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Credito d’imposta 4.0: le tre comunicazioni obbligatorie per accedere all’agevolazione nel 2025

19 Maggio, 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 15 maggio 2025 l’atteso decreto direttoriale che disciplina il nuovo meccanismo di prenotazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. La novità più rilevante? L’introduzione di una procedura basata su tre diverse comunicazioni obbligatorie, con un rigoroso ordine cronologico che determinerà l’accesso al plafond di 2,2 miliardi di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 445-448). Il nuovo sistema si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la fine del 2025 sia stato perfezionato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il meccanismo di prenotazione e il plafond disponibile

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per il credito d’imposta 4.0, configurando una rilevante innovazione rispetto al previgente impianto normativo. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057 e seguenti della L. 178/2020 veniva riconosciuto automaticamente a tutte le imprese che perfezionavano investimenti agevolabili, senza alcun vincolo di plafond complessivo. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per converso, assume carattere pregiudiziale la “prenotazione” del beneficio mediante una articolata procedura di comunicazione, la cui priorità risulta cristallizzata in base all’ordine cronologico di trasmissione telematica.

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 definisce in modo analitico e tassativo la modulistica, le tempistiche e le procedure operative inerenti alla fruizione dell’agevolazione. Il modello di comunicazione dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – elemento di discontinuità rispetto al sistema precedente, in cui l’inoltro delle comunicazioni avveniva mediante i canali telematici direttamente gestiti dal Ministero. Il frontespizio del modello prevede l’indicazione dei dati identificativi del soggetto beneficiario e la tipologia di comunicazione, mentre la sezione successiva richiede l’inserimento analitico delle informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e il corrispondente importo del credito d’imposta.

Il credito prenotato rappresenta il limite massimo fruibile dal contribuente, ferma restando la circostanza che l’importo effettivamente spettante sarà determinato applicando il principio del minor valore tra quanto comunicato in fase di prenotazione e quanto effettivamente realizzato e documentato. L’eventuale esaurimento delle risorse stanziate non determina, ex se, il blocco dell’acquisizione delle comunicazioni: i soggetti istanti potranno comunque accedere al beneficio in caso di sopravvenuta disponibilità di risorse aggiuntive, nel rispetto rigoroso dell’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni preventive.

Le tre comunicazioni obbligatorie: preventiva, conferma e completamento

La procedura per accedere al credito d’imposta 4.0 nel periodo d’imposta 2025 si articola in tre distinte fasi procedimentali, ciascuna con tempistiche cogenti e formalità specifiche:

  1. Comunicazione preventiva: deve essere inoltrata telematicamente entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, con indicazione analitica dell’ammontare complessivo degli investimenti programmati e del correlato credito d’imposta che il soggetto istante intende prenotare. Tale documento assume carattere essenziale nell’architettura procedurale disegnata dal decreto, in quanto il relativo ordine cronologico di trasmissione determina la posizione nella graduatoria di accesso al plafond complessivo di risorse disponibili.
  2. Comunicazione con conferma dell’acconto: entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’invio della comunicazione preventiva, il soggetto economico è tenuto a trasmettere nuovamente il modello ministeriale, con integrazione dei dati relativi alla data e all’importo del pagamento afferente all’ultima quota dell’acconto necessario per il raggiungimento della soglia minima del 20% del costo di acquisizione. Tale adempimento risulta imprescindibile per attestare l’effettivo avvio dell’investimento e consolidare la prenotazione del credito.
  3. Comunicazione di completamento: deve essere trasmessa a conclusione degli investimenti agevolabili, nel rispetto di una duplice scadenza:
    • entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025
    • entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026

È necessario evidenziare che l’omessa o tardiva trasmissione anche di una sola delle suindicate comunicazioni determina, ipso facto, la decadenza dal diritto alla fruizione del credito d’imposta, senza possibilità di sanatoria o remissione in termini, a differenza di quanto previsto in passato per altre agevolazioni fiscali.

Il leasing e l’acconto del 20%: un aspetto da chiarire nel nuovo decreto

Un elemento di significativa criticità nella nuova disciplina concerne il versamento dell’acconto minimo del 20% nel caso di acquisizione di beni strumentali mediante contratto di locazione finanziaria. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, infatti, non contiene alcuna disposizione specifica in merito a tale fattispecie, generando incertezze applicative di non trascurabile rilevanza per gli operatori economici.

In assenza di indicazioni normative puntuali, appare ragionevole ritenere applicabile, in via analogica o interpretativa, quanto precisato dal Ministero nella FAQ n. 2.16 in materia di incentivi per la Transizione 5.0. In tale documento di prassi, infatti, viene chiarito che, in caso di leasing, la stipula del contratto di locazione finanziaria e il contestuale impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto, sono elementi sufficienti per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

Tale orientamento ministeriale, se esteso anche al credito d’imposta 4.0, comporterebbe l’importante conseguenza che non risulterebbe necessario aver materialmente versato l’acconto del 20% richiesto dal decreto quale presupposto per beneficiare dell’estensione temporale al 30 giugno 2026. Sarebbe quindi sufficiente la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore mediante la sottoscrizione dell’ordine di acquisto, a prescindere dall’entità del maxicanone eventualmente pattuito, anche se inferiore alla soglia del 20%.

Tale interpretazione, peraltro, risulterebbe coerente con la ratio della disciplina agevolativa e con le peculiarità strutturali del contratto di locazione finanziaria, nel quale l’obbligo di pagamento al fornitore grava direttamente sulla società di leasing e non sull’utilizzatore finale del bene.

