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Correttivo Omnibus 2026: cosa cambia per accertamento, CPB e TCF

Correttivo Omnibus 2026: cosa cambia per accertamento, CPB e TCF

11 Agosto, 2026

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Il correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026, chiude la stagione dei decreti integrativi e correttivi della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il testo, salito da 28 a 37 articoli dopo l’esame parlamentare, tocca auto aziendali, accertamento, concordato preventivo biennale e certificazione del Tax Control Framework. Alla data di questo articolo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: quello che segue è quindi descritto al condizionale, perché diventerà diritto vigente solo con la pubblicazione e secondo le decorrenze del testo definitivo.

Approvato non vuol dire in vigore: come leggere il decreto adesso

Il percorso è noto: approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 con 28 articoli, trasmissione alle Camere come atto del Governo, parere favorevole con osservazioni delle Commissioni Finanze, recepimento delle osservazioni e approvazione definitiva il 4 agosto 2026 nella versione a 37 articoli. Manca l’ultimo passaggio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è quello che conta.

La conseguenza operativa è semplice e va detta ai clienti prima di ogni altra cosa: fino alla pubblicazione nessun adempimento va anticipato sulla base di questo testo, e ogni scelta che dipende dalle nuove regole (rinnovo del concordato, sanatoria delle annualità pregresse, riassegnazione di un’auto aziendale) va programmata ma non perfezionata. Il numero e la data del decreto, la numerazione definitiva degli articoli e soprattutto le norme di decorrenza si leggono solo sul testo pubblicato.

Auto aziendali: la tassazione resta legata all’alimentazione, ma pesa l’anzianità

Il decreto confermerebbe l’impianto della legge di Bilancio 2025 per i fringe benefit sulle auto in uso promiscuo, disciplinati dall’art. 51, comma 4, del Tuir: coefficienti fermi al 10% per le elettriche, al 20% per le ibride plug-in e al 50% per le altre motorizzazioni, applicati al costo chilometrico ACI convenzionale per 15.000 km annui.

Si aggiungerebbero due correttivi in aumento. Il valore imponibile crescerebbe del 50% per i veicoli che hanno superato i cinque anni dalla prima immatricolazione, con la maggiorazione che segue il veicolo anche in caso di riassegnazione a un nuovo dipendente. Salirebbe invece del 5% quando l’auto monta accessori non compresi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente.

Il punto che sfugge nella lettura frettolosa è quali veicoli colpisca davvero la maggiorazione nel breve periodo. Le auto immatricolate dal 2025 in poi, quelle cui si applicano i coefficienti 10-20-50, raggiungeranno i cinque anni solo a partire dal 2030. Nel 2026 e nel 2027 l’aumento del 50% ricadrebbe quindi quasi per intero sul parco più vecchio, quello ancora assoggettato alle percentuali basate sulle emissioni di CO2.

Esempio pratico. Ferramenta Bruzzone Srl ha assegnato nel 2020 a un dipendente un’auto immatricolata nello stesso anno, con emissioni comprese tra 61 e 160 g/km: si applica il coefficiente del 30% previsto dal regime anteriore alla legge di Bilancio 2025. Con un costo ACI convenzionale di 6.000 euro annui per 15.000 km, il fringe benefit vale oggi 1.800 euro. Superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, la maggiorazione porterebbe l’imponibile a 2.700 euro (1.800 x 1,5): 900 euro in più di reddito tassato in busta paga, senza che nulla sia cambiato nell’uso del veicolo.

Resterebbero salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza diritto al rimborso di quanto già versato. Per i veicoli in regime transitorio, quelli assegnati negli anni scorsi e quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025, continuerebbero ad applicarsi le percentuali legate alla CO2, con l’aggiunta della maggiorazione una volta superata la soglia dei cinque anni. Vale la pena rifare i conti sulle flotte più datate prima del rinnovo dei contratti di assegnazione.

Il raccordo con il nuovo Tuir applicabile dal 2027

Il decreto coordinerebbe le norme fiscali vigenti con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il 4 luglio, ma applicabile alle disposizioni sostanziali dal 1° gennaio 2027, quando sostituirà il D.P.R. n. 917/1986.

Qui si annida un problema pratico. Secondo i primi commenti sul testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, alcune disposizioni continuerebbero a richiamare il vecchio Tuir, lasciando il coordinamento incompleto. Per il professionista significa che, nella fase di prima applicazione, ogni rinvio normativo andrà letto due volte: una sul testo storico e una sulla corrispondente collocazione nel nuovo Testo unico. Una tabella di conversione degli articoli, costruita sui riferimenti che si usano più spesso, è un investimento che si ripaga già nella campagna dichiarativa 2027.

