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Credito di imposta transizione 4.0: comunicazione GSE omessa tra vizi formali e sostanziali

23 Febbraio, 2026

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La risposta all’interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 risolve un nodo interpretativo che in molte imprese aveva creato non poca incertezza. Il tema è la gestione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 – riconosciuto dall’art. 1, comma 1057-bis, della L. 178/2020 – quando le comunicazioni obbligatorie al GSE risultano mancanti o, peggio, compilate in modo sbagliato. La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è chiara, ma le conseguenze variano – e anche di molto – a seconda del periodo in cui il credito è stato utilizzato in compensazione.

Il sistema delle comunicazioni previsto dal D.L. 39/2024

Con l’art. 6 del D.L. 39/2024, il legislatore ha introdotto un meccanismo a doppio binario per il monitoraggio dei crediti Transizione 4.0. Da un lato, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, occorre inviare una comunicazione preventiva al GSE con l’ammontare complessivo del progetto e la stima della fruizione. Dall’altro, una comunicazione di completamento va trasmessa una volta ultimato l’investimento.

Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024 il meccanismo è diverso: basta la sola comunicazione ex post, cioè dopo il completamento. Niente preventiva.

Questa distinzione – che a prima vista può sembrare un dettaglio – ha conseguenze operative rilevanti. La comunicazione preventiva non è un adempimento facoltativo per chi ha avviato l’investimento dopo il 30 marzo 2024: è un presupposto procedurale senza il quale il credito, pur maturato, non può essere legalmente utilizzato in compensazione.

Il caso esaminato nell’interpello

Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava un’impresa con investimenti il cui ordine risultava antecedente al 30 marzo 2024 ma la cui interconnessione era avvenuta entro il 31 dicembre 2024. In questo scenario, la società aveva utilizzato in compensazione le prime 2 quote annuali del credito, relative rispettivamente al mese di dicembre 2024 e a gennaio 2025.

Il problema era duplice. Primo: nessuna comunicazione preventiva al GSE era stata trasmessa (adempimento invece obbligatorio per quella tipologia di investimento). Secondo: la comunicazione di completamento inviata era errata nel contenuto – l’impresa aveva selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1.01.2023 e fino al 29.03.2024” anziché quella corretta, ovvero “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30.03.2024”.

Un errore che, nella prassi, non è poi così raro. Le interfacce telematiche per queste comunicazioni non sono sempre intuitive, e la distinzione tra le due opzioni potrebbe trarre in inganno chi non padroneggia la norma.

Comunicazione omessa: vizio formale, non sostanziale

Su questo punto la risposta all’interpello ribadisce una posizione già emersa in altri documenti di prassi – le risposte agli interpelli nn. 260/2024 (che aveva già riconosciuto la natura meramente formale dell’omessa comunicazione preventiva) e 69/2025 (che aveva confermato il principio in una fattispecie analoga) ne sono esempio. L’omessa comunicazione preventiva non fa venire meno il diritto al credito d’imposta Transizione 4.0, che nasce con l’effettuazione dell’investimento in presenza dei requisiti normativi. Non è quindi una causa di decadenza.

Ma – e qui sta il punto critico – la comunicazione è un presupposto procedurale indispensabile per poter fruire del credito in compensazione. La distinzione è sottile ma fondamentale: il credito “spetta”, ma non è ancora “utilizzabile”. Chi compensa senza aver adempiuto agli obblighi comunicativi lo fa in modo irregolare.

Quota gennaio 2025: violazione formale sanabile

Per la quota compensata nel mese di gennaio 2025 l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la situazione senza riversare il credito già utilizzato. Il percorso è quello previsto dall’art. 13, comma 4-ter, del D.Lgs. 471/1997 – disposizione introdotta dalla riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024.

Come funziona nella pratica? Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2025, l’impresa deve inviare nell’ordine corretto la comunicazione preventiva e quella di completamento. A questo si aggiunge il pagamento di una sanzione fissa pari a 250 euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. L’irregolarità commessa viene qualificata come violazione formale sanabile. Nessun obbligo di riversare il credito.

È opportuno notare che il rispetto della sequenza temporale delle comunicazioni è essenziale: prima preventiva, poi completamento. Invertire l’ordine o inviare solo una delle due renderebbe la regolarizzazione inefficace.

Quota dicembre 2024: credito non spettante con sanzione al 25%

La situazione è molto diversa per la quota compensata nel dicembre 2024. In quel caso il termine dichiarativo è già decorso, e quindi non è più possibile ricorrere alla procedura di sanatoria formale.

L’Agenzia qualifica la compensazione come utilizzo di credito non spettante ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs. 471/1997. La distinzione terminologica è essenziale: il credito “non spettante” è quello esistente ma non ancora utilizzabile (mancando il presupposto comunicativo), diverso dal credito “inesistente” che non è mai maturato, per il quale si applica invece la sanzione del 100-200%. Nel caso di specie si applica quindi la sanzione del 25% del credito utilizzato e scatta l’obbligo di riversare la somma compensata tramite modello F24, sezione Erario, codice tributo 6936 (specificamente istituito per il riversamento di questi crediti). A tutto questo si aggiungono gli interessi legali, calcolati dal giorno dell’indebita compensazione fino alla data di regolarizzazione.

Resta aperta, come specificato anche nell’interpello, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre la sanzione prima che intervengano atti di controllo.

Quota compensata Qualificazione Sanzione Obbligo di riversamento
Gennaio 2025 Violazione formale (art. 13, co. 4-ter, D.Lgs. 471/1997) 250 euro fissi (art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997) No
Dicembre 2024 Credito non spettante (art. 13, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) 25% del credito Sì – F24 cod. 6936
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La tempestività fa la differenza

Il chiarimento sistematico che emerge dalla risposta all’interpello è questo: l’omessa comunicazione preventiva non comporta la perdita definitiva dell’agevolazione, ma incide sulla legittimità della compensazione. La differenza tra le due quote – una sanabile, l’altra no – dipende esclusivamente dalla tempestività della regolarizzazione rispetto alle scadenze dichiarative.

Chi si trova in una situazione analoga farebbe bene a verificare subito in quale “finestra” temporale si collocano le singole quote utilizzate. Per quelle ancora regolarizzabili, i tempi stringono. Per quelle già scadute, il ravvedimento operoso rimane l’unica via per contenere il danno economico.

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