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Fattura elettronica UE obbligatoria dal 2030: l’Italia recepisce il pacchetto ViDA

17 Marzo, 2026

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La scadenza del 1° luglio 2030 non è più una data astratta, di quelle che si citano nei convegni e poi si dimenticano. L’obbligo di e-fattura per le operazioni B2B intra-UE si avvicina, e l’Italia ha già cominciato a muoversi. Con il disegno di legge n. 1737 – la legge di delegazione europea 2025, approvata in via definitiva dal Senato l’11 marzo 2026 e in attesa di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il Paese avvia il recepimento formale di un pacchetto europeo ampio, tecnicamente denso, destinato a incidere in maniera concreta sulla vita quotidiana di imprese, intermediari fiscali e software house. Al centro di tutto c’è il progetto VAT in the Digital Age, noto con l’acronimo ViDA: tradotto nella direttiva (UE) 2025/516 e accompagnato dai regolamenti (UE) 2025/517 e 2025/518, l’intero impianto normativo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025.

In breve

Chi affitta un appartamento per brevi periodi si trova davanti a un ventaglio di sei regimi fiscali, ciascuno con logiche e convenienze diverse. Il sistema ruota attorno alla cedolare secca: al 21% sul primo immobile, al 26% sul secondo. Dal 1° gennaio 2026, la legge di bilancio (L. 207/2024) ha abbassato da quattro a due il numero di appartamenti gestibili in forma privata, rendendo obbligatoria la partita IVA già dal terzo immobile locato – una stretta che coinvolge potenzialmente migliaia di host su piattaforme come Airbnb e Booking. Chi resta sotto la soglia può scegliere tra IRPEF ordinaria e cedolare secca, ottimizzando la designazione dell’immobile “agevolato” in dichiarazione. Chi supera la soglia può accedere al regime forfettario, con flat tax al 5% per i primi cinque anni, oppure alla tassazione IRPEF ordinaria con deduzione analitica dei costi. I comodatari e sublocatori seguono invece percorsi del tutto diversi, producendo redditi diversi ex art. 67 TUIR con piena deducibilità dei costi sostenuti.

Dal 1° luglio 2030 la fatturazione B2B intra-UE cambia forma

Il cuore della riforma riguarda la combinazione tra fatturazione elettronica transfrontaliera e i nuovi Digital Reporting Requirements (DRR). Il legislatore europeo, con questa mossa, prova a superare una frammentazione che negli anni ha generato costi, duplicazioni e una quantità non trascurabile di incertezze operative. Dal 1° luglio 2030 i nuovi obblighi digitali di comunicazione soppianteranno gli elenchi Intrastat con finalità fiscale – e non si tratta solo di un obiettivo antievasione. C’è anche una logica di standardizzazione, di riduzione del costo amministrativo complessivo.

La direttiva (UE) 2025/516 – che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE – stabilisce, tra l’altro, che dal 14 aprile 2025 ogni Stato membro può già rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per le operazioni domestiche, senza più dover ottenere l’autorizzazione preventiva della Commissione europea. Non è un dettaglio banale: l’Italia, che aveva introdotto l’obbligo di e-fattura nazionale anni prima attraverso un’autorizzazione speciale, risulta ora strutturalmente allineata a questa nuova impostazione. Il vero salto, però, scatta nel 2030 con l’obbligo transfrontaliero.

I benefici stimati, secondo i calcoli della Commissione europea richiamati nel dibattito su ViDA, potrebbero collocarsi nell’arco di dieci anni tra 172 e 214 miliardi di euro. Un range ampio, va detto, ma che dà la misura della posta in gioco. Sotto ViDA, le fatture B2B intra-UE dovranno essere emesse entro 10 giorni dall’operazione imponibile: la fattura strutturata è essa stessa il report DRR e i dati sono messi a disposizione del fisco contestualmente alla sua trasmissione, con un effetto diretto sulla tracciabilità delle transazioni e sulla capacità dei sistemi fiscali di intervenire rapidamente.

Le fatture elettroniche dovranno essere strutturate secondo gli standard europei EN 16931, in particolare nei formati UBL (Universal Business Language) e CII (Cross Industry Invoice). I sistemi nazionali già in uso prima del 2024 avranno tempo fino al 01.01.2035 per completare l’armonizzazione. Una finestra temporale non banale, che tuttavia non giustifica un approccio attendista da parte delle imprese che operano su scala europea.

Addio agli elenchi Intrastat: arrivano i Digital Reporting Requirements

Il passaggio più concreto per le aziende italiane che esportano o acquistano all’interno dell’Unione riguarda proprio gli elenchi Intrastat. Dal 1° luglio 2030, le comunicazioni periodiche con finalità fiscale vengono sostituite da flussi di dati digitali trasmessi contestualmente all’emissione della fattura. Non è una semplice riformattazione del dato: cambia il momento della comunicazione, cambia il grado di dettaglio atteso, cambia il rapporto tra contribuente e amministrazione. Chi gestisce oggi queste pratiche dovrà ripensare processi, software e flussi operativi con un certo anticipo.

