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Come comunicare la PEC Amministratore alla CCIAA

20 Giugno, 2025

L’introduzione dell’obbligo di comunicazione della Posta Elettronica Certificata per gli amministratori societari mediante l’art. 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha delineato un quadro normativo caratterizzato da significative lacune sistematiche che si riflettono nella prassi applicativa delle Camere di Commercio territoriali. La disciplina modificativa dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 presenta criticità interpretative che evidenziano l’incompletezza dell’impianto transitorio, generando incertezza operativa per gli operatori del settore e disomogeneità applicativa nel sistema camerale nazionale.

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Fondamenti normativi e lacune sistematiche della disciplina

La modifica normativa ha esteso l’obbligo di domicilio digitale agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, senza tuttavia predisporre una disciplina transitoria organica per le società preesistenti al 1° gennaio 2025. Tale lacuna sistemica ha determinato un vuoto normativo che la prassi amministrativa sta tentando di colmare attraverso orientamenti interpretativi non sempre coerenti tra loro.

L’ambito soggettivo dell’obbligo comprende tutti gli amministratori delle società di capitali e di persone, inclusi i liquidatori quando presenti, estendendosi ai soci amministratori delle società in nome collettivo e ai soci accomandatari delle società in accomandita semplice.

Rimangono escluse dall’obbligo le società semplici non agricole, le società di mutuo soccorso, i consorzi e gli enti non societari, configurando un perimetro applicativo che riflette la natura societaria del vincolo.

L’intervento interpretativo ministeriale e la genesi dell’incertezza applicativa

La nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. n. 43836 del 12 marzo 2025 rappresenta il tentativo di fornire un orientamento interpretativo uniforme in presenza di lacune normative evidenti. Il documento ministeriale ha precisato l’assenza di un termine espresso per le imprese già costituite, suggerendo il 30 giugno 2025 come data prudenziale per consentire un adeguamento ordinato del sistema. Tale indicazione, pur priva di carattere vincolante dal punto di vista strettamente normativo, si configura come orientamento interpretativo volto a garantire uniformità applicativa nel tessuto imprenditoriale nazionale. Tuttavia, la diffusione dell’informazione attraverso il sistema camerale ha generato l’erronea percezione di un obbligo perentorio, alimentando incertezza tra gli operatori professionali e creando aspettative di adempimento non supportate da fondamento normativo cogente.

Il Ministero ha motivato la proposta del termine del 30 giugno 2025 considerando l’elevato numero di soggetti coinvolti e la generale incertezza interpretativa generata dalla norma primaria. L’intenzione dichiarata era quella di offrire un margine temporale congruo per l’adeguamento delle imprese già operative prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, affidando al sistema camerale la diffusione dell’informazione tra le imprese interessate.

Divergenze interpretative territoriali e frammentazione applicativa

L’analisi delle prassi adottate dalle diverse Camere di Commercio evidenzia una marcata disomogeneità interpretativa che riflette l’assenza di indicazioni normative univoche e la complessità dell’inquadramento sistematico della disciplina. Le Camere di Commercio dell’Umbria, di Venezia-Rovigo, di Milano Monza Brianza Lodi, di Firenze e di Napoli hanno adottato un orientamento permissivo, non ritenendo obbligatoria la comunicazione immediata della PEC per gli amministratori delle imprese preesistenti. Secondo questo indirizzo interpretativo, l’indirizzo può essere trasmesso al Registro delle Imprese in occasione di eventi societari successivi, quali nuovi incarichi o rinnovi delle cariche, senza necessità di adempimenti anticipati rispetto alle scadenze ordinarie.

Diversamente, le Camere di Commercio di Salerno e di Bari si sono allineate alle indicazioni ministeriali, interpretando il suggerimento del MIMIT come orientamento da seguire per garantire uniformità territoriale.

Questa divergenza applicativa genera evidente incertezza per le imprese operanti su scala nazionale e compromette il principio di uniformità amministrativa che dovrebbe caratterizzare l’applicazione delle norme di rango nazionale.

Conferma istituzionale dell’assenza di obbligo normativo

Unioncamere ha fornito chiarimenti definitivi mediante comunicazione ufficiale, confermando che il termine del 30 giugno 2025 non trova fondamento in alcuna disposizione normativa vigente. Tale pronunciamento ha carattere dirimente rispetto alle incertezze interpretative emerse nella fase iniziale di applicazione della disciplina. Le Camere di Commercio che hanno inizialmente seguito le indicazioni ministeriali stanno progressivamente precisando sui propri siti istituzionali l’assenza di un termine perentorio per l’adempimento, contribuendo alla chiarificazione del quadro applicativo.

