La disciplina IVA dei buoni pasto è costruita su una logica a doppio binario: il 4% governa il rapporto tra società emittente e datore di lavoro, il 10% si applica invece nel rapporto tra esercente convenzionato e società emittente. Ma le aliquote sono solo il punto di partenza. A pesare davvero, nella pratica quotidiana, sono la base imponibile – che non coincide con il valore facciale del ticket -, il momento di esigibilità dell’imposta, la corretta certificazione dei corrispettivi da parte dell’esercente e le molte zone grigie che restano aperte: dall’uso dei buoni nei supermercati al trattamento delle bevande, dai pagamenti misti con la mensa al rischio di qualificare il ticket come moneta generica. Dal 1° gennaio 2026 la soglia di esenzione IRPEF per i buoni pasto elettronici è salita a 10 euro giornalieri, mentre resta a 4 euro per i cartacei. Il Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), in vigore dal 2027, consolida senza però risolvere tutti i nodi aperti.
Perché i buoni pasto restano un caso a sé
Nel sistema IVA italiano i buoni pasto occupano una posizione scomoda. Assomigliano ai buoni-corrispettivo, perché attribuiscono al titolare il diritto a ottenere beni o servizi presso soggetti convenzionati. Però non vivono davvero dentro quella disciplina generale.
La ragione è storica e pratica insieme. Il ticket restaurant nasce come servizio sostitutivo di mensa aziendale. Serve a garantire al lavoratore un pasto quando il datore non organizza una mensa interna. Da qui deriva il trattamento agevolato, ma anche la necessità di separare i diversi rapporti contrattuali.
La riorganizzazione delle aliquote IVA, collegata alla Direttiva UE 2022/542, avrebbe potuto sistemare molte zone grigie. Per ora, però, il quadro resta costruito su norme speciali, prassi amministrativa e letture non sempre immediate.
La natura del buono pasto
Secondo l’art. 131 e l’Allegato II.17 al D.Lgs. 36/2023, il buono pasto è un documento di legittimazione, anche in forma elettronica. Attribuisce al titolare il diritto di ricevere, presso esercizi convenzionati, una somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del buono.
Il valore facciale del buono comprende l’IVA riferita alla prestazione o alla cessione cui il ticket dà diritto. È un dettaglio tecnico, ma non secondario. Nella pratica contabile, il valore nominale non coincide sempre con la base imponibile del rapporto fatturato.
Lo schema tipico è noto: il datore di lavoro acquista i buoni dalla società emittente, li assegna ai dipendenti, questi li usano presso bar, ristoranti, mense o altri esercizi abilitati. L’esercente, poi, chiede il rimborso alla società emittente. Fin qui, tutto lineare. Solo in apparenza.
Buoni-corrispettivo e ticket restaurant
Il D.Lgs. 141/2018 ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 le regole sui buoni-corrispettivo. Da lì nasce la distinzione tra buoni monouso e buoni multiuso. Nei primi, il trattamento IVA è noto già al momento dell’emissione. Nei secondi, invece, l’imposta si determina quando il buono viene utilizzato.
Il buono pasto potrebbe sembrare vicino al buono monouso. Il suo utilizzo è circoscritto, il paniere di beni e servizi è delimitato, i soggetti sono convenzionati. Eppure la prassi non lo assorbe nella disciplina generale dei voucher. Lo mantiene nel recinto dei servizi sostitutivi di mensa aziendale.
Questa distinzione evita un errore frequente: ragionare sul ticket come se fosse un normale strumento di pagamento. Non lo è. Il buono pasto documenta un diritto specifico al pasto o a prodotti alimentari pronti per il consumo. La differenza, quando si arriva all’IVA, pesa parecchio.
Buoni pasto IVA: il 4% al datore
Nel rapporto tra società emittente e datore di lavoro si applica l’aliquota IVA del 4%. Il fondamento resta la disciplina delle mense aziendali e dei servizi sostitutivi di mensa, in particolare il n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, insieme all’art. 75, comma 3, della Legge 413/1991.
La Risoluzione 75/E/2020 ha confermato un punto essenziale: la base imponibile non è necessariamente il valore facciale del buono. Conta il prezzo convenuto tra società emittente e datore di lavoro. Può essere pari, inferiore o superiore al nominale complessivo dei ticket.
Attenzione alla base imponibile.
Se un’impresa acquista buoni dal valore facciale complessivo di € 5.000 ma paga alla società emittente € 4.850, l’IVA al 4% si applica su € 4.850. Non sul valore nominale dei buoni.
Detraibilità IVA: cartacei ed elettronici non sono uguali
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la detraibilità dell’IVA in funzione del formato del buono pasto. Per i buoni pasto elettronici, l’IVA al 4% addebitata dalla società emittente è interamente detraibile in capo al datore di lavoro (nel rispetto del principio di inerenza). Per i buoni pasto cartacei, invece, a fronte della stessa aliquota agevolata del 4%, l’IVA risulta indetraibile.
Questa distinzione – che il legislatore ha mantenuto anche dopo la riforma del Codice dei contratti pubblici – rende i buoni elettronici fiscalmente più convenienti per il datore di lavoro non solo sul piano dell’esenzione IRPEF per il dipendente, ma anche su quello dell’IVA recuperabile. Il professionista che verifica la posizione del cliente deve sempre accertare il formato del buono prima di procedere con la liquidazione.