L’obiettivo dichiarato del sistema DRR è ridurre le opportunità di frode – in primo luogo le cosiddette frodi carosello, che sfruttano il gap temporale tra l’emissione di una transazione e la sua comunicazione all’erario. Con dati disponibili in modo pressoché contestuale, gli uffici fiscali degli Stati membri potranno intervenire con maggiore tempestività. Ma c’è anche una componente di semplificazione: un sistema comune di rendicontazione digitale sostituisce tanti adempimenti paralleli, diversi tra paese e paese, che le imprese europee devono oggi gestire.

L’e-fattura UE obbligatoria non si applica solo alle vendite di beni. Riguarda anche le prestazioni di servizi soggette a reverse charge obbligatorio nelle transazioni intra-UE. Un punto che nei prossimi anni sarà oggetto di specifici chiarimenti applicativi da parte della Commissione e dei singoli Stati membri.

Piattaforme digitali nell’occhio del fisco europeo

Il secondo pilastro del pacchetto ViDA tocca un terreno delicato: le piattaforme digitali che intermediano affitti brevi e trasporto passeggeri. La logica europea muove da un’osservazione pragmatica. Quando il prestatore effettivo è un privato – o un soggetto che per regime non applica l’IVA – il risultato finale può alterare la concorrenza rispetto agli operatori ordinari, che l’imposta la versano regolarmente. Un hotel, per intendersi, non può sfuggire all’IVA. Una stanza affittata tramite piattaforma da un privato, spesso sì.

Per questo motivo ViDA introduce il meccanismo del fornitore presunto. In concreto: sarà la piattaforma digitale a essere considerata debitrice dell’IVA al posto del fornitore sottostante, almeno nei casi in cui quest’ultimo non applica l’imposta. Il meccanismo si applica alle locazioni di breve durata con contratti inferiori a 30 giorni e ai servizi di trasporto passeggeri su strada. L’applicazione diventa obbligatoria dal 01.01.2030 in tutti gli Stati membri, ma questi possono anticiparla in via facoltativa già dal 01.07.2028, salvo che comunichino al Comitato IVA l’intenzione di non avvalersene anticipatamente. La scelta di anticipare o meno toccherà ai singoli parlamenti nazionali, e non è detto che l’Italia opti per l’applicazione anticipata – va detto che una simile decisione richiede una messa a punto normativa non banale, anche in relazione all’interazione con le regole interne sul regime IVA per i locatori privati.

Un esempio per chiarire: si pensi a un privato che affitta un appartamento tramite una nota piattaforma per soggiorni di durata inferiore a 30 giorni. Se il locatore non è registrato ai fini IVA, oggi l’imposta di fatto non viene applicata. Con il meccanismo del fornitore presunto, sarà la piattaforma stessa a dover raccogliere e versare l’IVA per quella transazione. Una riconfigurazione non indifferente dei rapporti commerciali tra piattaforme e utenti.

Registrazione IVA unica: il pilastro SVR e l’estensione dell’OSS

Il terzo asse della riforma – denominato nel pacchetto ViDA Single VAT Registration (SVR) – amplia la logica della registrazione IVA unica. Il modello di riferimento è quello già sperimentato con il sistema One Stop Shop (OSS), introdotto per le vendite B2C transfrontaliere. L’idea è estenderne l’utilizzo così da consentire ai soggetti che effettuano cessioni o prestazioni verso consumatori stabiliti in altri paesi dell’Unione di gestire tutti gli adempimenti attraverso un solo portale elettronico e in un solo Stato membro.

In teoria il beneficio è evidente: meno identificazioni IVA estere, meno oneri ripetitivi, minore dispersione amministrativa. Chi oggi deve registrarsi ai fini IVA in cinque paesi diversi per servire clienti finali in tutta Europa sa bene quanto pesi, in termini di costi e di carico gestionale. L’estensione dell’OSS nell’ambito del pilastro SVR, prevista a regime dal 01.07.2028, dovrebbe alleggerire sensibilmente questo onere. Nella prassi, però, sarà necessario verificare come le singole estensioni vengano coordinate con le normative domestiche. La semplificazione promessa dal diritto europeo non sempre coincide con la semplificazione percepita dagli operatori sul campo.

