La gestione degli errori contabili rappresenta un aspetto delicato nel panorama fiscale italiano, soprattutto quando questi incidono sulla determinazione delle imposte. La recente Risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti sulla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, sia ai fini IRES che IRAP. In particolare, viene affrontato il caso di un’errata classificazione che ha comportato un’impropria imputazione temporale di componenti negativi di reddito. La novitĆ più significativa riguarda la possibilitĆ di correggere l’errore direttamente nell’esercizio in cui viene rilevato, evitando la presentazione di dichiarazioni integrative e semplificando notevolmente gli adempimenti per i contribuenti. Un intervento normativo che rappresenta un passo avanti nell’ottica della semplificazione fiscale, purchĆ© sussistano determinate condizioni, tra cui l’applicazione della derivazione rafforzata e la sottoposizione a revisione legale.
Il caso esaminato dal Fisco
L’interpello che ha dato origine alla Risposta n. 63/2025 ĆØ stato presentato da una societĆ a responsabilitĆ limitata che ha riscontrato un errore contabile nel bilancio 2022, relativo alla classificazione di costi per l’acquisto di automezzi. Tale errore ĆØ stato poi corretto nel bilancio dell’esercizio successivo, chiuso al 31 dicembre 2023.
La societĆ istante aveva erroneamente contabilizzato l’intero costo di acquisto di alcuni mezzi aziendali come spesa dell’esercizio 2022, anzichĆ© procedere alla loro capitalizzazione e al conseguente processo di ammortamento. Questo ha determinato un’errata qualificazione della natura del componente negativo di reddito, con immediati riflessi fiscali.
Il dubbio posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilitĆ di dare rilevanza fiscale a tale correzione direttamente nel periodo d’imposta 2023, evitando cosƬ la presentazione di una dichiarazione integrativa per il 2022.
La questione assumeva particolare rilevanza poichĆ© si trattava del primo esercizio in cui la societĆ era sottoposta a revisione legale, elemento che costituisce uno dei requisiti per l’applicazione delle semplificazioni introdotte dall’articolo 8 del D.L. n. 73/2022 (convertito dalla Legge n. 12/2022) e successivamente confermate dall’articolo 1, comma 273, della Legge n. 197/2022.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la portata del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, ĆØ necessario inquadrare il contesto normativo in cui si inserisce. La risposta fa riferimento a due disposizioni fondamentali:
- L’articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. n. 73/2022 e dall’articolo 1, comma 273, della Legge n. 197/2022, che disciplina la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES.
- L’articolo 8, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2022, che estende il medesimo trattamento anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Le modifiche apportate a queste disposizioni hanno introdotto una significativa semplificazione procedurale per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali e sono sottoposti a revisione legale dei conti. In particolare, ĆØ stata prevista la possibilitĆ di dare rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la correzione in bilancio, anzichĆ© dover necessariamente presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in cui l’errore era stato commesso.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nella Risposta n. 63/2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che sussistono le condizioni richieste dalla legge per attribuire rilevanza sul piano fiscale, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, alla correzione degli errori contabili effettuata dalla societĆ .
Il Fisco ha riconosciuto che l’errore contabile in questione ĆØ ascrivibile ad un’errata classificazione della posta contabile, che ha comportato, a sua volta, un’errata imputazione temporale del costo ai fini delle imposte dirette.
Richiamando la Circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, l’Agenzia sottolinea che “le qualificazioni attengono alla sostanziale individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, mentre le classificazioni costituiscono il passo successivo”. Nel caso specifico, l’errore nella classificazione ha determinato un’errata quantificazione dell’utile d’esercizio 2022, con conseguente impatto sulla determinazione del reddito imponibile.
Gli effetti pratici della correzione
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono particolarmente rilevanti sotto il profilo operativo. La societĆ , nel periodo d’imposta 2023, dovrĆ :
- Effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile IRES pari all’importo dei costi erroneamente dedotti nel 2022 (l’intero costo di acquisto degli automezzi);
- Contestualmente, potrĆ dedurre nel 2023 la quota di ammortamento non dedotta nel 2022, nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (2022).
Un aspetto particolarmente interessante riguarda anche il meccanismo di deduzione degli interessi passivi, disciplinato dall’articolo 96 del TUIR. L’Agenzia precisa che i componenti reddituali rilevanti a seguito della correzione dell’errore concorreranno alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) nell’anno in cui viene eseguita la correzione (2023).
