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Certificazione Unica 2026 enti sportivi: ecco tutti i nuovi campi del modello

10 Febbraio, 2026

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Gli enti che gestiscono attività sportive dilettantistiche si trovano di fronte a un modello di Certificazione Unica 2026 enti sportivi profondamente rinnovato. Le modifiche approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026 – che disciplina i redditi 2025 – ridisegnano la struttura informativa dedicata ai rapporti di lavoro sportivo. Non si tratta solo di aggiustamenti formali: cambiano le logiche di compilazione, la distribuzione dei dati tra le sezioni, e soprattutto il modo in cui vengono tracciati i rapporti che restano sotto la soglia di esenzione dei 15.000 euro.

Punti 787-790: arriva la tracciatura temporale del rapporto sportivo

La sezione “Redditi lavoro sportivo” della CU dedicata ai rapporti dipendenti e assimilati si arricchisce di quattro nuovi campi. Parliamo dei punti dal 787 al 790, che fanno la loro comparsa proprio quest’anno. Il punto 787 chiede quanti giorni ha coperto il rapporto di lavoro sportivo nel corso del 2025. I punti 788 e 789 servono invece a indicare quando è partito e quando si è concluso il rapporto – se si è concluso, va da sé. Il punto 790 va spuntato quando il collaboratore risultava ancora in attività al 31 dicembre.

Fin qui potrebbe sembrare una questione di semplice tracciamento amministrativo. Però la ricaduta operativa è tutt’altro che secondaria. Nelle edizioni precedenti del modello, quando un lavoratore sportivo percepiva compensi che non superavano i 15.000 euro annui, le istruzioni imponevano di riportare comunque i giorni di detrazione al punto 6. Adesso questa regola scompare: per i redditi sportivi sotto franchigia, i giorni vanno indicati esclusivamente al nuovo punto 787, mentre il punto 6 resta vuoto. Non è solo un cambio di casella. Il punto 6 alimenta infatti i calcoli che riguardano la somma integrativa e l’ulteriore detrazione collegate al cuneo fiscale – e quindi tenerlo pulito quando ci sono solo compensi sportivi esenti evita sovrapposizioni nei conteggi automatici.

Campi 718-724: il cuneo fiscale entra nella certificazione

Ed è proprio il tema del cuneo fiscale a giustificare l’introduzione di un’intera nuova sezione nel modello 2026. Si chiama “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, comprende i campi da 718 a 741, ma per gli enti sportivi i punti rilevanti sono una manciata. Il campo 718 va compilato solo se nella stessa CU risultano valorizzati almeno uno tra i punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 o 785: in sostanza, quando ci sono redditi da lavoro che potrebbero generare diritto alla detrazione legata al cuneo. Qui va inserito il codice 1 se tra quegli importi compare anche del lavoro dipendente puro (quindi subordinato), oppure il codice 2 se ci sono esclusivamente compensi sportivi da co.co.co. senza componente subordinata.

Il campo 719 richiede l’ammontare del reddito di lavoro dipendente secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 1 del TUIR. Qui però vanno esclusi sia i redditi assimilati sia quelli sportivi dilettantistici. Il campo 720, al contrario, è dedicato proprio al reddito da lavoro sportivo dilettantistico, da indicare al lordo della franchigia di 15.000 euro – e va compilato anche quando l’importo non raggiunge quella soglia. Questo è un punto da non sottovalutare: anche se il compenso resta completamente esente, il dato va comunque esposto.

Il campo 721 indica quanti giorni di lavoro dipendente puro (quindi solo rapporti subordinati, non parasubordinati) sono già stati riportati al punto 6. Questo elemento serve a rapportare il reddito teorico all’intero anno solare e quindi a ricalcolare l’ulteriore detrazione spettante. I campi 722 e 723 ospitano le date di inizio e fine rapporto con il sostituto che sta emettendo la certificazione. C’è un’eccezione per i casi di cessione di contratto oppure di operazioni societarie che non interrompono la continuità: in queste situazioni, al campo 722 va indicata la data di inizio con il primo sostituto, non quella del subentro formale. Una precisazione tecnica, ma che può fare la differenza quando si ricostruiscono i flussi temporali per verificare le spettanze.

Se al punto 718 viene inserito il codice 2 – quindi solo redditi sportivi da co.co.co. senza lavoro dipendente – i campi dal 719 al 723 restano vuoti. La logica è lineare: quegli spazi servono a esporre dati relativi al lavoro subordinato, che in quel caso non c’è.

