Il decreto ministeriale 7 agosto 2025, operativo dal 25 dicembre scorso, ha ridisegnato il Conto termico ben oltre l’aggiornamento delle voci incentivabili. La vera novità, quella che molti ancora non hanno colto fino in fondo, sta nell’introduzione di un filtro selettivo basato sulla posizione fiscale e contributiva del richiedente. Non basta più presentare un progetto tecnicamente valido: chi chiede il contributo deve dimostrare una condotta irreprensibile anche sul versante previdenziale e tributario.
L’articolo 12 del decreto lo dice chiaramente, richiamando gli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Il GSE – Gestore dei servizi energetici – viene di fatto equiparato a una stazione appaltante, con tutto ciò che ne consegue in termini di verifica preventiva. Chi ha pendenze serie con il fisco o con gli enti previdenziali si trova fuori dai giochi, anche se l’intervento rispetta tutti i parametri tecnici previsti.
Un cambio di prospettiva rispetto alla normativa precedente
Fino a oggi il Conto termico non poneva vincoli di questo tipo. Si valutava l’opera, si verificavano i requisiti energetici, si erogava l’incentivo. La posizione fiscale del beneficiario rimaneva fuori dal perimetro di controllo, salvo verifiche ex post legate ad altre normative. Ora invece la regolarità diventa presupposto di accesso, una condizione da soddisfare prima ancora di presentare domanda.
E qui emerge un punto delicato: non conta se la contestazione sia ancora sub iudice o se il contribuente stia già discutendo il debito davanti alla commissione tributaria. L’esistenza della violazione è sufficiente a far scattare l’esclusione, a meno che il soggetto non abbia già saldato tutto – imposte, sanzioni, interessi compresi – oppure abbia assunto un impegno formale e vincolante all’estinzione. Una semplice rateizzazione in corso, se non accompagnata da un atto giuridicamente strutturato, potrebbe non bastare.
Quando una violazione si considera grave
Il decreto richiama puntualmente l’allegato II.10 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce le soglie di gravità. Una violazione è considerata tale quando supera il 10% del valore dell’appalto e comunque non scende sotto i 35.000 euro. Ma c’è un dettaglio che abbassa drasticamente la soglia di attenzione: sono gravi anche le violazioni che impediscono il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Nella prassi questo significa che anche irregolarità minori, purché sufficienti a bloccare la certificazione contributiva, diventano ostative all’accesso. Non serve quindi raggiungere importi particolarmente elevati: basta un’irregolarità che l’INPS o l’INAIL giudichino incompatibile col rilascio del documento. E a quel punto la domanda di incentivo viene respinta, senza margini di discrezionalità.
Le ricadute operative per imprese ed enti pubblici
Chi opera nel settore – dalle imprese installatrici agli enti pubblici che gestiscono edifici – deve rivedere il proprio approccio. Non si tratta più solo di verificare la conformità dell’impianto termico o l’efficienza della caldaia a condensazione. Serve una verifica preventiva della propria posizione tributaria e previdenziale, perché anche un piccolo debito contributivo può trasformarsi in causa di esclusione.
Questo vale anche per i soggetti che assistono tecnicamente i beneficiari: ESCo, consulenti energetici, professionisti del settore. La diligenza richiesta aumenta, perché una verifica incompleta può tradursi in un’istruttoria fallita, con conseguente perdita di tempo e risorse. Nella sostanza il Conto termico 3.0 chiede una compliance preventiva, non solo documentale ma anche sostanziale.
Il confronto con l’Ecobonus e altre agevolazioni fiscali
È utile notare come il Conto termico 3.0 si discosti nettamente dall’Ecobonus, che continua a operare secondo una logica prettamente fiscale. In quel caso l’accesso alla detrazione non viene subordinato alla regolarità contributiva del beneficiario, se non nelle verifiche successive legate ad altri obblighi di legge. Il nuovo Conto termico invece introduce un requisito soggettivo stringente, che avvicina lo strumento alle procedure di gara pubblica più che agli incentivi edilizi tradizionali.
Questa scelta, per quanto possa sembrare rigida, risponde a un’esigenza di controllo più serrato sull’impiego delle risorse pubbliche. L’intento è chiaro: evitare che i contributi energetici finiscano a soggetti che, pur presentando progetti tecnicamente validi, non dimostrano affidabilità complessiva sul piano fiscale. Una sorta di filtro reputazionale, applicato però con criteri oggettivi e misurabili.
Cosa succede se emerge un’irregolarità dopo la presentazione
Un aspetto da chiarire riguarda i casi in cui l’irregolarità emerga successivamente alla domanda, magari durante l’istruttoria o dopo l’ammissione formale. Il decreto non affronta esplicitamente la questione, ma il richiamo agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti lascia intendere che il GSE possa revocare l’incentivo anche in corso d’opera, qualora venga accertata una violazione grave non sanata.
In pratica questo significa che la regolarità fiscale e contributiva va mantenuta non solo al momento della domanda, ma lungo tutto l’iter procedurale, fino all’erogazione finale del contributo. Una gestione poco attenta delle scadenze fiscali o previdenziali, anche in corso di lavori già avviati, potrebbe quindi compromettere l’intera operazione.
Una lettura in chiave di politica fiscale ambientale
Al di là degli aspetti tecnici, il Conto termico 3.0 segna un passaggio culturale non banale. L’efficienza energetica resta prioritaria – anzi, è il cuore della misura – ma viene inserita in un quadro più ampio, dove la sostenibilità ambientale dialoga con la legalità fiscale. Il messaggio implicito è che le risorse pubbliche vanno destinate a chi non solo interviene correttamente sull’edificio, ma rispetta anche gli obblighi verso lo Stato e gli enti previdenziali.
Questa impostazione potrebbe estendersi, in futuro, ad altri strumenti agevolativi. Non è escluso che il legislatore decida di applicare criteri analoghi anche ad altre misure di sostegno, creando un sistema più omogeneo ma anche più selettivo. Per ora il Conto termico 3.0 fa da apripista, imponendo agli operatori una maggiore attenzione preventiva e una cura più rigorosa della propria compliance.