Tuttavia, la societĆ dovrĆ tener conto del quantum dei costi che hanno ridotto il ROL 2022, operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito al 2023, sempre che il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL 2022.
Implicazioni ai fini IRAP
La risposta dell’Agenzia fornisce chiarimenti specifici anche in merito agli effetti della correzione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Per il periodo d’imposta 2023, la correzione dell’errore contabile riferito al 2022 comporterĆ :
- Una variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi erroneamente dedotti nel 2022;
- Una variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell’ammortamento degli automezzi relativa al 2022, rilevante ai fini della determinazione del costo della produzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997.
Questo approccio garantisce che, alla fine, la base imponibile IRAP rifletta correttamente l’effettivo valore della produzione generato dall’impresa.
La finalitĆ di semplificazione
Un elemento che emerge con chiarezza dalla risposta dell’Agenzia ĆØ la valorizzazione della finalitĆ di semplificazione che ha ispirato le modifiche normative.
Come ricordato nel documento, lo scopo delle modifiche introdotte dall’articolo 8, commi 1, lettera b) e 1-bis, del D.L. n. 73/2022, risiede nella volontĆ del legislatore fiscale di semplificare gli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformitĆ ai principi contabili.
La semplificazione consiste nell’evitare alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata, eliminando i connessi oneri di adempimento.
Condizioni di applicabilitĆ della semplificazione
Ć importante sottolineare che la semplificazione introdotta dalla normativa e confermata dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate si applica solo in presenza di determinate condizioni:
- Il soggetto deve applicare il principio della “derivazione rafforzata”, che riguarda i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali (OIC).
- Il soggetto deve essere sottoposto a revisione legale dei conti. Nel caso esaminato, si trattava proprio del primo esercizio in cui la societĆ era sottoposta a tale revisione.
- La correzione dell’errore deve essere effettuata in conformitĆ ai principi contabili di riferimento (nel caso specifico, l’OIC 29).
La normativa si applica sia agli errori qualificati come “rilevanti” sia a quelli “non rilevanti” secondo i principi contabili, purchĆ© siano soddisfatte le condizioni sopra indicate.
In sintesi
IN SINTESI Qual ĆØ il tema principale della Risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate? La risposta affronta la rilevanza fiscale della correzione di errori contabili ai fini IRES e IRAP, con particolare riferimento alla possibilitĆ di correggere lāerrore direttamente nellāesercizio in cui viene rilevato, senza necessitĆ di dichiarazioni integrative. Qual ĆØ il caso specifico analizzato? Una societĆ a responsabilitĆ limitata ha erroneamente classificato nel bilancio 2022 il costo di acquisto di automezzi come spesa anzichĆ© come bene ammortizzabile. Lāerrore ĆØ stato corretto nel bilancio 2023, e la societĆ ha chiesto se la correzione potesse avere rilevanza fiscale senza necessitĆ di dichiarazione integrativa per il 2022. Quali sono le basi normative di riferimento? La risposta dellāAgenzia si basa sullāarticolo 83 del TUIR e sullāarticolo 8 del D.L. n. 73/2022, i quali disciplinano la possibilitĆ di correggere errori contabili direttamente nellāanno della rilevazione, semplificando gli adempimenti per i contribuenti sottoposti a revisione legale. Qual ĆØ la posizione dellāAgenzia delle Entrate? LāAgenzia conferma che lāerrore contabile, essendo unāerrata classificazione con impatto sulla determinazione del reddito, può essere corretto nel 2023 con effetti fiscali immediati, purchĆ© siano rispettate le condizioni normative previste. Quali sono gli effetti pratici della correzione? La societĆ dovrĆ operare una variazione in aumento del reddito imponibile IRES 2023 per il costo erroneamente dedotto nel 2022 e, contestualmente, potrĆ dedurre la quota di ammortamento spettante. Ai fini IRAP, si dovrĆ adeguare il valore della produzione con una variazione in aumento e una corrispondente variazione in diminuzione per lāammortamento. Qual ĆØ la finalitĆ della normativa? Lāobiettivo principale ĆØ la semplificazione degli adempimenti fiscali, evitando la necessitĆ di presentare dichiarazioni integrative per errori contabili corretti in conformitĆ ai principi contabili, a patto che lāimpresa applichi la derivazione rafforzata e sia sottoposta a revisione legale. |