Sezione “Altri sostituti”: i campi 557-560 per i conguagli

La sezione “Altri sostituti” si aggiorna con quattro nuovi punti, dal 557 al 560. Servono a dare visibilità ai redditi di lavoro sportivo erogati da precedenti datori di lavoro e poi oggetto di conguaglio presso il sostituto che emette la CU. I punti 557 e 559 riguardano il lavoro sportivo dilettantistico, distinto tra contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. I punti 558 e 560 sono invece riservati al lavoro sportivo professionistico dei lavoratori under 23. In tutti i casi, gli importi vanno sempre indicati al lordo della franchigia di 15.000 euro, anche quando il totale percepito nell’anno resta al di sotto di quella cifra.

Questa estensione degli spazi dedicati ai conguagli risponde all’esigenza di tracciare con maggiore dettaglio i passaggi di rapporto all’interno dello stesso anno fiscale. Quando un lavoratore sportivo cambia società o associazione e il nuovo sostituto effettua il conguaglio di fine anno, il sistema deve poter ricostruire l’intero percorso contributivo e fiscale. I nuovi campi rendono questa ricostruzione più puntuale.

Addio ai codici N2 e N3 nel quadro lavoro autonomo

Nel quadro dedicato al lavoro autonomo, la modifica più evidente riguarda la soppressione di due codici che fino all’anno scorso venivano utilizzati per identificare specifiche tipologie di prestazioni sportive. Il codice N2 serviva per i compensi legati a prestazioni sportive con contratti che non rientravano né nel lavoro subordinato né nella collaborazione coordinata e continuativa, quelli disciplinati dall’articolo 53, comma 2, lettera a) del TUIR. Il codice N3, invece, segnalava i compensi con franchigia di 15.000 euro.

Dal periodo d’imposta 2025 questi due codici spariscono. Per le prestazioni sportive occasionali, si utilizza la causale “M”, la stessa prevista per il lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Per i professionisti sportivi con partita IVA che svolgono attività in modo abituale, resta invece la causale “A”, abbinata al codice 20 da indicare al punto 6, mentre al punto 7 va riportato l’importo esente. Una particolarità: il compenso lordo da esporre al punto 4 deve già essere al netto della franchigia – quindi se un professionista ha percepito 20.000 euro lordi, al punto 4 si indicheranno 5.000 euro (20.000 meno 15.000).

I punti 781-786 restano invariati nella logica

Nessun cambiamento per i punti che vanno dal 781 al 786, presenti nella sezione dedicata ai redditi sportivi. Questi campi erano stati introdotti già con la CU 2025 e mantengono la stessa struttura espositiva. I punti 781 e 784 accolgono il reddito lordo da lavoro sportivo dilettantistico, separato tra contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. I punti 782 e 785 sono dedicati al reddito dei professionisti sportivi under 23, sempre distinto per durata contrattuale. I punti 783 e 786 servono invece per gli altri redditi di natura non sportiva.

Il meccanismo di raccordo con i punti 1 e 2 della CU segue la regola già consolidata: se il compenso complessivo annuo non supera i 15.000 euro, i punti 1 e 2 restano vuoti; se viene superata la franchigia, in quei campi si indica soltanto la parte eccedente. Quindi un lavoratore che ha percepito 18.000 euro nell’anno avrà 18.000 euro al lordo nei punti 781-786, ma solo 3.000 euro nei punti 1 o 2, perché i primi 15.000 euro sono esenti.

Perché questi cambiamenti modificano la compilazione

La domanda che sorge spontanea è: tutto questo serve davvero, oppure è solo burocrazia che si aggiunge a burocrazia? La risposta sta nel fatto che il modello CU non è mai un documento a sé stante. Alimenta la dichiarazione precompilata del lavoratore, dialoga con i sistemi di calcolo delle detrazioni fiscali, incrocia i dati contributivi gestiti dall’INPS. Quando le istruzioni chiedono di separare i giorni di lavoro sportivo esente (punto 787) dai giorni di lavoro dipendente che generano detrazioni (punto 6), stanno costruendo un canale informativo che poi verrà utilizzato per calcolare automaticamente la somma integrativa spettante o per verificare la coerenza tra compensi dichiarati e contributi versati.

Analogamente, la nuova sezione sul cuneo fiscale – campi 718-724 – nasce dall’esigenza di dare trasparenza alle componenti reddituali che concorrono al calcolo delle agevolazioni previste dalla normativa vigente. Senza una corretta compilazione di quei campi, i sistemi automatici non sarebbero in grado di riconoscere se un lavoratore ha diritto o meno a determinate somme esenti, con il rischio di generare incongruenze in fase di dichiarazione dei redditi.