Certificazione TCF: il termine slitterebbe al 31 dicembre 2026

Il termine per ottenere la certificazione del Tax Control Framework passerebbe dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 per i soggetti che hanno presentato domanda di accesso alla cooperative compliance nel 2024 e nel 2025. La proroga recepisce una richiesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, motivata dai tempi dei percorsi formativi e degli esami necessari per l’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, concentrati nei mesi estivi.

Chi aderisce al regime potrebbe inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate anche i rischi fiscali riferiti a periodi d’imposta anteriori all’opzione, con accesso alla riduzione sanzionatoria e alla rateazione. È l’apertura di maggior peso del capitolo: consente di portare dentro il perimetro collaborativo posizioni pregresse che, fino a oggi, restavano fuori e continuavano a produrre rischio. Anche in questo caso, però, il beneficio dipende dalla decorrenza fissata dal testo pubblicato, e la comunicazione non va inviata prima.

Perdite estere definitive e partecipazioni black list

Sul fronte internazionale, l’ambito della disciplina delle perdite estere definitive si amplierebbe, includendo le perdite maturate da società residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che garantiscano un adeguato scambio di informazioni, in presenza di un rapporto partecipativo qualificato con il soggetto italiano. Per il calcolo della soglia rileverebbero anche le partecipazioni indirette, con l’effetto di demoltiplicazione lungo la catena societaria: un dettaglio che può spostare l’esito nelle strutture a più livelli e che va verificato sul testo definitivo prima di impostare il riporto.

Aumenterebbe invece il costo dell’affrancamento delle partecipazioni in territori a fiscalità privilegiata: per i titoli non negoziati in mercati regolamentati emessi da soggetti black list l’imposta sostitutiva salirebbe al 36%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 21%, con esclusione della rateazione per questa componente. È un aggravio che cambia la convenienza dei riallineamenti già programmati e che merita un ricalcolo prima di qualsiasi decisione.

Accertamento più garantista su ristretta base e antieconomicità

Il capitolo accertamento è quello di maggiore interesse per chi assiste il contribuente in verifica. Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opererebbe solo a fronte di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure di componenti negativi inesistenti, accertati con elementi certi e precisi. Cade quindi l’automatismo che la giurisprudenza aveva costruito negli anni sulla sola ristrettezza della compagine.

Esempio pratico. Edilizia Conti Srl, con due soci al 50% ciascuno, subisce una verifica che accerta ricavi non contabilizzati per 60.000 euro. Solo in una situazione di questo tipo l’Ufficio potrebbe presumere la distribuzione ai soci, per 30.000 euro ciascuno, e resterebbe comunque ferma la facoltà del socio di fornire la prova contraria. Un generico scostamento contabile, o una ripresa fondata su costi indeducibili ma effettivamente sostenuti, non basterebbe più a sostenere l’accertamento ai soci.

Cambierebbe anche la contestazione per antieconomicità. La sola differenza tra corrispettivo praticato e valore normale non sarebbe più sufficiente a giustificare la rettifica: servirebbero ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, oppure una difformità manifesta e rilevante rispetto al valore normale del bene o del servizio.

Sui componenti negativi a efficacia pluriennale (quote di ammortamento, spese pluriennali) il termine di accertamento decorrerebbe dalla dichiarazione del periodo d’imposta di prima deduzione della quota. È la presa di posizione che ribalta l’orientamento più oneroso per il contribuente, quello che consentiva di sindacare il presupposto della deduzione a ogni singola annualità di rilevazione.

Una cautela, però, è d’obbligo, ed è quella che espone di più chi imposta oggi una difesa. Il valore di queste norme sui rapporti in corso dipende interamente dal regime di decorrenza: se si tratti di disposizioni applicabili agli atti notificati dopo l’entrata in vigore, ai periodi d’imposta successivi o, in quanto ricognitive, anche ai contenziosi pendenti, è questione che si chiude leggendo il testo pubblicato. Fino ad allora nessun ricorso va costruito sul solo comunicato del Consiglio dei Ministri.

Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato preventivo biennale

La misura di maggiore impatto pratico è il ritorno del ravvedimento speciale, riservato ai soggetti ISA che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. La sanatoria coprirebbe le annualità dal 2020 al 2023.

