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Come riportare il Superbonus fotovoltaico in dichiarazione dei redditi 2025

30 Ottobre, 2025

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Chi ha installato un impianto fotovoltaico sfruttando il superbonus al 110% si ritrova di fronte a una situazione particolare nella dichiarazione dei redditi 2025 riferita al 2024. L’aspetto cruciale riguarda i compensi erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per le eccedenze di energia immessa in rete. Mentre alcune informazioni arrivano già precompilate nel modello dichiarativo, altre vanno ricercate e inserite manualmente. La differenza dipende dal tipo di contratto sottoscritto con il gestore: uno scenario piuttosto articolato che richiede chiarimenti.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Se hai installato un impianto fotovoltaico con Superbonus 110%, nella dichiarazione dei redditi 2025 devono essere inseriti i compensi per l’energia eccedentaria immessa in rete.
  • Con lo scambio sul posto, i dati delle eccedenze sono già disponibili nella precompilata, grazie al trasferimento automatico dal GSE.
  • Con il ritiro dedicato (tipico per chi usa il Superbonus), i dati nel 2025 devono essere inseriti manualmente accedendo all’area clienti del GSE.
  • Riporta l’importo nel modello Redditi PF quadro RL, rigo RL14, colonna 2 (o nel modello 730 quadro D5, codice 1).
  • La mancata dichiarazione rappresenta un’omissione fiscale; la verifica nel portale GSE è essenziale per evitare errori o sanzioni.
  • Dal 2026 anche il ritiro dedicato sarà automatizzato, ma per il 2025 la responsabilità è totalmente a carico del contribuente.

La distinzione tra scambio sul posto e ritiro dedicato

Il trattamento fiscale dei proventi energetici non è uniforme, ma varia in base al meccanismo di valorizzazione scelto. Con lo scambio sul posto (ancora vigente fino al 2027 per i contratti preesistenti), l’energia immessa in rete veniva compensata con quella prelevata in momenti diversi. Dal 2025, i dati relativi alle eccedenze liquidate per questa tipologia di contratto sono disponibili direttamente nella dichiarazione precompilata grazie all’obbligo del GSE di comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Diversa è la situazione con il ritiro dedicato, meccanismo attraverso il quale l’energia eccedentaria viene venduta al GSE a un prezzo unitario definito. Per chi ha sottoscritto questo tipo di convenzione nell’ambito del superbonus (anzi, spesso è una condizione obbligatoria), il trasferimento automatico dei dati avverrà soltanto a partire dalla dichiarazione dell’anno d’imposta 2025, quindi presentabile nel 2026. Nel 2025 occorre ancora procedere manualmente.

Il vuoto informativo per il ritiro dedicato

Qui sta il nodo della questione. I contribuenti che hanno beneficiato dell’agevolazione superbonus per il fotovoltaico, vincolati a stipulare un contratto di ritiro dedicato con il gestore, non trovano alcun dato precompilato nei loro modelli dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale automatismo, previsto dal D.M. MEF del 21 gennaio 2025, sarà effettivo solo dal prossimo ciclo dichiarativo. Nel frattempo, ciascun titolare dell’impianto è responsabile dell’individuazione e della comunicazione dei compensi percepiti.

Questa lacuna rappresenta un potenziale rischio di omissione involontaria, specialmente per chi non è avvezzo a consultare regolarmente i portali del gestore. L’Agenzia sottolinea che la dichiarazione di tali importi costituisce una condizione indispensabile ai fini della corretta tassazione. Non comunicare le eccedenze, dunque, non è semplicemente uno scorrimento burocratico, bensì un’omissione fiscale vera e propria.

Dove trovare i dati mancanti

Accedere all’Area Clienti del GSE diventa un passaggio obbligato. Una volta effettuato l’accesso con le credenziali personali, occorre navigare fino alla sezione “Comunicazioni” all’interno del servizio di scambio sul posto, oppure consultare direttamente il portale dedicato al ritiro dedicato. Qui è possibile scaricare il prospetto delle eccedenze, il quale riporta l’importo esatto liquidato nel corso dell’anno solare 2024.

Il documento non ha valenza di certificazione fiscale vera e propria—non è una ricevuta di versamento—ma funge da supporto documentale sul quale basarsi per completare la dichiarazione. Alcuni contribuenti, per una maggiore prudenza, preferiscono ottenere certificazioni ufficiali direttamente dal portale. In ogni caso, i dati disponibili devono corrispondere a quanto riportato nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate, qualora vi sia successiva comunicazione automatica.