Data Misura Riferimento normativo
14 apr. 2025 Entrata in vigore dir. (UE) 2025/516 – possibile obbligo domestico e-fattura senza autorizzazione UE Dir. (UE) 2025/516
01.07.2028 Estensione OSS (pilastro SVR) per cessioni B2C e trasferimenti intra-UE; fornitore presunto piattaforme (facoltativo per gli Stati che non comunicano opt-out); regole IOSS rafforzate Dir. (UE) 2025/516; Dir. (UE) 2025/1539
01.01.2030 Fornitore presunto piattaforme digitali (locazioni breve termine e trasporto passeggeri): obbligatorio in tutti gli Stati membri Dir. (UE) 2025/516
01.07.2030 E-fattura UE obbligatoria per transazioni B2B intra-UE (emissione entro 10 gg dall’operazione imponibile); DRR sostituiscono Intrastat fiscale; armonizzazione sistemi nazionali post-2024 Dir. (UE) 2025/516; Reg. (UE) 2025/517 e 2025/518
01.01.2035 Armonizzazione completa anche dei sistemi nazionali di e-fattura istituiti prima del 2024 Dir. (UE) 2025/516

E-commerce transfrontaliero: il nuovo regime IOSS

Il Ddl n. 1737 non aggancia solo ViDA. Il testo incorpora anche la direttiva (UE) 2025/1539, pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea il 25 luglio 2025 e destinata a rafforzare il meccanismo Import One Stop Shop (IOSS) per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi. Le misure diventeranno operative dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 30 giugno 2028.

La logica è simile a quella del fornitore presunto applicato alle piattaforme. Il baricentro dell’obbligazione IVA si sposta sul fornitore – o, quando ricorre, sul fornitore presunto – che diventa debitore dell’imposta all’importazione. I venditori extra-UE che effettuano vendite nell’ambito applicativo dell’IOSS senza esservi registrati dovranno, di norma, registrarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato membro di destinazione finale dei beni. Una prospettiva poco allettante, pensata proprio per incentivare l’iscrizione al regime IOSS. L’IOSS riguarda le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro: una soglia che abbraccia la gran parte degli acquisti effettuati dai consumatori europei su piattaforme extraeuropee, come quelle cinesi.

Esenzioni IVA in digitale e cooperazione internazionale

Il quadro normativo che l’Italia è chiamata a recepire comprende altri due tasselli significativi. Il primo riguarda la direttiva (UE) 2025/425, pubblicata nella Gazzetta europea il 28 febbraio 2025, che introduce il certificato elettronico di esenzione IVA in sostituzione dell’attuale documentazione cartacea. Si tratta di una misura che interessa le operazioni in ambito diplomatico e internazionale – sedi diplomatiche, organismi europei, NATO e analoghe istituzioni – per le quali oggi si utilizza un certificato cartaceo a firma manuale. La direttiva fissa al 30 giugno 2031 il termine per il recepimento da parte degli Stati membri, prevedendo un periodo di transizione durante il quale i due formati – cartaceo ed elettronico – potranno coesistere.

Il secondo tassello riguarda la cooperazione fiscale internazionale. Sul piano dello scambio di informazioni, il Ddl richiama la direttiva (UE) 2025/872, modificativa della direttiva 2011/16/UE (DAC), che introduce lo scambio automatico di informazioni sulle dichiarazioni riferite alla Global Minimum Tax del Pillar 2 OCSE. L’obiettivo è consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di verificare che i grandi gruppi multinazionali applichino effettivamente l’aliquota minima effettiva del 15%. Un presidio che si innesta su una struttura – quella del Pillar 2 – già in fase avanzata di attuazione a livello europeo.

Compare infine la direttiva (UE) 2025/50, nota come FASTER, che mira ad accelerare le procedure di esenzione o rimborso delle ritenute alla fonte su dividendi e interessi transfrontalieri. Un tema, questo, che da anni crea attriti tra i sistemi fiscali nazionali e penalizza soprattutto gli investitori istituzionali che operano su più mercati europei contemporaneamente. La norma punta a rendere più fluidi e rapidi meccanismi oggi spesso lenti e burocratici.

Cosa cambia davvero per imprese e professionisti

Vale la pena fermarsi un momento sull’impatto pratico di tutto questo. Le aziende che oggi gestiscono già la fatturazione elettronica in Italia – con il Sistema di Interscambio e il formato XML – sono strutturalmente in posizione migliore rispetto ai competitor di altri paesi europei che non hanno ancora un sistema consolidato. Tuttavia, passare dalla e-fattura nazionale a quella intra-UE non è una semplice estensione: cambiano i formati (EN 16931, UBL, CII), cambiano i flussi di trasmissione, cambiano le logiche di controllo.

Per i professionisti – commercialisti, consulenti fiscali, software house – il cantiere che si apre è ampio. La fase più delicata sarà probabilmente quella tra il 2028 e il 2030, quando le nuove regole sull’OSS/SVR e sul fornitore presunto entreranno in vigore prima dell’obbligo di e-fattura intra-UE. Un periodo in cui le imprese dovranno adeguare sistemi e procedure su più fronti contemporaneamente, senza aspettare che tutto sia definitivamente definito sul piano tecnico.

Chi opera nel settore degli affitti brevi o del trasporto passeggeri tramite piattaforma – e sono numeri rilevanti, in Italia come nel resto d’Europa – dovrà invece seguire con attenzione le scelte che il legislatore italiano farà in merito all’eventuale anticipazione volontaria della regola del fornitore presunto al 2028. Una decisione che, se presa, richiederà aggiustamenti contrattuali e operativi non banali.

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