Il meccanismo è quello già sperimentato: la base imponibile da regolarizzare viene maggiorata in misura decrescente rispetto al punteggio ISA e su di essa si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, con un prelievo separato ai fini IRAP. Chi ha punteggi alti paga meno, chi li ha bassi paga di più.

Punteggio ISA Imposta sostitutiva sui redditi Imposta sostitutiva IRAP
Pari o superiore a 8 10% 3,9%
Da 6 a 8 12% 3,9%
Inferiore a 6 15% 3,9%

Per le annualità 2020 e 2021, segnate dall’emergenza pandemica, l’imposta si ridurrebbe di un ulteriore 30%. Il versamento minimo non potrebbe comunque scendere sotto 1.000 euro per ciascuna annualità, e il pagamento andrebbe eseguito in unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili, in una finestra collocata nei primi mesi del 2027.

Esempio pratico. Lo studio tecnico di Paolo Neri, punteggio ISA 7 e quindi aliquota del 12%, regolarizza il periodo d’imposta 2021. Ipotizzando una base da regolarizzare, già maggiorata secondo il punteggio, pari a 25.000 euro, l’imposta sostitutiva ordinaria sarebbe di 3.000 euro (25.000 x 12%). Con la riduzione del 30% riservata al 2021 l’importo scende a 2.100 euro, sopra la soglia minima di 1.000 euro. A questo si aggiungerebbe l’imposta sostitutiva IRAP del 3,9% calcolata sulla corrispondente base del valore della produzione, quando dovuta.

Il conto va fatto annualità per annualità, e non è detto che convenga su tutte: con basi ridotte il minimo di 1.000 euro può rendere la sanatoria più cara del rischio che copre, mentre su annualità con rilievi già emersi o con posizioni fragili il costo è quasi sempre inferiore a quello di un accertamento.

Al ravvedimento si affiancherebbero altri incentivi al rinnovo: la rateazione senza interessi, l’innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi, la revisione delle cause di decadenza dal concordato e la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni, con conseguente ricalcolo del reddito concordato e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Un avvertimento sui tempi: l’accesso alla sanatoria presuppone il rinnovo dell’adesione al CPB per il 2026-2027, che va perfezionato entro il termine previsto per il nuovo biennio. Prima di programmare il lavoro sulle annualità pregresse conviene verificare la scadenza effettiva, che è stata oggetto di ipotesi di proroga, perché senza adesione tempestiva il ravvedimento non è utilizzabile.

Corrispettivi elettronici e incassi POS: una tolleranza del 5%

Chiude il quadro l’introduzione di una soglia di tolleranza del 5% nella verifica di corrispondenza tra gli importi certificati con i documenti commerciali e quelli transitati dagli strumenti di pagamento elettronico. La misura eviterebbe la contestazione automatica per gli scostamenti di modesta entità emersi con l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e POS, tipicamente dovuti a mance, storni, incassi differiti e resi.

Attenzione a non leggerla come una franchigia: la tolleranza riguarda il controllo di coerenza tra i due flussi di dati, non la corretta certificazione dei corrispettivi, che resta dovuta per l’intero. Le procedure interne dei clienti con molte casse vanno comunque tenute in ordine.

Il quadro d’insieme e cosa fare in studio

Intervento Cosa cambierebbe Effetto per lo studio
Fringe benefit auto +50% oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione, +5% per accessori fuori tabelle ACI Ricalcolo sulle flotte più datate prima dei rinnovi di assegnazione
Certificazione TCF Termine dal 30 settembre al 31 dicembre 2026; rischi pregressi comunicabili Riprogrammazione di certificazioni e comunicazioni
Accertamento Limiti a ristretta base e antieconomicità, decorrenza dei termini sui pluriennali Verifica delle decorrenze prima di impostare le difese
Ravvedimento CPB Annualità 2020-2023 per chi rinnova il concordato 2026-2027 Analisi di convenienza per singola annualità
Corrispettivi e POS Tolleranza del 5% nel raffronto tra scontrini e incassi elettronici Minor rischio sanzionatorio sugli scostamenti minori

Il testo definitivo del correttivo Omnibus resta in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quella data decorreranno i termini di efficacia delle singole disposizioni, secondo i rispettivi regimi transitori. Nel frattempo il lavoro utile è quello di preparazione: censire i veicoli aziendali prossimi ai cinque anni, individuare i clienti che hanno aderito al primo biennio di concordato e quantificare il costo della sanatoria per ciascuna annualità, mettere in agenda le certificazioni TCF. Quando il decreto sarà pubblicato le scadenze arriveranno tutte insieme, e i conti conviene averli già fatti.

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