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Elenchi Intrastat 2026: soglie, modelli e scadenze da controllare

28 Maggio, 2026

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Dal 25 febbraio 2026 – data dalla quale la novità è già operativa – cambia una delle regole più pratiche degli adempimenti Intrastat: il modello INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari di beni diventa obbligatorio, con periodicità mensile e solo a fini statistici, soltanto quando gli acquisti raggiungono o superano la soglia trimestrale di € 2.000.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. La semplificazione, introdotta dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 3 febbraio 2026 n. 84415, alleggerisce molte imprese – soprattutto quelle con acquisti intra-UE di volume medio-basso – ma non elimina l’obbligo di monitorare soglie, periodicità e correttezza dei dati. Il quadro delle soglie per cessioni di beni, servizi resi e servizi ricevuti rimane invece invariato, così come le scadenze di trasmissione telematica. Chi interpreta la novità come un esonero generalizzato dagli Intrastat rischia di sbagliare modello, categoria di operazioni o periodo di riferimento.

La funzione degli elenchi Intrastat

Gli elenchi Intrastat nascono dall’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331. Servono a riepilogare alcune operazioni effettuate con controparti stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea.

Nel tempo l’adempimento ha cambiato pelle. Prima aveva un peso fiscale e statistico più ampio. Poi, con il D.L. 193/2016 e con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017 n. 194409, è arrivata una forte riduzione degli obblighi sugli acquisti: in particolare, dal 2018 la periodicità trimestrale per gli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater è stata soppressa. Dal 2022, con la determinazione ADM 23 dicembre 2021 n. 493869, i modelli sono stati riorganizzati. Dal 25 febbraio 2026, infine, la soglia per l’INTRA-2 bis è stata innalzata da € 350.000,00 a € 2.000.000,00.

Questo spostamento non è casuale. L’ISTAT dispone ormai di flussi informativi ulteriori, tra cui il sistema europeo MDE – Micro-Data Exchange – e i dati fattura acquisiti tramite cooperazione informatica. Da qui la scelta di ridurre la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione mensile degli acquisti intra-UE di beni.

Chi deve presentare i modelli

Sono interessati gli operatori IVA residenti o stabiliti in Italia che effettuano scambi intracomunitari di beni oppure prestazioni di servizi “generiche” con soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati membri. Il riferimento, per i servizi, è l’art. 7-ter del DPR 633/1972.

Rientrano nel perimetro anche i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o tramite rappresentante fiscale. Non vanno dimenticati, poi, gli enti non commerciali identificati ai fini IVA, quando pongono in essere acquisti intracomunitari o ricevono servizi da soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea.

Per i contribuenti in regime forfetario il ragionamento è più sottile. Non esiste un’esenzione generale dagli Intrastat. Il forfetario deve verificare, da un lato, il superamento della soglia di € 10.000,00 per gli acquisti intracomunitari di beni prevista dall’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. 331/1993 – soglia che, se raggiunta, comporta l’obbligo di identificazione IVA ordinaria – e dall’altro lato deve considerare i servizi generici resi o ricevuti da soggetti UE. Nella pratica, però, le soglie oggi previste per gli INTRA-2 rendono raro l’obbligo per gli acquisti di beni.

Il punto da non sbagliare. “Forfetario” non significa automaticamente “fuori dagli Intrastat”. Significa che occorre applicare regole specifiche, soprattutto per servizi resi a clienti UE e servizi ricevuti da fornitori UE.

Il quadro delle soglie 2026

La verifica della periodicità non si effettua sommando tutte le operazioni intra-UE. Ogni categoria viaggia per conto proprio. Cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi e servizi ricevuti hanno soglie autonome. Il superamento di una soglia non trascina le altre.