La conferma di Unioncamere esclude categoricamente l’esistenza di un obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2025 per le società preesistenti, l’applicabilità di sanzioni per il mancato adempimento entro tale data e la configurabilità di violazioni amministrative in assenza di un termine normativo espresso. Tale chiarimento assume particolare rilevanza considerando le implicazioni sanzionatorie che potrebbero derivare da un’interpretazione erronea dell’obbligo.

Prospettive evolutive della disciplina normativa

Secondo indiscrezioni attendibili provenienti dagli ambienti ministeriali, il Ministero competente starebbe valutando l’introduzione di un termine perentorio al 31 dicembre 2025 mediante intervento legislativo specifico. Tale ipotesi normativa, pur non ancora formalizzata attraverso i canali ufficiali, rappresenterebbe una soluzione sistematica al vuoto disciplinare attualmente esistente. L’eventuale fissazione di un termine legislativo dovrebbe essere necessariamente accompagnata dalla definizione chiara del regime sanzionatorio applicabile, dalla predisposizione di una disciplina transitoria articolata per i soggetti già in carica e dal coordinamento con le procedure camerali esistenti.

L’intervento legislativo prospettato dovrebbe inoltre affrontare le criticità procedurali emerse nella fase di prima applicazione, fornendo indicazioni operative univoche per garantire uniformità territoriale nell’applicazione della disciplina. La definizione di un quadro normativo compiuto appare indispensabile per superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato i primi mesi di vigenza dell’obbligo.

Regime fiscale e configurazione dell’esenzione tributaria

La comunicazione della PEC beneficia di esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, configurando un regime tributario di favore che riflette la natura obbligatoria dell’adempimento. Tale esenzione opera salvo quando la comunicazione venga effettuata congiuntamente ad altri atti, quali la nomina o il rinnovo di cariche sociali, circostanza nella quale si applicano le ordinarie regole tributarie previste per gli atti societari. Tuttavia, si sono verificati casi di applicazione erronea di tributi da parte di alcune Camere di Commercio, in contrasto manifesto con la disciplina di favore espressamente prevista dalla normativa di riferimento.

Le Camere di Commercio che hanno erroneamente richiesto il pagamento di imposte o diritti di segreteria per la sola comunicazione della PEC hanno successivamente provveduto a correggere l’orientamento applicativo, allineandosi alla disciplina nazionale che prevede l’esenzione fiscale per questo specifico adempimento. Tale correzione evidenzia la necessità di un coordinamento più efficace tra gli uffici camerali territoriali per garantire uniformità nell’applicazione del regime tributario.

Procedura operativa attraverso il sistema telematico DIRE

L’adempimento si perfeziona attraverso il sistema telematico DIRE secondo un iter procedurale  che non richiede particolare competenza tecnica nelle diverse fasi operative. La procedura telematica rappresenta l’unico canale ammesso per la comunicazione dell’obbligo, escludendo modalità alternative di trasmissione.

Prerequisiti tecnici e configurazione dell’accesso

L’accesso al sistema presuppone la disponibilità di strumentazione tecnica specifica e autorizzazioni preventive che devono essere acquisite prima dell’avvio della procedura.

È necessario disporre di identità digitale di secondo livello, comprensiva di SPID almeno di livello 2, Carta d’Identità Elettronica con PIN, Carta Nazionale dei Servizi attiva o certificato di firma digitale qualificata rilasciato da Certification Authority accreditata presso AgID. Inoltre, occorre un profilo TELEMACO attivo e validato presso il sistema camerale, con abilitazioni specifiche per la compilazione di pratiche telematiche.

Infine, è indispensabile un dispositivo di firma digitale conforme agli standard AgID per la sottoscrizione telematica dei documenti, con certificato di firma non scaduto e non revocato.

Modalità di autenticazione e accesso al portale

La procedura prende avvio dal portale istituzionale del Registro Imprese accessibile all’indirizzo registroimprese.it, attraverso la sezione dedicata ai servizi telematici DIRE. L’autenticazione richiede l’inserimento delle credenziali di identità digitale prescelte, seguita dalla validazione biometrica o mediante PIN quando richiesta dal sistema di autenticazione.

