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Deducibilità contributi previdenziali professionisti: guida completa 2025

29 Settembre, 2025

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Chi esercita attività libero-professionale con iscrizione obbligatoria a specifici Albi o Collegi professionali deve inevitabilmente fare i conti con la contribuzione previdenziale alle rispettive Casse di categoria. Questo obbligo contributivo – che si articola in diverse componenti – comporta rilevanti implicazioni sul piano della tassazione del reddito professionale, specie per quanto riguarda i benefici fiscali connessi alla deducibilità di tali versamenti.

L’analisi della disciplina vigente evidenzia come il trattamento fiscale vari sensibilmente in funzione della natura specifica del contributo versato e del regime contabile adottato dal professionista, richiedendo quindi un approccio differenziato nella valutazione degli effetti fiscali.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • I contributi previdenziali dei professionisti iscritti a casse di categoria sono deducibili integralmente dal reddito, secondo l’art. 99 del TUIR.
  • La deducibilità varia in funzione della tipologia di contributo (soggettivo, integrativo, maternità) e del regime fiscale adottato (ordinario, forfetario, associati o STP).
  • Nel regime forfetario, la deduzione dei contributi avviene prioritariamente nel quadro LM come unico onere deducibile di rilievo.
  • Sono deducibili solo i contributi obbligatori effettivamente versati nell’anno d’imposta, escluse sanzioni e interessi.
  • Per i versamenti effettuati per familiari a carico, è essenziale documentare la sostenuta della spesa da parte del dichiarante.
  • Conservare sempre documentazione dei versamenti: è richiesta in caso di controlli fiscali per distinguere tra contributi obbligatori e volontari.

Articolazione della contribuzione previdenziale professionale

Il sistema contributivo delle Casse professionali si sviluppa tradizionalmente su una struttura tripartita, come emerge dalla prassi consolidata delle varie Casse di categoria.

La contribuzione soggettiva costituisce la componente principale del sistema previdenziale, finalizzata alla formazione del montante individuale che determinerà l’entità del futuro trattamento pensionistico. Questo contributo viene calcolato applicando aliquote percentuali stabilite dai regolamenti di ciascuna Cassa sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF.

Il contributo integrativo rappresenta invece la quota destinata alla copertura dei costi gestionali della Cassa e si distingue per la sua natura particolare: può infatti essere addebitato in fattura al cliente finale, configurandosi come una rivalsa che, in linea generale, non grava economicamente sul professionista.

Completa il quadro la contribuzione di maternità, corrisposta in misura fissa determinata annualmente da ciascuna Cassa e finalizzata al finanziamento delle prestazioni assistenziali.

Determinazione della base imponibile contributiva

La base di calcolo per la contribuzione soggettiva si identifica con il reddito professionale effettivamente conseguito nell’anno di riferimento. Nella prassi applicativa, tuttavia, si registrano modalità operative differenziate a seconda del regime fiscale adottato dal professionista.

Per i soggetti in regime fiscale ordinario, la base imponibile viene desunta dal reddito risultante nel quadro RE della dichiarazione dei redditi (specificamente al rigo RE21, colonna 3), che rappresenta il reddito professionale al netto delle spese deducibili e ammortamenti.

I professionisti che hanno optato per il regime forfettario devono invece fare riferimento al reddito indicato nel quadro LM (rigo LM34), tenuto conto di eventuali perdite pregresse riportabili dal rigo LM37.

Nel caso di studi associati o società tra professionisti in forma di società di persone, il reddito rilevante è quello evidenziato nel quadro RH. Si consideri che per le Stp costituite in forma di Srl opera il principio della trasparenza previdenziale, per cui al reddito della società si aggiunge quello imputato per trasparenza al singolo socio professionista.

Disciplina fiscale della contribuzione obbligatoria

La normativa tributaria riconosce una deducibilità integrale dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito professionale, come stabilito dall’art. 99 del D.P.R. n. 917/1986. Questo principio trova conferma nella Circolare n. 23/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che ribadisce l’assenza di limiti quantitativi alla deducibilità.

Tuttavia, come spesso accade nella casistica fiscale, esistono alcune specificità che meritano particolare attenzione. La contribuzione notarile segue una disciplina peculiare, disciplinata dalla Risoluzione n. 66/2020/E, che prevede un trattamento differenziato rispetto alle altre categorie professionali.

Trattamento del contributo integrativo

Un aspetto spesso trascurato riguarda la corretta qualificazione fiscale del contributo integrativo. Come chiarito dall’Interpello n. 428/2022, il riaddebito ai clienti dell’imposta di bollo apposta sulle fatture (per operazioni fuori campo IVA superiori a 77,47 euro) si configura come componente del compenso professionale e concorre pertanto alla base imponibile contributiva.

La Cassa Forense, con delibera del 13 aprile 2024, ha confermato questo orientamento, uniformandosi alla prassi ministeriale consolidata. Tale interpretazione assume rilevanza nella determinazione dell’effettiva deducibilità del contributo integrativo, che rimane esclusa nella misura in cui risulti effettivamente addebitabile al committente.

Regime forfettario e deducibilità contributiva

I contribuenti che optano per il regime forfettario possono beneficiare della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori, seppur con alcune specificità procedurali. La deduzione opera ai sensi dell’art. 1, comma 64, della Legge 190/2014, che stabilisce la deducibilità “dal reddito determinato ai sensi del presente comma”.

Dal punto di vista operativo, è opportuno dare priorità alla deduzione dei contributi obbligatori nel quadro LM, dove trova spazio anche l’eventuale contribuzione alla Gestione Separata INPS. La contribuzione facoltativa, invece, trova collocazione esclusivamente nel quadro RP, con deduzione dal reddito complessivo.

Questa distinzione procedurale – che può apparire meramente formale – riveste invece significativa importanza pratica. Nel regime forfettario, infatti, i contributi previdenziali rappresentano sostanzialmente l’unico onere deducibile, diversamente dal regime ordinario che prevede una più ampia gamma di costi deducibili.

Aspetti operativi e criticità ricorrenti

Nell’esperienza applicativa si riscontrano talvolta difficoltà interpretative relative alla corretta imputazione temporale dei versamenti. La disciplina fiscale adotta il principio di cassa, per cui sono deducibili i contributi effettivamente versati nell’anno di imposta, indipendentemente dalla loro competenza temporale.

Questa regola assume particolare rilevanza in presenza di versamenti a conguaglio o di contributi riferiti ad annualità precedenti. Il professionista può dedurre integralmente tali importi nell’anno di effettivo pagamento, purché si tratti di contributi obbligatori e non di sanzioni o interessi moratori.

Un altro aspetto che merita attenzione riguarda la contribuzione versata per conto di familiari a carico. La normativa vigente consente la deducibilità anche di questi versamenti, purché risulti chiaramente la sostenuta della spesa da parte del dichiarante.

Controlli e verifiche amministrative

La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo alcune fattispecie particolari, richiedendo una documentazione puntuale dei versamenti effettuati. Nell’attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria pone particolare attenzione alla corretta distinzione tra contributi obbligatori e facoltativi, nonché alla verifica della effettiva sostenuta dell’onere da parte del contribuente.

È pertanto consigliabile conservare con cura tutta la documentazione relativa ai versamenti contributivi, incluse le ricevute di pagamento e le comunicazioni ufficiali delle Casse di previdenza. Tale documentazione risulta essenziale tanto in sede di controllo quanto per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi.

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