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Deducibilità contributi previdenziali forfettari

CPB 2024: Deducibilità contributi previdenziali forfettari

31 Luglio, 2025

Il quadro normativo che disciplina il concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari presenta, è vero, una complessità non trascurabile – soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2025 che ha definitivamente escluso questa categoria di soggetti dall’istituto a partire dal 2025. Tuttavia, per l’annualità 2024, rimane ferma e consolidata la possibilità per questi contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori dal reddito oggetto della proposta concordataria.

Architettura normativa e fondamenti della deducibilità

La disciplina della deducibilità dei contributi previdenziali per i forfettari trova il proprio perno nella storica previsione dell’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014. Tale disposizione ha sempre garantito la completa deducibilità dei contributi obbligatori versati nel periodo d’imposta, mantenendo la propria efficacia anche nell’ambito del concordato preventivo sperimentale applicato al solo 2024.

La questione, nella prassi operativa, si manifesta attraverso la compilazione del rigo LM35 del quadro LM, sezione dedicata per l’appunto ai “contributi previdenziali e assistenziali” versati in ottemperanza alle disposizioni di legge. Vi rientrano anche quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oltre a quelli versati per collaboratori non a carico quando il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa.

Chiarimenti dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni specifiche attraverso la FAQ n. 7 del 17 ottobre 2024, che fa espresso richiamo all’articolo 28 del D.Lgs. 13/2024 (ante abrogazione operata dall’articolo 7 del D.Lgs. 81/2025). Il principio enunciato dalla prassi amministrativa stabilisce che “Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014”, da cui deriva che il reddito proposto deve considerarsi al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

Tale orientamento trova ulteriore conferma nell’impianto dichiarativo predisposto dall’amministrazione stessa, attraverso la struttura del modello Redditi nella sezione riservata ai forfettari.

Meccanismi operativi nel modello dichiarativo

L’articolazione del quadro LM evidenzia come il rigo LM32 sia specificamente destinato ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. In questo campo va indicata la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare all’imposta sostitutiva agevolata (10% o 3% per i forfettari in regime “start-up”) che deriva dall’adesione al concordato e che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

Nel dettaglio, la compilazione del rigo LM32 richiede:

  • Colonna 1: reddito derivante dall’adesione al CPB, presente al rigo LM63 della dichiarazione dell’anno precedente
  • Colonna 2: reddito prodotto in regime forfettario dichiarato nell’anno d’imposta antecedente, indicato nel rigo LM34, colonna 3
  • Colonna 3: quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva, pari alla differenza fra i due importi precedenti

L’imposta sostitutiva così calcolata trova poi allocazione nel rigo LM39, colonna 1, qualora risulti barrata la relativa casella del rigo LM21, colonna 3.

Base imponibile concordataria e contributi

Il rigo LM33, colonna 1, accoglie invece il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, da assoggettare all’imposta sostitutiva “ordinaria” per i forfettari (15% o 5% per le neo-attività). Occorre evidenziare che, quando sia stato compilato il rigo LM32, tale importo corrisponde alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo.

Nella prassi applicativa si osserva frequentemente come i contribuenti che non si avvalgano dell’imposta sostitutiva ex articolo 31-bis del D.Lgs. 13/2024 debbano indicare direttamente nel rigo LM33 l’importo del reddito concordato presente al rigo LM63 del modello dell’anno precedente, senza necessità di compilare il rigo LM32.

Determinazione del reddito netto forfettario

Aspetti spesso trascurati nella gestione operativa riguardano la corretta determinazione della base imponibile per i forfettari aderenti al concordato. Il contribuente determina infatti il reddito da assoggettare all’imposizione sostitutiva assumendo il reddito concordato indicato al rigo LM33, anziché il reddito lordo “effettivo” del rigo LM34, colonna 3.

Quest’ultima voce include la mera sommatoria degli importi percepiti e assoggettati al regime forfettario, “filtrati” dal coefficiente di redditività previsto per ciascun codice di attività (colonna 5 dei righi da LM22 ad LM27), prescindendo dall’eventuale adesione al concordato preventivo.

Dopo l’indicazione dei contributi previdenziali obbligatori al rigo LM35, si procede alla compilazione del rigo LM36, che accoglie la differenza tra il reddito lordo (rigo LM34, colonna 3) e l’importo dei contributi stessi.

Specificità per gli aderenti al concordato

Le istruzioni ministeriali – come spesso accade in ambito tributario – forniscono indicazioni particolarmente precise per i contribuenti forfettari aderenti al CPB. L’importo da indicare nel rigo LM36 risulta dalla differenza tra:

  • il reddito oggetto della proposta di concordato (rigo LM33, colonna 1)
  • i contributi previdenziali (rigo LM35, colonna 2)

Tale meccanismo conferma, anche sul piano meramente dichiarativo, l’orientamento amministrativo già espresso nelle circolari di prassi, circa la piena deducibilità dei contributi previdenziali per i soggetti forfettari che hanno aderito alla proposta concordataria per il periodo d’imposta 2024.

Il sistema delineato garantisce dunque continuità con la disciplina generale della deducibilità contributiva, pur nell’ambito del particolare meccanismo di determinazione del reddito concordatario.

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