Tempistiche e monitoraggio del credito prenotato

Il completamento del procedimento amministrativo di comunicazione non esaurisce, ex se, l’iter necessario per la concreta fruizione del beneficio fiscale. Il Decreto direttoriale delinea, infatti, un articolato sistema di trasmissione dati e monitoraggio delle risorse, che coinvolge sia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia l’Agenzia delle Entrate.

In particolare, è previsto che il MIMIT trasmetta all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese solare, l’elenco analitico dei soggetti istanti relativo al mese precedente, ordinato secondo il rigoroso criterio cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con indicazione puntuale dell’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Un aspetto di peculiare rilevanza, sotto il profilo della pianificazione finanziaria delle imprese, attiene ai tempi di effettiva fruibilità del credito. La disposizione ministeriale prevede che questo possa essere utilizzato in compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 solo a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia. Tale dilazione temporale, più estesa rispetto alla disciplina previgente, impone agli operatori economici un’attenta programmazione dei flussi finanziari, al fine di gestire in modo ottimale il timing degli investimenti e la correlata compensazione del credito.

Il monitoraggio dell’utilizzo del plafond complessivamente disponibile sarà oggetto di periodici aggiornamenti sul sito istituzionale del Ministero, consentendo alle imprese di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento nell’assorbimento delle risorse stanziate. Tale trasparenza informativa rappresenta un elemento qualificante del nuovo sistema, in quanto permette agli operatori di modulare le proprie scelte di investimento in funzione dell’effettiva possibilità di accedere al beneficio fiscale.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, è previsto che il MIMIT ne dia tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. In tale evenienza, le comunicazioni successivamente pervenute saranno comunque acquisite dal sistema informatico del GSE, ma con espressa indicazione che le stesse potranno dare luogo alla fruizione del credito d’imposta solo in caso di sopravvenuta disponibilità di risorse ulteriori, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni preventive.

Regole transitorie e disposizioni di coordinamento temporale

Il decreto direttoriale in esame reca anche disposizioni di diritto transitorio e norme di coordinamento con la disciplina previgente, al fine di garantire un’ordinata gestione del passaggio al nuovo regime. In particolare:

  • Per le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025), hanno già provveduto a comunicare investimenti mediante l’utilizzo del modello di cui all’allegato 1 al D.M. 24 aprile 2024, in relazione ad operazioni ricadenti nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 446, della L. 207/2024, siano esse comunicazioni preventive o di completamento, è prevista una specifica procedura di “trasmigrazione” al nuovo sistema. Tali soggetti potranno preservare l’ordine cronologico della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del nuovo decreto, provvedano a trasmettere il nuovo modello di comunicazione preventiva ovvero di completamento.
  • I soggetti economici che non ottemperano all’onere di adeguamento entro il predetto termine di 30 giorni saranno tenuti a ripresentare integralmente il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni procedurali, con conseguente perdita della priorità acquisita mediante la comunicazione preventiva inoltrata in conformità al “vecchio” decreto ministeriale.
  • Per gli investimenti in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2024, risulta già perfezionata la c.d. “prenotazione” – ossia verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il correlato pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 24 aprile 2024, con conseguente esclusione di tali fattispecie dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Tale complesso di norme transitorie presenta profili di particolare delicatezza sotto il profilo applicativo, richiedendo una puntuale verifica della situazione di ciascun investimento al fine di individuare correttamente la disciplina applicabile.

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Tabella riepilogativa degli adempimenti

Fase procedurale Termine perentorio Contenuto essenziale Adempimenti correlati Conseguenze dell’omissione
Comunicazione preventiva Entro il 31 gennaio 2026
  • Dati identificativi dell’impresa
  • Ammontare complessivo degli investimenti programmati
  • Importo del credito d’imposta prenotato
  • Trasmissione mediante servizi informatici GSE
  • Compilazione del frontespizio e della sezione dedicata agli investimenti
  • L’ordine cronologico di invio determina la posizione nella graduatoria di accesso al plafond
Impossibilità di accedere all’agevolazione
Comunicazione di conferma dell’acconto Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva
  • Medesimi dati della comunicazione preventiva
  • Data e importo del pagamento relativo all’ultima quota di acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione
In caso di acquisizione mediante leasing: è verosimilmente sufficiente la stipula del contratto e l’impegno assunto dalla società di leasing nei confronti del fornitore, indipendentemente dall’entità del canone anticipato (interpretazione estensiva della FAQ n. 2.16 per Transizione 5.0) Decadenza dal beneficio fiscale
Comunicazione di completamento
  • Entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati al 31 dicembre 2025
  • Entro il 31 luglio 2026 per investimenti ultimati al 30 giugno 2026
  •  Dati identificativi dell’impresa
  •  Importo degli investimenti effettivamente realizzati
  • Credito d’imposta maturato
  • Attestazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti
  • Indicazione analitica dei beni acquisiti e dei relativi costi
  • Eventuale documentazione comprovante l’interconnessione
Decadenza dal beneficio fiscale
Fruizione del credito d’imposta A decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate N/A
  • Utilizzo in compensazione mediante modello F24
  • Indicazione del credito effettivamente spettante nel limite di quanto prenotato
  • Monitoraggio periodico del plafond residuo sul sito del MIMIT
N/A

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