Tabella riepilogativa dei nuovi campi CU 2026 enti sportivi

Campo Descrizione Note operative
787 Numero giorni rapporto sportivo Anche per compensi sotto 15.000 euro
788 Data inizio rapporto sportivo Formato gg/mm/aaaa
789 Data cessazione rapporto sportivo Solo se concluso nel 2025
790 Rapporto in essere al 31/12/2025 Barrare se ancora attivo
718 Tipologia reddito cuneo fiscale Codice 1 o 2 a seconda del mix
719 Reddito lavoro dipendente art. 49 TUIR Esclusi assimilati e sportivi
720 Reddito sportivo dilettantistico lordo Anche sotto franchigia
721 Giorni lavoro dipendente puro Solo rapporti subordinati
722 Data inizio con sostituto dichiarante Eccezione per cessioni contratto
723 Data fine con sostituto dichiarante Se rapporto concluso
557 Sportivo dilettantistico tempo indeterminato altri sostituti Per conguagli
558 Sportivo professionistico under 23 tempo indeterminato altri sostituti Per conguagli
559 Sportivo dilettantistico tempo determinato altri sostituti Per conguagli
560 Sportivo professionistico under 23 tempo determinato altri sostituti Per conguagli

Attenzione agli errori più frequenti

Una delle prime fonti di errore riguarda proprio i giorni da indicare al punto 6 quando ci sono compensi sportivi esenti. Molti operatori, abituati alla logica delle CU precedenti, continuano a inserire i giorni anche per redditi sotto i 15.000 euro. Con la CU 2026 questo genera una doppia contabilizzazione: i giorni finiscono sia al punto 6 sia al punto 787, creando incongruenze nei calcoli della somma integrativa. Il punto 6, d’ora in avanti, va utilizzato solo per i redditi che effettivamente concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Un altro passaggio critico riguarda il campo 720. Anche quando un lavoratore sportivo dilettantistico percepisce – poniamo – 8.000 euro nell’anno, quindi ben sotto la franchigia, quell’importo va comunque riportato al campo 720. Non basta lasciare vuoti i punti 1 e 2: la certificazione deve dare evidenza del reddito lordo, perché quella informazione serve ai fini contributivi e ai fini del monitoraggio dei limiti di esenzione.

La distinzione tra codice 1 e codice 2 al campo 718 merita attenzione. Se un ente sportivo ha erogato sia compensi da lavoro dipendente sia compensi sportivi da co.co.co., deve indicare il codice 1, perché nella CU è presente almeno una componente di lavoro subordinato. Se invece ci sono esclusivamente co.co.co. sportive, va il codice 2, e i campi dal 719 al 723 restano vuoti. Invertire i codici, oppure compilare i campi 719-723 quando al 718 c’è il codice 2, genera scarti in fase di trasmissione o segnalazioni di incoerenza.

Esempio pratico: lavoratore sportivo con compenso inferiore alla franchigia

Prendiamo il caso di Marco, istruttore presso una ASD, che nel 2025 ha percepito 12.000 euro lordi per attività sportiva dilettantistica con contratto di co.co.co. a tempo determinato. Il rapporto è iniziato il 1° marzo 2025 ed è terminato il 30 novembre 2025.

Nella compilazione della CU 2026, l’ente sportivo dovrà:

  • Punto 787: indicare 275 (giorni dal 1° marzo al 30 novembre)
  • Punto 788: 01/03/2025
  • Punto 789: 30/11/2025
  • Punto 790: non barrare (rapporto concluso)
  • Punto 720: 12.000 euro (reddito lordo sportivo dilettantistico)
  • Punto 718: codice 2 (solo co.co.co. sportiva)
  • Punti 719, 721, 722, 723: lasciare vuoti (codice 2 al campo 718)
  • Punto 781: 12.000 euro (dilettantistico tempo determinato)
  • Punti 1 e 2: lasciare vuoti (compenso sotto franchigia)

Si noti come il punto 6 resti completamente vuoto, perché il compenso non supera i 15.000 euro. Se Marco avesse percepito invece 18.000 euro, al punto 2 andrebbero indicati 3.000 euro (18.000 meno 15.000), mentre al punto 781 l’importo resterebbe 18.000 euro.

Esempio pratico: lavoratore con lavoro dipendente e compensi sportivi

Consideriamo invece Laura, che nel 2025 ha lavorato come dipendente part-time presso un’azienda privata (reddito 10.000 euro, 200 giorni) e contemporaneamente ha svolto attività di allenatrice presso una SSD con co.co.co. (compenso 8.000 euro, 180 giorni sovrapposti). La certificazione emessa dalla SSD dovrà gestire solo la parte sportiva, ma se Laura chiede il conguaglio presso la SSD, i dati del precedente datore andranno ai campi “Altri sostituti”.