Successivamente, è necessaria la selezione del profilo TELEMACO di riferimento qualora l’utente disponga di abilitazioni multiple per diverse Camere di Commercio. Il sistema effettua controlli automatici sulla validità delle credenziali e sulla correttezza delle abilitazioni prima di consentire l’accesso alle funzionalità operative.

Configurazione della tipologia procedurale

Una volta completata l’autenticazione, il sistema presenta l’interfaccia principale per la gestione delle pratiche telematiche. La creazione di una nuova pratica richiede la selezione della voce “Nuova pratica” dal menu principale, seguita dalla conferma dell’identità digitale utilizzata per l’accesso.

Il sistema richiede quindi la definizione della tipologia operativa mediante selezione di “Variazione” tra le opzioni disponibili, che comprendono Iscrizione, Variazione, Cancellazione e altre tipologie specifiche. La conferma della tipologia selezionata attiva automaticamente i moduli procedurali corrispondenti.

Identificazione del soggetto societario e validazione anagrafica

La procedura prosegue con l’identificazione precisa del soggetto societario attraverso l’inserimento del codice fiscale della società o, in alternativa, della denominazione sociale completa.

È necessario specificare la provincia di competenza territoriale della Camera di Commercio presso cui è iscritta la società e inserire il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) che identifica univocamente l’impresa nel sistema camerale.

Il sistema effettua validazione automatica dei dati inseriti attraverso interrogazione delle banche dati camerali, verificando la correttezza delle informazioni e la corrispondenza tra i diversi codici identificativi.

Parametrizzazione della destinazione procedurale

Il sistema richiede la specificazione dettagliata del tipo di adempimento attraverso una navigazione gerarchica strutturata. È necessario selezionare “Ad Adempimenti Registro Imprese/REA” tra le opzioni di destinazione disponibili, confermando successivamente la modalità di compilazione prescelta tra standard e guidata.

La modalità guidata fornisce assistenza procedurale aggiuntiva ma richiede tempi di compilazione superiori, mentre la modalità standard presuppone maggiore competenza tecnica dell’operatore.

Configurazione specifica dell’oggetto dell’adempimento

Dalla sezione “Modalità compilazione”, il sistema presenta una tassonomia articolata di categorie di adempimenti organizzate per tipologia e ambito di applicazione.

Per la comunicazione della PEC degli amministratori è necessario navigare fino alla selezione di “Organi sociali e persone con cariche/qualifiche – Variazione domicilio”, opzione che attiva automaticamente i moduli specifici per la gestione delle informazioni relative ai soggetti rivestenti cariche sociali. Tale selezione configura automaticamente i parametri procedurali e fiscali applicabili alla fattispecie specifica.

Gestione dell’elenco dei soggetti e selezione degli interessati

Il sistema presenta l’elenco completo e aggiornato dei soggetti attualmente iscritti nel Registro delle Imprese con le rispettive cariche sociali, includendo la data di nomina, la tipologia di carica e lo stato di attività.

Per ciascun amministratore o liquidatore destinatario dell’obbligo di comunicazione PEC, è necessario procedere alla selezione individuale del soggetto dall’elenco visualizzato, accedendo successivamente alla sezione “AZIONI – DOMICILIO” posizionata nel pannello laterale destro dell’interfaccia.

Prima di procedere con l’inserimento dei dati, il sistema richiede conferma dell’identità del soggetto selezionato attraverso la visualizzazione dei dati anagrafici completi.

Compilazione dettagliata delle informazioni del domicilio digitale

La sezione dedicata al domicilio digitale presenta una maschera di inserimento strutturata con campi obbligatori e facoltativi chiaramente identificati. Il campo “Data variazione” richiede l’inserimento della data effettiva della comunicazione, che non può essere retroattiva rispetto al momento di compilazione né posteriore alla data di trasmissione della pratica.

L’indirizzo PEC deve essere inserito nell’apposito campo con particolare attenzione alla correttezza formale, considerando che il sistema effettua controlli automatici di validità sintattica ma non di esistenza effettiva della casella. È richiesta la ridigitazione dell’indirizzo PEC nel campo “Conferma PEC” per validazione e prevenzione di errori di trascrizione.

