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Collegamento POS Registratore telematico associazioni sportive: quando l’esonero dal collegamento è legittimo

25 Febbraio, 2026

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Dal 1° gennaio 2026 è in vigore l’obbligo di collegamento tra i terminali POS e i registratori telematici (RT), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, L. n. 207/2024) e attuato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Una norma pensata per rafforzare il contrasto all’evasione, ma che – come spesso accade – si porta dietro una buona dose di incertezza applicativa. Per le associazioni sportive e di promozione sociale, però, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le cose in modo abbastanza netto. E la sintesi è questa: se non c’è obbligo di emettere documento commerciale, non c’è obbligo di registratore telematico, e quindi nemmeno di collegamento con il POS.

Il principio generale: tutto ruota attorno al documento commerciale

La logica della normativa è, a ben vedere, semplice. L’obbligo di collegamento tra POS e RT nasce e vive insieme all’obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi. Chi non è tenuto a emettere documento commerciale, non ha un RT da collegare. E se non ha un RT, il collegamento con il POS non può – e non deve – esistere.

Questo principio emerge in modo chiaro dalla risposta a interpello n. 44 del 20 febbraio 2026 (Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate), dalla guida operativa pubblicata il 19 febbraio 2026 e dalle FAQ ufficiali. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dai commi 74 e 77 dell’art. 1 della L. n. 207/2024.

Esonero dal collegamento POS/RT per ASD e SSD

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) rientrano nell’esonero in due scenari distinti, entrambi abbastanza diffusi nella prassi.

Il primo riguarda le ASD e SSD che incassano corrispettivi esclusivamente da soci e tesserati per corsi e attività sportive. Si tratta di operazioni che non richiedono l’emissione di documento commerciale: l’associazione non è soggetta a obbligo di RT, e il POS può operare liberamente senza alcuna integrazione con sistemi fiscali.

Il secondo scenario coinvolge le ASD e SSD che applicano il regime forfettario della L. n. 398/1991. Occorre ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2026, tale regime non è cumulabile con il regime proprio degli enti del Terzo settore: chi applica la 398/91 non può contestualmente adottare il regime CTS, e viceversa. Il regime 398/91 prevede l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi sia per le attività istituzionali sia per quelle commerciali strettamente connesse agli scopi sportivi. Un esempio concreto: una ASD in regime 398/91 che vende attrezzatura sportiva ai propri tesserati, oppure offre servizi di allenamento personalizzato a terzi come attività connessa, non è tenuta a emettere documento commerciale. Ne consegue che non vi è alcun RT da gestire e nessun collegamento POS da attivare.

Il caso delle APS e delle ODV

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS che hanno optato per il regime forfettario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) godono di un esonero analogo. Gli incassi da soci e familiari conviventi per attività di interesse generale non richiedono documento commerciale, e quindi – coerentemente – non generano alcun obbligo di collegamento tra POS e RT.

Diversa è la situazione degli ETS iscritti al RUNTS che non rientrano nell’art. 86 CTS: per loro si applica l’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017, che disciplina il regime forfettario delle imposte sui redditi per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, CTS. In questi casi, la presenza o meno dell’obbligo di RT dipende comunque dalla natura commerciale delle singole operazioni, e la valutazione va fatta caso per caso con il supporto di un professionista.

Quando l’obbligo scatta anche per le associazioni

Fin qui la parte rassicurante. Ma bisogna stare attenti a non generalizzare troppo: l’esonero vale solo se l’ente incassa esclusivamente operazioni non soggette a certificazione telematica.

Se l’ASD, la SSD o l’APS svolge anche attività commerciale ordinaria con obbligo di documento commerciale – si pensi a un bar interno alla struttura sportiva, a un servizio di ristorazione, alla vendita di merchandising a soggetti terzi non tesserati – l’obbligo di RT e di collegamento POS scatta senza deroghe. La natura dell’attività prevale sulla qualificazione soggettiva dell’ente.

Tipo di operazione Obbligo documento commerciale Obbligo RT Obbligo collegamento POS
Corrispettivi da soci/tesserati per corsi sportivi (ASD/SSD) No No No
Attività commerciali connesse in regime L. 398/1991 No (se connesse) No No
Corrispettivi da soci APS/ODV per attività interesse generale (art. 86 CTS) No No No
Bar, ristorazione, merchandising a terzi

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Il nodo del POS misto: attenzione alle configurazioni ibride

Uno degli aspetti più delicati – e più frequenti nella realtà operativa delle associazioni – riguarda il cosiddetto POS misto, cioè un unico terminale usato sia per riscuotere quote esenti sia per incassare corrispettivi soggetti a documento commerciale.

Su questo punto l’interpello 44/2026 è molto chiaro: se uno stesso POS gestisce entrambe le tipologie di operazioni, il collegamento con il RT diventa obbligatorio nella sua interezza. Non è possibile – almeno allo stato attuale della normativa – configurare un POS parzialmente collegato. L’obbligo è totale, anche se la quota di transazioni soggette a documento commerciale fosse minoritaria rispetto al totale degli incassi.

È opportuno notare, quindi, che un’associazione sportiva con bar interno che usa un unico terminale per tutto – quote di tesseramento e consumazioni al bar – si trova comunque nell’obbligo di procedere al collegamento. La soluzione, nella prassi, potrebbe essere quella di dotarsi di due POS separati, destinando uno esclusivamente alle operazioni istituzionali esenti.

Tempistiche e procedura di collegamento

Per chi è invece soggetto all’obbligo, la guida operativa dell’Agenzia delle Entrate (febbraio 2026) precisa che la funzionalità per effettuare il collegamento sul portale “Fatture e Corrispettivi” è attiva dai primi giorni di marzo 2026. Il collegamento va registrato tra il 6° e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione del POS. Per fare un esempio pratico: un POS attivato il 10 marzo 2026 deve risultare collegato entro il 31 maggio 2026.

Il mancato collegamento – laddove obbligatorio – comporta l’applicazione delle sanzioni specificamente introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare: la sanzione per mancato collegamento POS-RT è fissata da 1.000 a 4.000 euro; quella per omesso/infedele invio dei dati dei pagamenti elettronici è pari a 100 euro per ciascun invio mancante, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Si applicano inoltre le sanzioni accessorie già previste per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, inclusa la sospensione dell’attività nei casi più gravi (recidiva).

Un consiglio operativo prima di tutto

Ogni ente, prima di decidere se attivare o meno il collegamento, dovrebbe mappare con precisione tutte le tipologie di incasso: cosa rientra nell’attività istituzionale esente, cosa ricade nelle attività commerciali connesse in regime 398/91, e cosa invece costituisce vera e propria attività commerciale ordinaria soggetta a documento commerciale. Solo partendo da questa analisi si riesce a capire se il POS va collegato, e con quale configurazione.

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