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Cessione d’azienda e responsabilità del cessionario: i debiti devono risultare dai libri contabili

11 Giugno, 2025

La Suprema Corte ha chiarito i confini della responsabilità solidale dell’acquirente d’azienda per i debiti del cedente, ribadendo l’importanza dell’iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie. La decisione della Cassazione civile, Sezione II, n. 14020 del 26 maggio 2025 affronta una questione di notevole rilevanza pratica che interessa quotidianamente professionisti e operatori economici.

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Il quadro normativo di riferimento: l’articolo 2560 del Codice civile

L’articolo 2560 del Codice civile, rubricato “Debiti relativi all’azienda ceduta”, costituisce il fulcro della disciplina civilistica dei trasferimenti aziendali per quanto attiene al trattamento dei debiti preesistenti. La norma presenta una struttura bipartita che risponde a logiche sistematiche ben precise: il primo comma stabilisce il principio della permanenza della responsabilità dell’alienante (“L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”), mentre il secondo comma introduce la responsabilità solidale dell’acquirente subordinatamente al ricorrere di specifiche condizioni (“Nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”).

La formulazione letterale della disposizione ha generato nel corso del tempo un ampio dibattito interpretativo, sia in dottrina che in giurisprudenza, circa l’esatta portata applicativa del secondo comma e, in particolare, circa la natura costitutiva o meramente probatoria dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie. La questione assume rilevanza pratica notevole, considerato che dalla sua soluzione dipende l’estensione della responsabilità patrimoniale del cessionario e, conseguentemente, la tutela accordata ai creditori dell’azienda ceduta.

La fattispecie processuale e le argomentazioni delle parti

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, la società cedente aveva proposto istanza volta a ottenere il riconoscimento della responsabilità solidale del cessionario per debiti aziendali preesistenti al trasferimento, fondando la propria pretesa su una ricostruzione interpretativa dell’articolo 2560, comma 2, del Codice civile che attribuiva carattere meramente probatorio, e non costitutivo, all’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie.

Secondo tale ricostruzione, elaborata dalla ricorrente, la responsabilità solidale del cessionario doveva considerarsi operante ogniqualvolta fosse dimostrata la consapevolezza in capo all’acquirente dell’esistenza di debiti aziendali, indipendentemente dalla loro iscrizione nelle scritture contabili. A sostegno di tale tesi veniva invocata la natura fraudolenta dell’operazione di cessione, circostanza che, nella prospettiva dell’attrice, avrebbe dovuto comportare l’applicazione di principi generali in tema di tutela dei creditori e di repressione degli atti elusivi.

La ricostruzione proposta dalla cedente si inseriva nel filone interpretativo che individua nella “finalità di protezione” dell’articolo 2560, comma 2, del Codice civile il criterio ermeneutico prevalente, tale da giustificare un’applicazione estensiva della norma anche al di fuori dei suoi confini letterali quando ciò risulti necessario per garantire un’effettiva tutela ai creditori.

L’orientamento giurisprudenziale consolidato: il carattere costitutivo dell’iscrizione

La Cassazione ha respinto le argomentazioni della ricorrente, riaffermando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori costituisce elemento costitutivo della responsabilità del cessionario ex articolo 2560, comma 2, del Codice civile. Tale principio trova fondamento nella natura eccezionale della norma che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il cessionario non risponde dei debiti di cui abbia avuto conoscenza attraverso modalità diverse dall’iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie (conoscenza “aliunde”). Questo orientamento si è consolidato attraverso un’ampia serie di pronunce, tra cui si segnalano: Cassazione Civile, Sezione II, n. 24101 del 29 settembre 2019; Cassazione Civile, Sezione II, n. 7166 del 22 marzo 2018; Cassazione Civile, Sezione II, n. 13319 del 30 giugno 2015; Cassazione Civile, Sezione II, n. 23828 del 21 dicembre 2012; Cassazione Civile, Sezione II, n. 22831 del 10 novembre 2010.

La ratio di tale orientamento risiede nella considerazione che, in difetto dell’iscrizione del debito nei libri contabili dell’azienda ceduta, un’eventuale responsabilità del cessionario potrebbe configurarsi esclusivamente in presenza di un patto di accollo, espressamente convenuto tra le parti e idoneo a vincolare contrattualmente l’acquirente all’adempimento delle obbligazioni del cedente.