Nella CU della SSD:

  • Punto 787: 180 giorni (attività sportiva)
  • Punto 720: 8.000 euro (sportivo dilettantistico)
  • Punto 718: codice 2 (solo co.co.co. sportiva presso la SSD)
  • Punto 781: 8.000 euro
  • Punto 1 e 2: vuoti (sotto franchigia)

Se la SSD effettua il conguaglio anche per il reddito dipendente percepito presso l’azienda privata (cosa tecnicamente possibile), allora al campo 718 andrà il codice 1 (presenza di lavoro dipendente), e i campi 719 (10.000 euro), 721 (200 giorni), 722 e 723 andranno compilati con i dati del rapporto dipendente. In questo caso, il conguaglio complessivo terrà conto di entrambe le componenti reddituali.

Scadenze di trasmissione: 16 marzo 2026

Indipendentemente dalla complessità del modello, la scadenza per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026 enti sportivi resta fissata al 16 marzo 2026 (il 17 marzo cade di domenica, quindi slitta al lunedì successivo). Questa data vale per tutte le certificazioni che contengono redditi di lavoro dipendente, assimilati e sportivi. La consegna della copia sintetica al lavoratore deve avvenire entro lo stesso termine.

Le certificazioni che riportano esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale (arte o professione) o provvigioni non occasionali possono essere trasmesse entro il 30 aprile 2026. Quelle contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata slittano al 31 ottobre 2026 (che però nel 2026 cade di sabato, quindi il termine effettivo diventa 2 novembre). Attenzione: i compensi sportivi sotto i 15.000 euro non rientrano in quest’ultima categoria, perché pur essendo esenti sono comunque certificabili e rilevanti ai fini dichiarativi.

Sanzioni per omissioni o ritardi

In caso di mancata trasmissione, trasmissione tardiva o certificazione errata, si applica la sanzione di 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 33,33 euro per certificazione, con tetto a 20.000 euro. Esiste inoltre una tolleranza di 5 giorni: se la trasmissione corretta o la ritrasmissione dopo uno scarto avvengono entro 5 giorni dalla scadenza, non si applicano sanzioni.

Dal 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per le violazioni in materia di CU è possibile utilizzare il ravvedimento operoso. Questo significa che oltre alle riduzioni automatiche previste per i primi 60 giorni, si possono applicare le riduzioni legate al ravvedimento (1/9, 1/8, 1/7 del minimo edittale a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione). Il versamento si effettua tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.

Implicazioni per la gestione amministrativa degli enti sportivi

Per chi gestisce la parte amministrativa di associazioni e società sportive dilettantistiche, queste novità si traducono in un aggiornamento delle procedure interne. I software gestionali dovranno essere allineati alla nuova struttura del modello, prevedendo campi aggiuntivi per la registrazione dei giorni di rapporto, per la distinzione tra lavoro dipendente e co.co.co., per l’esposizione separata dei dati relativi al cuneo fiscale.

Ma oltre agli aspetti tecnici, c’è un tema di competenza. Chi compila le CU deve comprendere la logica che sta dietro ai nuovi campi, non limitarsi a riempire caselle. Deve sapere quando applicare il codice 1 o il codice 2 al campo 718, deve conoscere la differenza tra redditi che vanno al punto 6 e redditi che vanno al punto 787, deve padroneggiare le regole di raccordo tra importi lordi e importi netti da franchigia. Sono competenze che richiedono formazione continua, soprattutto in un ambito – quello sportivo – che negli ultimi anni ha visto riforme normative significative, dalla riforma dello sport introdotta con il decreto legislativo 36/2021 alle modifiche sul cuneo fiscale.

Gli enti più strutturati, che gestiscono decine o centinaia di lavoratori sportivi, potrebbero valutare l’opportunità di affidare la compilazione delle CU a consulenti specializzati oppure di investire in formazione interna per il personale amministrativo. Gli enti più piccoli, invece, potrebbero appoggiarsi a CAF o commercialisti, verificando però sempre che il professionista abbia familiarità con le specificità del settore sportivo.

Verifica e controllo prima dell’invio

Prima di procedere alla trasmissione telematica, è consigliabile effettuare una serie di controlli incrociati. Verificare che i giorni indicati al punto 787 corrispondano effettivamente al periodo di rapporto, controllare che gli importi lordi esposti nei campi 781-786 siano coerenti con quanto indicato al punto 720, assicurarsi che il punto 6 sia stato compilato solo per i redditi che effettivamente concorrono alla formazione del reddito imponibile. Un’incongruenza rilevata dopo la trasmissione comporta la necessità di inviare una certificazione sostitutiva, con possibili complicazioni per il lavoratore in fase di dichiarazione dei redditi.

Anche la verifica dei dati anagrafici riveste importanza. Codice fiscale del percipiente, dati identificativi del sostituto, residenza fiscale: sono tutti elementi che devono essere aggiornati e corretti. Un errore sul codice fiscale può generare lo scarto dell’intera fornitura telematica, con conseguente necessità di ritrasmettere e rischio di sforare i termini se non ci si accorge tempestivamente del problema.

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