Operazione Modello Soglia da verificare Periodicità Effetto sotto soglia
Cessioni intracomunitarie di beni INTRA-1 bis Oltre € 50.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti Mensile Trimestrale se la soglia non è superata
Servizi generici resi a soggetti UE INTRA-1 quater Oltre € 50.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti Mensile Trimestrale se la soglia non è superata
Acquisti intracomunitari di beni – NOVITÀ 2026 INTRA-2 bis Almeno € 2.000.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti Mensile, solo a fini statistici Nessuna presentazione
Servizi generici ricevuti da soggetti UE INTRA-2 quater Almeno € 100.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti Mensile, solo a fini statistici Nessuna presentazione

Il cambio più rilevante è nella riga degli acquisti di beni. Fino al 24 febbraio 2026 l’INTRA-2 bis mensile scattava al raggiungimento di € 350.000,00 di acquisti trimestrali. Dal 25 febbraio 2026 la soglia è pari o superiore a € 2.000.000,00. Per molte imprese che importano merci dalla UE, ma non su volumi molto elevati, l’adempimento viene meno.

Attenzione però a un dettaglio operativo. Il controllo guarda ai quattro trimestri precedenti rispetto al periodo di riferimento. Basta il raggiungimento della soglia in uno solo di essi per far scattare la periodicità mensile, ove prevista.

Scadenze di presentazione nel 2026

Gli elenchi devono essere trasmessi in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il termine cade in giorno festivo o non lavorativo, la scadenza slitta al primo giorno utile.

La trasmissione avviene tramite Servizio Telematico Doganale oppure tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati. L’applicativo Intr@Web resta lo strumento operativo di riferimento per compilazione, controllo e invio.

Scadenze mensili 2026

Periodo di riferimento Scadenza di invio
Gennaio 2026 25 febbraio 2026
Febbraio 2026 25 marzo 2026
Marzo 2026 27 aprile 2026
Aprile 2026 25 maggio 2026
Maggio 2026 25 giugno 2026
Giugno 2026 27 luglio 2026
Luglio 2026 25 agosto 2026
Agosto 2026 25 settembre 2026
Settembre 2026 26 ottobre 2026
Ottobre 2026 25 novembre 2026
Novembre 2026 28 dicembre 2026
Dicembre 2026 25 gennaio 2027

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Scadenze trimestrali 2026

Periodo di riferimento Scadenza di invio Modelli interessati
I trimestre 2026 27 aprile 2026 INTRA-1 bis e INTRA-1 quater sotto soglia
II trimestre 2026 27 luglio 2026 INTRA-1 bis e INTRA-1 quater sotto soglia
III trimestre 2026 26 ottobre 2026 INTRA-1 bis e INTRA-1 quater sotto soglia
IV trimestre 2026 25 gennaio 2027 INTRA-1 bis e INTRA-1 quater sotto soglia

Dal 2018 non è più prevista la presentazione trimestrale degli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater. Questo significa che, per acquisti di beni e servizi ricevuti, il contribuente è obbligato solo se raggiunge la soglia mensile. Altrimenti non presenta nulla.

Come si controlla il superamento delle soglie

Il controllo deve essere fatto per ciascuna categoria di operazioni. Non si devono mescolare cessioni e acquisti, né beni e servizi. È qui che spesso nasce l’errore. L’impresa vede un volume intra-UE complessivo elevato e ritiene di dover presentare tutti i modelli. Oppure, al contrario, guarda solo il totale generale e non intercetta il superamento di una singola categoria.

Esempio pratico. Una società italiana nel secondo trimestre 2026 acquista beni da fornitori tedeschi e francesi per € 2.150.000,00. Nello stesso trimestre riceve servizi informatici da un fornitore irlandese per € 28.000,00. Dal mese successivo al raggiungimento della soglia, la società deve presentare l’INTRA-2 bis mensile. Non deve, invece, presentare l’INTRA-2 quater, perché i servizi ricevuti non raggiungono € 100.000,00 nel trimestre.

Per gli INTRA-1 il meccanismo del cambio di periodicità resta quello tradizionale. Se un soggetto trimestrale supera la soglia di € 50.000,00 nel corso del trimestre, deve passare alla periodicità mensile dal mese successivo a quello del superamento. Deve inoltre presentare gli elenchi dei mesi già trascorsi del trimestre, con l’apposito contrassegno previsto nel frontespizio.

Per gli INTRA-2 la questione è meno lineare, perché la periodicità trimestrale è stata eliminata. Nella prassi operativa si ritiene che, in caso di raggiungimento della soglia, l’obbligo riguardi il modello mensile riferito al mese nel quale la soglia è stata raggiunta, senza recupero trimestrale degli altri mesi già trascorsi. Su questo aspetto, tuttavia, sarebbe utile un chiarimento ufficiale espresso.

