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Correzione dell’adesione errata al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025: valida la dichiarazione correttiva nei termini

3 Giugno, 2025

Un recente chiarimento della Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha definitivamente fugato i dubbi sulla possibilità di rimediare agli errori nell’adesione al CPB. La risposta a interpello n. 908/62/2025 conferma quello che molti professionisti già sapevano, ma che alcuni contribuenti temevano non fosse sufficiente: l’errore nella compilazione del Modello Redditi si può correggere fino al termine ordinario di presentazione.

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Il quadro normativo di riferimento

La questione, in realtà, non dovrebbe nemmeno porsi – almeno secondo l’Agenzia delle Entrate. L’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998 è chiaro: la dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni, anche quando questi incidono sull’imponibile. E l’adesione al Concordato Preventivo Biennale rientra certamente in questa categoria.

Nella prassi professionale si osserva come questa possibilità venga spesso sottovalutata dai contribuenti, che si trovano poi a vivere mesi di ansia inutile. Come è accaduto alla società protagonista del caso esaminato dalla Direzione Regionale friulana.

La vicenda: quando l’errore genera panico

Una società di capitali, nel presentare il Modello Redditi SC 2024 (anno d’imposta 2023), aveva barrato per errore la casella P10 del Quadro P. Un gesto apparentemente semplice, ma che comportava l’adesione al CPB – decisione presa contro la volontà dei soci.

L’errore viene scoperto immediatamente. Il giorno successivo alla presentazione (avvenuta il 28 ottobre 2024), la società invia una dichiarazione correttiva nei termini, smarcando la casella incriminata. Tutto regolare, tutto nei tempi – il termine del 31 ottobre 2024 viene rispettato.

Eppure, la società non si sente tranquilla. E qui emerge un aspetto interessante: nell’esperienza applicativa si constata come i contribuenti, di fronte a normative nuove o poco consolidate, preferiscano sempre ottenere conferme ufficiali piuttosto che affidarsi alla sola interpretazione dei propri consulenti.

La posizione dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi, dichiara l’interpello inammissibile. Non per cattiveria, ma perché – secondo la logica amministrativa – non sussiste alcuna condizione oggettiva di incertezza normativa. La materia è già disciplinata da istruzioni, prassi e risoluzioni precedenti.

In particolare, l’amministrazione richiama:

  • Le istruzioni al Modello Redditi SC 2024, che prevedono espressamente la possibilità di rettificare tramite nuova dichiarazione “correttiva nei termini”;
  • La Risoluzione n. 325/E del 2002, secondo cui la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente è sempre legittima se operata prima della scadenza;
  • La Circolare n. 55/2001, che chiarisce come la dichiarazione rettificativa presentata nei termini non dia luogo ad alcuna sanzione amministrativa.

Il supporto della giurisprudenza

La società aveva anche richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, in particolare l’Ordinanza n. 13408/2024 della Quinta Sezione. Secondo i giudici di legittimità, le dichiarazioni fiscali – in quanto “dichiarazioni di scienza” – sono sempre emendabili quando l’errore comporti un aggravio tributario contrario al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

Un principio che, nella casistica comune, trova frequente applicazione. Si pensi ai casi in cui il contribuente dimentica di indicare oneri deducibili o detrazioni spettanti: la correzione è sempre ammessa, purché nei termini.

Precedenti amministrativi e casi analoghi

È interessante notare come la Circolare n. 18/E del 2024 avesse già trattato il caso opposto: il contribuente che prima presenta la dichiarazione senza aderire al CPB, poi si ravvede e invia una correttiva barrando la casella per aderire al concordato. Anche in quel caso, nessun problema – sempre che si rispetti il termine del 31 ottobre.

Questo precedente, nella prassi, avrebbe dovuto già tranquillizzare i professionisti del settore. Ma è comprensibile come, di fronte a una normativa relativamente nuova come quella del CPB, si preferisca procedere con maggiore cautela.

Le novità per il biennio 2025-2026

Per il futuro, la situazione sarà diversa. Il nuovo CPB 2025-2026 prevede un modello autonomo, da presentare entro il 30 settembre 2025. Questo modello, diversamente dalla precedente casella nel Modello Redditi, consente espressamente la revoca dell’adesione.

Si tratta di un’evoluzione significativa: il contribuente che dovesse commettere lo stesso errore potrà rimediare con maggiore tranquillità, utilizzando il modello di revoca sempre entro il 30 settembre. Non dovrà più affidarsi alla sola dichiarazione correttiva, né vivere mesi di incertezza.

Aspetti procedurali e tempistiche

È opportuno notare come, nel caso esaminato, la tempistica sia stata rispettata perfettamente. La dichiarazione originaria del 28 ottobre, corretta il giorno successivo, dimostra come sia possibile intervenire anche a ridosso della scadenza.

La seconda dichiarazione sostituisce integralmente la prima – questo è un principio consolidato nella prassi amministrativa. Non si tratta di una “pezza” applicata sull’originale, ma di una nuova dichiarazione completa che tiene conto della reale volontà del contribuente.

Profili sanzionatori e tutele

L’assenza di profili sanzionatori, confermata dalla Circolare n. 55/2001, rappresenta un elemento di garanzia importante. Il contribuente che si è accorto tempestivamente dell’errore non deve temere conseguenze punitive, purché agisca nei termini di legge.

Questo aspetto si rivela particolarmente significativo considerando che l’adesione al CPB comporta vincoli pluriennali. Un errore nella compilazione, se non correggibile, potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti per tutta la durata del concordato.

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