicare in fattura la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente – comunicato dal rappresentante del Gruppo o dai partecipanti stessi. Quello che cambia con la versione 1.9.1 è che ora il sistema effettuerà una verifica automatica sul punto, con scarto immediato del file in caso di incoerenza.

Un esempio pratico può aiutare a capire la portata del controllo. Si pensi a Rossi S.r.l., fornitore di servizi informatici, che emette una fattura elettronica nei confronti di Gamma S.p.A., partecipante al Gruppo IVA “Alfa”. Se Rossi S.r.l. inserisce nel campo “Codice fiscale” del cessionario il codice fiscale del Gruppo (e non quello di Gamma S.p.A.), il file verrà scartato con l’errore 00327. La soluzione è indicare il codice fiscale specifico di Gamma S.p.A., come comunicato dal rappresentante del Gruppo.

Scenario Cosa verifica il sistema Esito
CF presente e riferibile a un partecipante al Gruppo IVA Corrispondenza CF-partecipante ✅ File accettato
CF presente ma riferibile al Gruppo IVA in sé (non a un partecipante) CF non corrisponde ad alcun partecipante ❌ Scarto con errore 00327
P.IVA del Gruppo presente (con o senza CF) Controllo già esistente (codici 00325/00326) ⚪ Invariato rispetto a v1.9

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La stringa ESENZSPORT per lo sport dilettantistico

La seconda novità riguarda chi paga – o riceve – compensi nel settore sportivo dilettantistico. L’aggiornamento introduce una nuova codifica da inserire nel blocco “AltriDatiGestionali” del tracciato XML: la stringa “ESENZSPORT” nell’elemento “TipoDato”.

A cosa serve? Serve a segnalare che il corrispettivo indicato in fattura rientra nell’esenzione prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 – ovvero la disciplina che riconosce ai lavoratori sportivi dilettanti la non imponibilità fiscale dei compensi fino a 15.000 euro per anno solare. L’esenzione si applica indipendentemente dalla forma contrattuale (lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa) e vale in modo cumulativo: la soglia di 15.000 euro si calcola sommando tutti i compensi percepiti nell’anno solare dal medesimo lavoratore provenienti da più soggetti sportivi, come confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. consulenza giuridica n. 14/2025).

Nella pratica, un’associazione sportiva dilettantistica che corrisponde a un istruttore di nuoto 8.000 euro nel corso dell’anno solare 2026 – importo che non supera la soglia individuale annua – potrà valorizzare il campo “TipoDato” con “ESENZSPORT”, rendendo esplicito nel documento elettronico il regime agevolativo applicato. Attenzione: la condizione per l’esenzione resta, come sempre, il rilascio dell’autocertificazione da parte del lavoratore, che dichiara di non aver ancora superato il limite dei 15.000 euro nell’anno solare in corso (obbligo previsto dal comma 6-bis del medesimo art. 36, introdotto dal D.Lgs. 120/2023, correttivo della riforma dello sport). Va precisato che la valorizzazione del campo con “ESENZSPORT” è facoltativa e non costituisce un obbligo formale ai fini della validità della fattura, ma rappresenta uno strumento di tracciabilità che il fisco potrà utilizzare per il monitoraggio diretto dei compensi agevolati.

La novità è sostanzialmente un passo verso la tracciabilità di un’area finora gestita in modo extra-documentale. Con “ESENZSPORT” il fisco avrà modo di monitorare direttamente nella fattura elettronica la quota di compensi sportivi che beneficia dell’agevolazione.

Le novità tecnico-operative: accreditamento e codici destinatario

Le altre modifiche della versione 1.9.1 sono di natura più tecnico-operativa, ma non meno rilevanti per gli intermediari e gli operatori che gestiscono grandi volumi di documenti. Le specifiche aggiornano le procedure di accreditamento ai canali web service e SFTP – i due principali canali di trasmissione diretta per chi opera tramite sistemi integrati. I dettagli tecnici sono illustrati nei documenti allegati pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Cambia anche, e in modo abbastanza netto, il limite massimo di codici destinatario registrabili. Il tetto precedente – fissato a 100 – sale a 300. Per i grandi gruppi aziendali, i provider di fatturazione o gli intermediari che gestiscono molti clienti con propri codici SDI, si tratta di un adeguamento atteso da tempo. Il codice destinatario (il codice a 7 caratteri che identifica il canale di ricezione del destinatario nel Sistema di Interscambio) era diventato un collo di bottiglia per alcune realtà ad alto volume. Il triplicarsi del limite disponibile risolve, almeno per ora, questa limitazione.

Cosa fare entro il 15 maggio 2026

La data di attivazione è il 15 maggio 2026. Fino a quel giorno restano valide le specifiche precedenti (versione 1.9). Dal 15 maggio il sistema applicherà in modo vincolante i nuovi controlli, compreso il codice errore 00327 per il Gruppo IVA.

Chi gestisce clienti organizzati in Gruppo IVA farebbe bene a verificare le anagrafiche con anticipo: l’indicazione del codice fiscale del singolo partecipante – e non del Gruppo – è un dato che spesso viene trascurato nelle impostazioni predefinite dei software gestionali, con il rischio concreto di vedersi recapitare notifiche di scarto a partire dal 15 maggio. Chi invece opera nel settore dello sport dilettantistico – ASD, SSD, enti sportivi in genere – dovrà verificare con il proprio fornitore di software di fatturazione la disponibilità dell’aggiornamento che consente di valorizzare la stringa ESENZSPORT, tenuto conto dei tempi tecnici di rilascio che potrebbero essere ravvicinati rispetto alla data di entrata in vigore.

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