L’orientamento alternativo: la tesi della “finalità di protezione”

Nel panorama giurisprudenziale si è tuttavia affermato un orientamento alternativo, sostenuto da alcune pronunce della stessa Cassazione (si veda, in particolare, Cassazione Civile, Sezione II, n. 32134 del 20 dicembre 2019), che propone una lettura funzionale dell’articolo 2560, comma 2, del Codice civile incentrata sulla “finalità di protezione” della disposizione.

Secondo tale ricostruzione, il cessionario dovrebbe considerarsi solidalmente responsabile anche “ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato”.

La decisione citata individua la ratio della disposizione nella necessità per l’acquirente dell’azienda di acquisire una precisa conoscenza dei debiti di cui deve rispondere, per cui, qualora sia dimostrato che il cessionario era effettivamente a conoscenza del debito dell’azienda acquistata, il requisito della indicazione nelle scritture contabili obbligatorie perderebbe la propria rilevanza costitutiva, assumendo carattere meramente probatorio.

Tale orientamento si fonda su una valutazione teleologica della norma che privilegia la sostanza sulla forma, considerando prevalente l’obiettivo di tutela dei creditori rispetto al rigoroso rispetto dei requisiti formali previsti dal legislatore.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte: l’interpretazione sistematica

La pronuncia in commento ha optato per una ricostruzione sistematica dell’articolo 2560 del Codice civile, che tiene conto del complessivo assetto normativo e della funzione svolta dalla disposizione nell’ambito della disciplina dei trasferimenti aziendali. Secondo la Cassazione, la norma non disciplina direttamente la sorte dei debiti nella cessione d’azienda, ma si limita a definire i rapporti giuridici intercorrenti tra i vari soggetti coinvolti nell’operazione e i creditori dell’azienda ceduta.

In questa prospettiva sistematica, il primo comma dell’articolo 2560 stabilisce il principio della permanenza del vincolo dell’alienante verso i creditori, in coerenza con il principio generale vigente in materia di obbligazioni dell’immodificabilità soggettiva delle obbligazioni dal lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto creditorio. Il secondo comma, invece, introduce una responsabilità ex lege a carico dell’acquirente che costituisce una deroga al principio generale secondo cui la responsabilità patrimoniale è ordinariamente collegata all’assunzione volontaria di debiti.

La natura eccezionale della disposizione contenuta nel secondo comma comporta che essa possa operare esclusivamente quando i debiti aziendali risultino dalle scritture contabili obbligatorie, mentre non rileva il fatto che il cessionario fosse eventualmente a conoscenza dell’esistenza di debiti al momento dell’acquisizione attraverso fonti informative diverse.

Il bilanciamento degli interessi: ratio e giustificazione sistematica

La Suprema Corte ha evidenziato come la disciplina dell’articolo 2560 del Codice civile risponda all’esigenza di realizzare un equilibrato bilanciamento tra gli interessi di diversi soggetti coinvolti nell’operazione di cessione d’azienda: cessionario, creditori del cedente e creditori del cessionario.

Dal lato dell’acquirente, sussiste un legittimo interesse a non trovarsi esposto a richieste di adempimento relative a debiti che non conosce e che non è ragionevolmente tenuto a conoscere. Il principio dell’affidamento costituisce un pilastro fondamentale dell’ordinamento giuridico e trova particolare applicazione nelle operazioni commerciali, dove la certezza delle posizioni giuridiche rappresenta un presupposto essenziale per il regolare svolgimento degli scambi.

Dal lato dei creditori del cedente, sussiste un comprensibile interesse a incrementare la propria garanzia patrimoniale attraverso l’individuazione di soggetti ulteriori nei cui confronti poter far valere le proprie ragioni creditorie. La responsabilità solidale del cessionario costituisce, in questa prospettiva, un elemento di rafforzamento della tutela creditoria che trova giustificazione nella circostanza che l’acquirente beneficia dell’acquisizione di un complesso aziendale organizzato.

Dal lato dei creditori del cessionario, posteriori alla cessione, sussiste un interesse alla chiarezza e alla trasparenza della situazione patrimoniale del proprio debitore. Tali soggetti fanno ragionevolmente affidamento sulla situazione così come risulta dalle scritture contabili ufficiali e hanno diritto a una rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria dell’azienda.

