Entro il 30 giugno 2026 le ASD e le SSD – e più in generale tutti gli enti non profit e le imprese – che nel corso del 2025 hanno ricevuto erogazioni pubbliche per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro devono pubblicare le relative informazioni in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129. La verifica va fatta in base al criterio di cassa – contano le somme effettivamente incassate nel 2025, non quelle deliberate – e la soglia si calcola sommando tutte le erogazioni ricevute da enti pubblici diversi. Le modalità di pubblicazione differiscono a seconda del soggetto: nota integrativa per le SSD che redigono il bilancio ordinario, sito internet o portale digitale accessibile per le ASD e per i soggetti non tenuti alla nota integrativa. Chi non adempie rischia una sanzione dell’1% sugli importi ricevuti (minimo 2.000 euro) e, nei casi più gravi, la restituzione integrale dei contributi.
Il criterio da utilizzare è quello dell’incasso
Entro il 30 giugno 2026 associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e, più in generale, enti non profit e imprese che hanno ricevuto erogazioni pubbliche nel 2025 devono verificare se scatta l’obbligo di pubblicazione previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129.
L’adempimento riguarda le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell’esercizio precedente da pubbliche amministrazioni o soggetti equiparati.
Attenzione alla soglia. La verifica deve essere fatta sul totale annuo degli apporti pubblici ricevuti. L’obbligo di pubblicazione sussiste quando l’importo complessivo raggiunge o supera € 10.000: la norma esclude espressamente l’adempimento solo per importi inferiori a tale limite.
Il presupposto non è la semplice delibera del contributo, né l’assegnazione formale del beneficio, ma l’effettivo incasso o l’effettiva attribuzione del vantaggio nel corso del 2025.
Questo significa che un contributo deliberato nel 2024 ma incassato nel 2025 rientra nell’adempimento 2026, mentre un contributo deliberato nel 2025 ma non ancora erogato non deve essere indicato per tale annualità.
Il criterio di cassa è particolarmente importante per le ASD e per gli enti che ricevono contributi pubblici deliberati in un esercizio e materialmente liquidati in un anno successivo.
Quali somme devono essere pubblicate
Devono essere considerate le erogazioni pubbliche che hanno natura di vantaggio economico non generale e che non rappresentano un corrispettivo, una retribuzione o un risarcimento.
Rientrano, in particolare:
- contributi o aiuti in denaro
- contributi o aiuti in natura
- sovvenzioni
- sussidi
- vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati
- contributi ricevuti per specifiche attività sportive, tornei, manifestazioni o progetti istituzionali
Non tutte le somme ricevute da enti pubblici sono però soggette all’obbligo. Restano fuori le somme aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Per esempio, se una ASD riceve un pagamento da un Comune come corrispettivo per una prestazione resa o nell’ambito di un rapporto contrattuale, tale importo non deve essere computato. Diverso è il caso del contributo riconosciuto per sostenere una specifica attività sportiva, l’organizzazione di un torneo, un progetto o un’iniziativa istituzionale: in questi casi il vantaggio economico conserva natura agevolativa o sovvenzionale e va considerato ai fini della soglia.
La soglia di € 10.000 va calcolata in modo cumulativo
L’obbligo di pubblicazione non va verificato sulla singola erogazione, ma sul totale degli apporti pubblici ricevuti nel corso del 2025.
Di conseguenza, più contributi di importo unitario inferiore alla soglia, se complessivamente raggiungono o superano € 10.000, fanno scattare l’obbligo.
Esempio pratico. Una ASD riceve nel 2025 tre contributi pubblici: € 4.000 dal Comune, € 3.500 dalla Regione e € 2.800 da un altro ente pubblico. Nessuna erogazione supera singolarmente € 10.000, ma il totale è pari a € 10.300. L’obbligo di pubblicazione è applicabile.
Modalità diverse per ASD e SSD
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Le ASD devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico. In mancanza di un sito, è possibile utilizzare un analogo portale digitale – come una pagina Facebook o il sito della rete associativa di appartenenza – purché la pubblicazione sia effettivamente accessibile e rintracciabile, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019.
Società sportive dilettantistiche (SSD)
Le SSD si distinguono in tre situazioni:
- Le SSD che redigono il bilancio in forma ordinaria devono inserire l’informativa nella nota integrativa, in una sezione dedicata, e depositarla al Registro delle imprese.
- Le SSD che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) possono assolvere l’obbligo con la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet o sul portale dell’associazione di categoria.
- Le SSD non tenute alla nota integrativa devono pubblicare i dati sul sito internet o su portali digitali accessibili al pubblico.
Il prospetto operativo da utilizzare
Il prospetto deve contenere, per ogni singolo rapporto giuridico, i seguenti dati minimi:
- denominazione e codice fiscale dell’ASD o SSD beneficiaria
- denominazione dell’ente pubblico erogante
- tipologia e causale del contributo (riferita al singolo rapporto giuridico)
- importo incassato
- data di ricezione
| Beneficiario (denominazione e CF) | Ente pubblico erogante | Tipologia / causale | Importo incassato | Data ricezione |
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| Totale contributi pubblici ricevuti nel 2025 | € | |||
Il nodo degli aiuti presenti nel Registro Nazionale Aiuti
Un’attenzione particolare va posta agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Per questi aiuti, la corretta e integrale registrazione nel RNA sostituisce l’obbligo di pubblicazione a carico del beneficiario: non è necessaria alcuna ulteriore pubblicazione autonoma sul sito o nella nota integrativa.
Sul piano operativo, è però indispensabile verificare caso per caso che il beneficio risulti effettivamente e integralmente registrato nel RNA prima di considerare assolto l’adempimento. Una registrazione parziale o in corso non è sufficiente.
Le sanzioni
L’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di € 2.000, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di provvedere alla pubblicazione omessa.
Se, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto non provvede agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria, scatta la restituzione integrale del beneficio ricevuto ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalla pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio o, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Il rischio principale è trattare l’adempimento come una semplice formalità, quando invece richiede una classificazione contabile e giuridica corretta delle somme ricevute. Una pubblicazione incompleta, o fondata su dati di competenza anziché su dati di cassa, può non essere sufficiente a evitare contestazioni.
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