La collocazione nei quadri dichiarativi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una volta per tutte dove inserire questi importi. Si tratta di “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In concreto, i proventi vanno riportati nel modello Redditi Persone Fisiche (PF), quadro RL, rigo RL14, colonna 2.

Per chi preferisce il modello 730, la destinazione è il quadro D “Altri redditi”, rigo D5, con codice 1. Tuttavia, la stragrande maggioranza di coloro che ha usufruito del superbonus per il fotovoltaico tende a presentare il modello Redditi, quindi il primo schema è quello prevalente. L’indicazione in questo spazio specifico non è una raccomandazione facoltativa, ma un obbligo formale imposto dall’amministrazione fiscale.

Il collegamento con le detrazioni superbonus

Esiste un rapporto quasi simbiotico tra le detrazioni superbonus e i proventi dichiarativi. Chi ha riportato nel quadro RP del modello Redditi gli oneri che danno diritto alla detrazione Superbonus 110% per l’installazione dell’impianto fotovoltaico crea, automaticamente, una sorta di “campanello d’allarme” agli occhi dell’amministrazione. Se un contribuente ha beneficiato di questa agevolazione per l’acquisto e l’installazione, è pressoché certo—salvo malfunzionamenti tecnici o interruzioni lunghe—che abbia percepito le eccedenze durante l’anno.

Questa correlazione rappresenta un elemento di controllo incrociato all’interno del sistema. L’Agenzia utilizza questo collegamento per verificare coerenza e completezza delle dichiarazioni. Non comunicare le eccedenze quando sono state riportate le detrazioni superbonus diventa particolarmente sospetto. Motivo per cui i professionisti che prestano assistenza fiscale dovrebbero porre particolare attenzione a questa combinazione.

L’importanza della verifica preliminare presso il GSE

Per gli studi professionali e i CAF che assistono il contribuente nella compilazione della dichiarazione, consultare il portale del GSE non è un’opzione bensì una pratica obbligatoria. Molti errori—o peggio, omissioni non volontarie—derivano dalla mancanza di questa verifica preliminare. Le eccedenze possono variare notevolmente da anno ad anno a causa di fattori atmosferici, guasti temporanei o modifiche agli assetti produttivi. Non fare ipotesi sulla base di anni precedenti, ma verificare il dato effettivo nel portale rimane il solo approccio prudente.

Inoltre, occorre distinguere tra i proventi derivanti dalla semplice liquidazione delle eccedenze e quelli provenienti da meccanismi di incentivazione più complessi. Ad esempio, il Conto Energia (per impianti rientranti nelle prime quattro categorie) genera contributi non imponibili, mentre il quinto Conto Energia prevede una tariffa omnicomprensiva che include sia quota incentivante sia corrispettivo di vendita, entrambi tassabili. Senza una lettura attenta della documentazione del GSE, le confusioni possono facilmente manifestarsi.

Considerazioni finali sul regime transitorio

La normativa è ancora in fase di assestamento. Sebbene dal 2026 il sistema diventerà automatico anche per il ritiro dedicato, nel 2025 il carico della ricerca e della comunicazione rimane interamente in capo al contribuente. Non si tratta di una complicazione permanente, ma di una transizione ancora in corso. Nel frattempo, chi ha sottoscritto un contratto di ritiro dedicato nell’ambito del superbonus deve affrontare personalmente questo onere amministrativo.

Rimane fondamentale che le dichiarazioni rispecchino fedelmente i dati emergenti dai sistemi del gestore. La comunicazione automatica, una volta a regime, eliminerà queste lacune. Per il momento, la prudenza e l’attenzione nel consultare i portali ufficiali rimangono gli strumenti più efficaci per evitare incompletezze dichiarative e i conseguenti rischi sanzionatori.


Tabella riassuntiva: scadenze e modalità di comunicazione

Elemento Scambio sul Posto (SSP) Ritiro Dedicato (RiD)
Precompilazione 2025 Dati disponibili per anno 2024 Dati NON ancora disponibili
Precompilazione 2026 Confermato automatico Diventerà automatico
Modalità 2025 Automatica dal GSE Ricerca manuale nel portale GSE
Quadro dichiarativo Modello Redditi PF: RL14 col. 2 / Modello 730: D5 cod.1 Modello Redditi PF: RL14 col. 2 / Modello 730: D5 cod.1
Categoria reddito Redditi diversi (art. 67, c.1, lett.i) TUIR Redditi diversi (art. 67, c.1, lett.i) TUIR
Vincolo superbonus Facoltativo Spesso obbligatorio

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