La compresenza di interessi potenzialmente antagonisti giustifica, secondo la Cassazione, la regola prescelta dal legislatore di ancorare la responsabilità del cessionario esclusivamente all’iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie. Tale criterio è idoneo anche a consentire ai creditori dell’acquirente una chiara e immediata individuazione degli effetti patrimoniali della cessione in relazione alle loro obbligazioni, eliminando incertezze interpretative che potrebbero compromettere la stabilità dei rapporti commerciali.

Profili applicativi e conseguenze operative

La pronuncia della Cassazione fornisce indicazioni operative di particolare rilevanza per la prassi professionale e commerciale. La responsabilità del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta rimane circoscritta ai debiti che risultino dalle scritture contabili obbligatorie, con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità fondata sulla mera conoscenza di fatto dell’esistenza di debiti aziendali.

Tale principio comporta conseguenze pratiche significative:

  1. Nell’attività di due diligence preliminare alle operazioni di cessione d’azienda, l’analisi delle scritture contabili obbligatorie assume carattere prioritario e decisivo per la valutazione del rischio di responsabilità solidale;
  2. Nella redazione dei contratti di cessione, assumono particolare rilevanza le clausole relative alle dichiarazioni e garanzie del cedente circa la completezza e veridicità delle scritture contabili;
  3. Nella gestione del contenzioso, la prova dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie costituisce elemento probatorio necessario e sufficiente per l’accertamento della responsabilità del cessionario.

È opportuno precisare che, nel caso in cui i debiti non risultino dalle scritture contabili obbligatorie, una eventuale responsabilità del cessionario potrà configurarsi esclusivamente in presenza di un esplicito patto di accollo, stipulato tra cedente e cessionario e avente ad oggetto l’assunzione da parte dell’acquirente dell’obbligo di adempiere alle obbligazioni del cedente.

Considerazioni critiche e prospettive evolutive

La decisione della Cassazione, pur fornendo un chiarimento importante e consolidando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, non elimina completamente le zone di incertezza che caratterizzano la materia. Rimangono aperti alcuni profili problematici che la giurisprudenza futura dovrà necessariamente affrontare.

In particolare, meritano attenzione le situazioni in cui le scritture contabili presentino irregolarità, incompletezze o omissioni tali da compromettere l’affidabilità delle informazioni in esse contenute. In tali ipotesi, la rigorosa applicazione del principio affermato dalla Cassazione potrebbe condurre a risultati contrari ai principi generali di correttezza e buona fede che governano i rapporti contrattuali.

Analoghe considerazioni valgono per i casi in cui emerga una condotta fraudolenta del cedente volta a occultare l’esistenza di debiti attraverso la manipolazione delle scritture contabili o l’omessa registrazione di operazioni. In tali circostanze, l’applicazione meccanica del criterio dell’iscrizione nelle scritture contabili potrebbe risultare inadeguata a garantire un’effettiva tutela ai creditori e a sanzionare comportamenti contrari ai doveri di correttezza commerciale.

La giurisprudenza di merito e di legittimità dovrà valutare se l’orientamento rigoroso affermato dalla Cassazione richieda temperamenti in presenza di circostanze eccezionali, individuando criteri di bilanciamento tra l’esigenza di certezza giuridica e la necessità di prevenire abusi e comportamenti sleali.

Coordinamento con la disciplina fallimentare e delle procedure concorsuali

Un profilo di particolare interesse, non espressamente affrontato dalla pronuncia in commento ma di indubbio rilievo sistematico, attiene al coordinamento tra la disciplina dell’articolo 2560 del Codice civile e le disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) in materia di cessione di aziende nell’ambito delle procedure concorsuali.

L’articolo 211 del CCII, rubricato “Effetti della vendita sui rapporti pendenti”, stabilisce che “La vendita non determina successione nei rapporti sostanziali facenti capo all’imprenditore, se non nei casi e alle condizioni previsti dalla legge”. Tale disposizione sembra confermare l’orientamento restrittivo in tema di successione nei debiti aziendali, ma la sua portata applicativa richiede un’attenta valutazione caso per caso.

Particolare attenzione merita anche il coordinamento con le disposizioni in materia di responsabilità dell’aggiudicatario nelle vendite giudiziarie di aziende, disciplinate dall’articolo 2919 del Codice civile e dalle relative norme processuali.

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