Il modello INTRA-2 bis dopo la soglia da € 2.000.000,00

L’INTRA-2 bis riguarda gli acquisti intracomunitari di beni. Dal 2018 ha natura solo statistica. Dal 2018 non può più essere presentato su base trimestrale. Dal 25 febbraio 2026, per effetto della determinazione n. 84415, l’obbligo mensile rimane soltanto per chi raggiunge almeno € 2.000.000,00 di acquisti trimestrali in uno dei quattro trimestri precedenti.

La novità produce un effetto concreto. Un’impresa con acquisti intra-UE di beni pari a € 600.000,00 in un trimestre, che fino al 24 febbraio 2026 sarebbe rientrata nella soglia di monitoraggio mensile, non presenta più l’INTRA-2 bis. Non perché l’operazione non esista. Semplicemente perché il flusso non viene più richiesto tramite quel modello.

Quando l’obbligo sussiste, il modello richiede comunque attenzione. Occorre indicare l’ammontare in euro, la natura della transazione, la nomenclatura combinata, la massa netta, il Paese di provenienza, il Paese di origine e la provincia di destinazione. Alcuni dati – come codice IVA del fornitore, ammontare in valuta e altre informazioni statistiche – sono diventati facoltativi o obbligatori solo per operatori con volumi molto elevati.

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000,00 è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000” al posto della disaggregazione ordinaria della nomenclatura combinata. È una semplificazione utile, ma va usata correttamente. Per “spedizione” si considerano le transazioni del mese di riferimento oggetto della stessa fattura.

Cessioni di beni e dati statistici

Le cessioni intracomunitarie di beni continuano a essere comunicate con il modello INTRA-1 bis. Il modello mantiene una funzione fiscale e, al ricorrere di certe condizioni, anche statistica.

Se le cessioni non raggiungono € 50.000,00 in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, la periodicità è trimestrale. Se la soglia viene raggiunta, la periodicità diventa mensile. La compilazione dei dati statistici diventa obbligatoria quando le cessioni intracomunitarie di beni raggiungono almeno € 100.000,00 su base trimestrale nei periodi da monitorare.

Dal 2022, per le cessioni di beni, assume rilievo anche il dato sul Paese di origine della merce. È un’informazione non sempre immediata, perché richiama la nozione doganale di origine non preferenziale. Non basta chiedersi da dove parte il bene. Occorre capire dove il bene è stato prodotto o dove ha subito l’ultima trasformazione sostanziale economicamente giustificata.

Esempio pratico. Un’impresa italiana vende a un cliente spagnolo macchinari assemblati in Italia con componenti provenienti da più Paesi. Se l’assemblaggio svolto in Italia integra una trasformazione sostanziale e produce un bene nuovo, il Paese di origine da indicare sarà “IT”. Se invece l’attività italiana è un mero confezionamento o un’operazione minima, la risposta cambia.

Il dato sull’origine richiede quindi una procedura interna. Chi compila il modello non può limitarsi alla fattura. Deve poter accedere alle informazioni di produzione, alle schede articolo, alla classificazione doganale e, ove necessario, ai certificati di origine rilasciati dalla Camera di Commercio.

Servizi generici resi e ricevuti

Gli elenchi relativi ai servizi riguardano le prestazioni “generiche” disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972. Restano fuori, invece, le prestazioni che seguono regole territoriali diverse, come alcune prestazioni relative a immobili, trasporti, ristorazione, accesso a manifestazioni e altri casi regolati dagli artt. 7-quater e 7-quinquies.

Per i servizi resi a soggetti passivi UE si usa l’INTRA-1 quater. La periodicità è trimestrale fino a € 50.000,00 e mensile al raggiungimento di tale soglia, verificata nei quattro trimestri precedenti. Per i servizi ricevuti da soggetti UE si usa l’INTRA-2 quater, ma solo se l’ammontare trimestrale raggiunge almeno € 100.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Dal 2018 il codice CPA dei servizi può essere indicato con un livello di dettaglio ridotto. È sufficiente il quinto livello, invece del sesto. Nella prassi questa semplificazione riduce il rischio di errore, ma non lo elimina. Un servizio di consulenza gestionale, un servizio IT e un servizio contabile non sono intercambiabili.

