La prassi applicativa del concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025 si sta rivelando più complessa di quanto inizialmente previsto, specialmente quando si tratta di compilare i modelli REDDITI 2025. L’esperienza dei professionisti evidenzia come il principio di cristallizzazione del reddito – quello dell’articolo 19 del D.Lgs. 13/2024 – debba essere letto in combinazione con le variazioni disciplinate dagli articoli successivi, creando un sistema di regole che… beh, non è proprio immediato da applicare.
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Il meccanismo delle variazioni: quando il reddito concordato non è più quello
Nella pratica professionale si osserva frequentemente che il reddito indicato nel rigo P06 del modello CPB finisce per non coincidere con quello effettivamente tassato. È una delle criticità ricorrenti che emergono dall’applicazione concreta dell’istituto.
Le situazioni che determinano questa discrepanza sono sostanzialmente due – anche se la seconda presenta articolazioni più complesse:
La prima riguarda l’opzione per l’imposta sostitutiva disciplinata dall’art. 20-bis. Quando il contribuente opta per questo regime, la base imponibile soggetta all’imposta sostitutiva viene sottratta dal reddito concordato. Un meccanismo che, tutto sommato, presenta profili di applicazione abbastanza lineari.
La seconda situazione è più articolata e riguarda le variazioni del reddito concordato previste dall’art. 16. Qui la casistica si fa interessante, perché il legislatore ha voluto escludere specifiche componenti dal calcolo del reddito concordato.
Le componenti escluse dal calcolo: un elenco tassativo
L’art. 16 del D.Lgs. 13/2024 individua tassativamente – e questo è un punto fermo chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ del 25 ottobre 2024 – le componenti che non concorrono alla determinazione del reddito concordato:
- Plusvalenze ex artt. 58, 86 e 87 del TUIR
- Sopravvenienze attive disciplinate dall’art. 88
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti secondo l’art. 101
- Utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di persone, associazioni, GEIE, società trasparenti o distribuzioni da soggetti IRES
Si tratta di un elenco che nella prassi applicativa genera talvolta perplessità interpretative. Il principio è chiaro: queste componenti influiscono sul reddito concordato solo quando si verificano effettivamente durante i periodi di efficacia del CPB.
Aspetti operativi nella compilazione del modello REDDITI SC
Il quadro RF mantiene la sua centralità nel sistema, dovendo essere compilato secondo i criteri ordinari fino al rigo RF63. È qui che si manifesta una delle peculiarità del sistema: il reddito concordato viene riportato nel RF63, mentre quello calcolato senza gli effetti del CPB finisce nel rigo CP10.
Questa duplicazione non è casuale. Il reddito del CP10 rimane infatti il parametro di riferimento per deduzioni, detrazioni e benefici vari – un aspetto che spesso viene trascurato nella pratica ma che può avere rilevanti implicazioni applicative.
La compilazione del quadro CP influenza dunque quella del quadro RF, e viceversa. Si crea un sistema di interconnessioni che richiede particolare attenzione nella fase di elaborazione.
Le perdite fiscali e il limite dei 2.000 euro
Una questione che merita approfondimento riguarda l’utilizzo delle perdite fiscali. L’art. 16, comma 3, stabilisce un limite di compensazione fissato a 2.000 euro per le perdite conseguite in periodi precedenti.
Tuttavia – e questo è un aspetto spesso sottovalutato – le agevolazioni fiscali del rigo RN6 (eccedenze ACE, investimenti in start up innovative, erogazioni liberali) seguono un regime diverso. Secondo un’interpretazione che trova riscontro nelle specifiche tecniche del modello REDDITI SC 2025, queste agevolazioni possono ridurre il reddito concordato anche al di sotto della soglia di 2.000 euro, fino al completo azzeramento.
Criticità interpretative emergenti
Nell’esperienza applicativa si rilevano alcuni profili di incertezza. In particolare, l’irrilevanza delle componenti reddituali non specificamente individuate dall’art. 16 potrebbe estendersi anche alle variazioni del quadro RF necessarie per la riconciliazione fiscale dell’utile civilistico.
Si tratta di un’interpretazione che, pur trovando apparente fondamento nel testo normativo, presenta margini di dubbio che la prassi amministrativa dovrà probabilmente chiarire con maggiore dettaglio.
La giurisprudenza di merito non ha ancora affrontato questi aspetti specifici, ma è ragionevole attendersi un consolidamento interpretativo nei prossimi mesi, specialmente alla luce delle prime applicazioni concrete dell’istituto.