Il Decreto Legge 84/2025 stravolge l’orizzonte temporale delle verifiche fiscali. Chi sceglie il concordato preventivo biennale insieme al ravvedimento operoso si ritrova con i termini di accertamento estesi fino al 2028. Una modifica che crea un panorama normativo a geometria variabile, dove alcuni contribuenti beneficiano di tempi standard mentre altri vedono allungarsi significativamente la finestra di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Il Decreto Legge 84/2025 estende i termini dei controlli fiscali per chi sceglie il concordato preventivo biennale con ravvedimento: l’accertamento fiscale può arrivare fino al 2028.
- I contribuenti che aderiscono per il biennio 2025-2026 possono sanare le annualità 2019-2023, ma con scenari di decadenza diversificati.
- Termini più lunghi anche per chi non accede al ravvedimento: la scadenza slitta comunque di un anno.
- Sistema differenziato: i contribuenti ordinari hanno tempistiche standard, chi aderisce al concordato deve pianificare con attenzione la conservazione documentale.
- Attenzione alle specifiche normative e alla necessità di documentazione completa per beneficiare delle eventuali riduzioni dei termini (es. regime premiale ISA e fatturazione elettronica).
La nuova disciplina del ravvedimento operoso
L’articolo 12-ter del D.L. 84/2025 apre una finestra particolare. I soggetti che scelgono il concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 possono accedere al regime del ravvedimento per gli anni che vanno dal 2019 al 2023. Una possibilità che, nella prassi applicativa, si intreccia con i termini ordinari di decadenza creando scenari differenziati.
La normativa di riferimento resta ancorata all’articolo 43 del DPR 633/1972 per le imposte sui redditi. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. È opportuno notare che questa regola subisce variazioni significative in caso di omessa presentazione o dichiarazione nulla: qui il termine si estende al settimo anno.
Tempistiche specifiche per diverse tipologie di contribuenti
I beneficiari del regime premiale ISA vedono ridursi di un anno il termine standard. Si deve inoltre considerare quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015: i soggetti IVA che garantiscono tracciabilità per operazioni superiori a 500 euro ottengono una riduzione di due anni. L’accesso richiede comunicazione nella dichiarazione dei redditi e documentazione completa tramite fatturazione elettronica.
Secondo la risposta all’interpellanza parlamentare n. 5-03163 del 27 novembre 2024, i soggetti premiali che aderiscono al concordato preventivo biennale troveranno prescritto il 2019 al momento dell’adesione al ravvedimento (possibile dal 1° gennaio 2026).
Proroga dei termini per chi aderisce al concordato
Per i contribuenti ISA che scelgono il concordato preventivo biennale 2025-2026 senza fruire del ravvedimento, la normativa prevede una proroga. I termini di decadenza dell’articolo 43 e dell’articolo 57, in scadenza al 31 dicembre 2025, slittano al 31 dicembre 2026.
Ma è con l’adesione al regime del ravvedimento che si materializza l’estensione più significativa. Per le annualità oggetto di sanatoria, i termini vengono prorogati al 31 dicembre 2028. Una finestra temporale che, come spesso accade nella pratica professionale, richiede particolare attenzione nella pianificazione fiscale.
Il precedente del biennio 2024-2025
Chi ha già aderito al concordato preventivo biennale per i periodi 2024-2025 si trova in una situazione diversa. L’articolo 2-quater del D.L. 113/2024 disciplina questa casistica con modalità specifiche.
Per questi contribuenti la mancata adesione al ravvedimento (per gli anni 2018-2022) comporta comunque una proroga. I termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2024 vengono estesi al 31 dicembre 2025. Una soluzione che testimonia l’approccio graduale del legislatore nell’implementare queste misure.
Implicazioni operative per professionisti e contribuenti
La stratificazione normativa crea scenari applicativi complessi. Si consideri che un contribuente ordinario mantiene i termini standard, mentre chi aderisce al concordato si trova con tempistiche dilatate. Questo approccio differenziato solleva questioni pratiche non trascurabili.
Nella giurisprudenza consolidata, l’estensione dei termini di accertamento rappresenta sempre un elemento di particolare rilevanza. Occorre valutare attentamente le implicazioni di lungo periodo di queste scelte, soprattutto in un contesto dove la documentazione deve essere conservata per periodi più estesi.
La disciplina del concordato preventivo biennale si conferma dunque uno strumento che modifica sostanzialmente i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, creando un regime temporale sui generis che richiede valutazioni specifiche caso per caso.