Situazione Comportamento operativo
Servizio generico reso a soggetto passivo UE Verificare art. 7-ter, partita IVA VIES del cliente, soglia INTRA-1 quater e codice CPA
Servizio ricevuto da soggetto passivo UE Applicare reverse charge, verificare soglia INTRA-2 quater e classificare il servizio
Servizio esente o non imponibile nello Stato del committente Valutare l’esclusione dal modello solo con elementi oggettivi o dichiarazione del committente

Un passaggio merita una cautela in più. Gli elenchi dei servizi non comprendono le operazioni per le quali l’imposta non è dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il committente. Se il prestatore italiano ritiene di non indicare la prestazione resa a un committente UE, deve poter dimostrare che l’operazione è esente o non imponibile nello Stato estero. Nella pratica, una dichiarazione del cliente può evitare discussioni successive.

Operazioni escluse o da trattare con cautela

Non tutte le movimentazioni o le operazioni con soggetti UE entrano automaticamente negli Intrastat. Occorre distinguere il trasferimento rilevante ai fini IVA dalla mera movimentazione fisica o da operazioni escluse dalla rilevazione.

Sono escluse, ad esempio, alcune movimentazioni temporanee senza lavorazione e con durata non superiore a 24 mesi, i beni destinati a riparazione e successiva restituzione, i campioni commerciali e il materiale pubblicitario gratuito, i dati e software scaricati da Internet, i beni personali appartenenti a persone fisiche. La casistica va però controllata caso per caso, perché piccoli dettagli cambiano l’inquadramento.

Le operazioni in regime del margine non sono considerate ordinarie operazioni intracomunitarie ai fini fiscali. Di conseguenza non vanno trattate come cessioni o acquisti intra-UE fiscali. Può però emergere una rilevanza statistica, se ricorrono i presupposti.

Per San Marino, dagli invii relativi alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non sono più richiesti gli obblighi Intrastat per le cessioni di beni verso tale Stato. Anche qui conviene evitare automatismi, perché il trattamento di San Marino ha una disciplina autonoma rispetto agli scambi intra-UE ordinari.

Call-off stock e modello INTRA-1 sexies

Dal 2022 il sistema Intrastat contiene una sezione specifica per il call-off stock: il modello INTRA-1 sexies. Il riferimento interno è l’art. 41-bis del D.L. 331/1993, introdotto in attuazione della disciplina unionale.

Il regime riguarda il trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, in vista di una futura cessione a un soggetto già identificato. Il fornitore conosce sin dall’inizio l’identità del destinatario e il suo numero di partita IVA. Il trasferimento non genera subito una cessione intracomunitaria ordinaria, purché siano rispettate le condizioni previste.

Nel modello vanno indicati lo Stato del destinatario, il codice IVA e il tipo di operazione. Il codice “1” segnala il trasferimento dei beni. Il codice “2” riguarda la cancellazione di un trasferimento precedente per beni tornati al mittente. Il codice “3” si usa quando i beni sono destinati a un altro soggetto.

Questo adempimento è spesso sottovalutato. Eppure il call-off stock si regge su un equilibrio documentale preciso: accordo preventivo, registri, identificazione del destinatario e coerenza degli elenchi Intrastat.

Rettifiche e correzioni

Gli errori negli Intrastat si correggono tramite i modelli di rettifica. Per i beni ceduti si usa l’INTRA-1 ter. Per i servizi resi si usa l’INTRA-1 quinquies. Per gli acquisti di beni si usa l’INTRA-2 ter. Per i servizi ricevuti si usa l’INTRA-2 quinquies.

La rettifica non è uno strumento “universale”. Serve a modificare dati già indicati, riferiti allo stesso cliente o fornitore, oppure a correggere errori non ancora rilevati dagli uffici. Se manca del tutto un’operazione riferita a un soggetto diverso, di regola occorre presentare un nuovo elenco relativo al periodo interessato.