Il sistema effettua controlli automatici multipli che comprendono la validità formale dell’indirizzo PEC secondo gli standard RFC, la corrispondenza esatta tra indirizzo principale e conferma, l’univocità dell’indirizzo all’interno della stessa pratica per evitare duplicazioni e la conformità dell’indirizzo agli standard tecnici della posta elettronica certificata. Eventuali errori di validazione vengono segnalati in tempo reale con indicazioni specifiche per la correzione.

Annotazioni procedurali e documentazione integrativa

Nel campo “Note” è opportuno inserire una dicitura standardizzata che faciliti l’identificazione dell’adempimento da parte degli uffici camerali competenti.

La formulazione consigliata è “COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI EX ART. 5 D.L. 179/2012 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 860, LEGGE 207/2024”, che fornisce il riferimento normativo completo e inequivocabile.

Tale annotazione assume particolare rilevanza per la tracciabilità dell’adempimento e per eventuali verifiche successive da parte degli uffici competenti.

Configurazione dei parametri fiscali e tributari

La sezione “IMPORTI” richiede la specificazione precisa della natura dell’adempimento attraverso un sistema di classificazione predefinito.

È necessario selezionare “COMUNICAZIONE SOLO PEC” dal menu a tendina dei diritti di segreteria, opzione che configura automaticamente l’esenzione fiscale prevista dalla normativa. Successivamente, occorre confermare l’esenzione da imposta di bollo selezionando “BOLLO ESENTE” nell’apposita sezione tributaria.

Il sistema effettua validazione automatica della coerenza tra la tipologia di adempimento selezionata e il regime fiscale applicato, segnalando eventuali incongruenze.

Generazione della documentazione e sottoscrizione digitale

La pratica deve essere sottoscritta digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante della società, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il sistema genera automaticamente il documento riepilogativo che include tutti i dati inseriti, le modifiche richieste e i riferimenti normativi applicabili.

La sottoscrizione richiede l’apposizione della firma digitale qualificata mediante dispositivo conforme, seguita dalla verifica automatica della validità del certificato utilizzato, del periodo di validità e dell’assenza di revoca.

Trasmissione telematica e protocollazione

Completata la sottoscrizione digitale, la pratica viene trasmessa automaticamente alla Camera di Commercio territorialmente competente attraverso il canale telematico sicuro del sistema DIRE.

Il sistema genera immediatamente un numero di protocollo progressivo che costituisce ricevuta dell’avvenuta trasmissione e rappresenta l’identificativo univoco della pratica. Tale numero deve essere conservato per eventuali comunicazioni successive e per il monitoraggio dello stato di lavorazione.

Monitoraggio procedurale e gestione delle comunicazioni

Attraverso la sezione “Pratiche inviate” del portale DIRE è possibile verificare in tempo reale lo stato di lavorazione della pratica, visualizzando le diverse fasi processuali dal ricevimento all’istruttoria fino alla conclusione.

Il sistema fornisce indicazioni dettagliate su eventuali richieste di integrazione documentale, comunicazioni intermedie degli uffici competenti e tempistiche previste per la conclusione dell’iter. L’esito definitivo dell’istruttoria viene comunicato all’indirizzo PEC indicato nella pratica, con specificazione dettagliata dell’accoglimento della comunicazione, eventuali irregolarità riscontrate durante l’esame o richieste di chiarimenti e integrazioni.

Conseguenze della mancata comunicazione e profili sanzionatori

In presenza di un termine normativo espresso, il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione comporterebbe un iter sanzionatorio progressivo caratterizzato da fasi procedurali distinte. La prima conseguenza consiste nella sospensione delle pratiche camerali successive, impedendo l’espletamento di adempimenti ordinari fino alla regolarizzazione della posizione. Decorsi trenta giorni dalla sospensione senza integrazione della documentazione richiesta, si procede al rigetto formale della domanda con conseguente necessità di ripresentazione completa della pratica.

Dal punto di vista sanzionatorio, trova applicazione la disciplina dell’art. 2630 del Codice Civile che prevede una sanzione pecuniaria compresa tra euro 103 e euro 1.032 per le violazioni degli obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese. Tale sanzione subisce riduzione a un terzo dell’importo per adempimento spontaneo entro trenta giorni dalla scadenza originaria, configurando un meccanismo premiale per la regolarizzazione tempestiva.

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