Errore riscontrato Soluzione ordinaria
Importo errato verso lo stesso cliente o fornitore Rettifica con modello ter o quinquies, secondo il caso
Codice IVA, natura transazione o nomenclatura errati Riga di storno con segno negativo e nuova riga corretta
Operazione omessa verso un soggetto non presente nell’elenco Nuovo elenco riferito al periodo originario
Errore già rilevato dagli organi di controllo Seguire le indicazioni dell’ufficio o del verbale

In questa fase il rischio maggiore è correggere “a intuito”. Una rettifica compilata male può generare un secondo errore. Prima di intervenire, conviene recuperare protocollo, periodo, progressivo riga, soggetto estero, natura della transazione e valore originariamente comunicato.

Sanzioni e ravvedimento

L’omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat è sanzionata dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997. La sanzione va da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun elenco. Se la presentazione avviene entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici, la sanzione è ridotta alla metà.

Per le violazioni fiscali è possibile utilizzare il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In tal caso occorre presentare l’elenco omesso o correggere quello errato e versare la sanzione ridotta tramite modello F24 con codice tributo 8911.

Momento della regolarizzazione Riduzione Sanzione minima ridotta
Entro 90 giorni dalla violazione 1/9 del minimo € 55,56
Dal 91° giorno al termine della dichiarazione IVA dell’anno della violazione 1/8 del minimo € 62,50
Entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo 1/7 del minimo € 71,43
Oltre due anni dalla violazione 1/6 del minimo € 83,33
Dopo la constatazione della violazione 1/5 del minimo € 100,00

Per i dati statistici il discorso cambia. Le sanzioni non seguono la logica fiscale. Si applica l’art. 34, comma 5, del D.L. 41/1995, con rilievo ISTAT e irrogazione prefettizia. Le sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 322/1989 – da € 206,00 a € 2.065,00 per le persone fisiche e da € 516,00 a € 5.164,00 per enti e società – si applicano per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni.

Attenzione al falso automatismo. La natura “solo statistica” degli INTRA-2 non significa che si possano compilare con minore cura. Significa piuttosto che le conseguenze sanzionatorie possono seguire un canale diverso da quello fiscale.

Archivio VIES e rischio esclusione

L’eliminazione dell’obbligo di presentazione degli INTRA-2 sotto soglia crea un effetto collaterale. Un soggetto che effettua solo acquisti intra-UE potrebbe non trasmettere più modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi. L’art. 35, comma 7-bis, del DPR 633/1972 prevede comunicazioni finalizzate all’esclusione dal VIES in caso di mancata presentazione degli elenchi.

In questi casi non è detto che l’esclusione sia inevitabile. Il contribuente può documentare gli acquisti intracomunitari effettivamente svolti e spiegare che la mancata presentazione deriva dal mancato raggiungimento delle soglie. La documentazione può includere fatture, integrazioni, esterometro, LIPE, dichiarazione IVA e registrazioni contabili.

Il punto operativo è semplice: chi lavora con fornitori UE, ma non invia più INTRA-2, deve conservare una traccia ordinata delle operazioni. Serve per rispondere rapidamente a un’eventuale comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Se gli acquisti intra-UE di beni sono pari a € 1.500.000,00 nel trimestre, va presentato l’INTRA-2 bis?

No. Dal 25 febbraio 2026 l’obbligo mensile scatta solo se gli acquisti intracomunitari di beni raggiungono almeno € 2.000.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Gli INTRA-2 si possono ancora presentare trimestralmente?

No. Dal 2018 la periodicità trimestrale per INTRA-2 bis e INTRA-2 quater è stata eliminata. Sotto soglia non si presenta il modello.

La soglia degli acquisti di beni incide sui servizi ricevuti?

No. Gli acquisti di beni e i servizi ricevuti hanno soglie autonome. Per l’INTRA-2 quater resta la soglia trimestrale di € 100.000,00.

Le cessioni intra-UE hanno ancora periodicità trimestrale?

Sì, se il volume delle cessioni di beni o dei servizi resi non raggiunge € 50.000,00 nei trimestri rilevanti. In caso di raggiungimento della soglia, la periodicità diventa mensile.

Perché il Paese di origine è diverso dal Paese di provenienza?

Il Paese di provenienza indica da dove la merce è spedita. Il Paese di origine riguarda invece il luogo di produzione o di ultima trasformazione sostanziale. I due dati possono coincidere, ma non sempre.

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