Il caso del datore senza dipendenti e degli amministratori
Qui la disciplina mostra una prima crepa. L’art. 75, comma 3, della Legge 413/1991 parla di servizi sostitutivi di mensa aziendale commessi da datori di lavoro. La formula lascia intendere che il beneficio del 4% presupponga una destinazione al personale dipendente.
Nella prassi, però, emergono casi meno lineari. Si pensi alla società senza dipendenti che acquista ticket per amministratori, collaboratori o figure assimilate. La questione della tassazione in capo agli amministratori è stata affrontata dalla prassi, che tende a differenziare il trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti proprio in ragione della natura del rapporto. La tentazione di applicare comunque il 4% è comprensibile, ma la lettura restrittiva non è peregrina.
Un professionista prudente, davanti a questi casi, dovrebbe verificare: chi sono i beneficiari, quale rapporto hanno con l’impresa, quale funzione concreta svolge il buono. La fattura con IVA al 4%, da sola, non sana una destinazione non coerente con la funzione del servizio sostitutivo di mensa.
Il 10% nel rapporto con l’esercente
Diverso è il rapporto tra esercente convenzionato e società emittente. Qui l’aliquota IVA è il 10%, ai sensi del n. 121 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972. La prestazione resa dall’esercente non viene qualificata come mensa aziendale, ma come ordinaria somministrazione di alimenti e bevande.
La base imponibile, in genere, nasce dal valore facciale del buono ridotto dello sconto riconosciuto alla società emittente. Poi si procede allo scorporo dell’IVA incorporata con aliquota del 10%, secondo l’art. 27 del D.P.R. 633/1972.
Si consideri un ticket dal valore facciale di € 10, con rimborso riconosciuto all’esercente pari a € 8,80. In questo caso il corrispettivo è IVA inclusa. Lo scorporo al 10% porta a un imponibile di € 8 e a un’IVA di € 0,80. È una differenza piccola sul singolo buono, ma su volumi elevati diventa sensibile.
Detrazione IVA e inerenza
L’IVA sui buoni pasto è detraibile se il costo è inerente all’attività. La detrazione riguarda sia l’imposta assolta dalla società emittente sulle prestazioni ricevute dagli esercenti, sia quella sostenuta dal datore di lavoro per l’acquisto dei ticket destinati ai dipendenti (limitatamente ai buoni elettronici, come precisato nel paragrafo precedente).
Il riferimento normativo passa dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. f), del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 83, comma 28-bis, del D.L. 112/2008. La logica è chiara: il servizio sostitutivo di mensa non è una spesa personale del lavoratore, ma un costo collegato all’organizzazione aziendale.
La cautela, però, resta. Se il buono perde la sua funzione e diventa un beneficio generico, la tenuta dell’inerenza si indebolisce. Non sempre il problema nasce dall’aliquota. A volte nasce dalla documentazione del processo.
Corrispettivi: documento e fattura
L’esercente che accetta buoni pasto deve memorizzare l’operazione ed emettere il documento commerciale al momento dell’utilizzo del ticket. Questo vale anche se il corrispettivo non è ancora incassato. Il rimborso arriverà dopo, dalla società emittente.
La successiva fatturazione alla società emittente non genera una duplicazione dell’IVA. L’imposta diventa esigibile quando avviene il pagamento del controvalore del ticket oppure quando viene emessa fattura in anticipo.
Nella prassi, il punto debole è il disallineamento. Il registratore telematico include il valore del ticket nei corrispettivi trasmessi, mentre la liquidazione IVA può seguire l’esigibilità legata al pagamento o alla fattura. Il disallineamento non è, di per sé, un’anomalia. Deve però essere spiegabile e documentato.
Mense aziendali e pagamenti misti
Quando i buoni pasto vengono utilizzati presso una mensa aziendale, la modalità di pagamento cambia il trattamento IVA. La Risposta a interpello 231/2022 ha chiarito la distinzione.
Se il dipendente paga interamente in contanti o con moneta elettronica, la mensa applica il 4%. Se invece il pagamento avviene integralmente mediante buono pasto emesso da una società terza, l’IVA da scorporare è il 10%, con esigibilità collegata alla fattura verso l’emittente.
Nel pagamento misto si sdoppia il trattamento. Sulla quota pagata direttamente dal lavoratore si applica il 4%. Sulla quota coperta dal ticket si applica il 10%. È una regola poco intuitiva, ma coerente con la diversa natura dei rapporti.
| Modalità | Aliquota | Esigibilità | Nota operativa |
|---|---|---|---|
| Pagamento diretto del dipendente | 4% | Al pagamento | Rapporto diretto con la mensa aziendale |
| Pagamento con buono pasto | 10% | Alla fattura verso l’emittente, o al pagamento | Rapporto esercente – società emittente |
| Pagamento misto | 4% e 10% | Distinta per quota | Occorre separare le componenti nel gestionale |
Card, app e mensa diffusa
Card elettroniche, applicazioni e piattaforme digitali hanno complicato il quadro. Non ogni app che consente al lavoratore di consumare un pasto è automaticamente una mensa diffusa. Serve guardare la sostanza del servizio.
La prassi ha riconosciuto la mensa diffusa quando la card serve a identificare il lavoratore e ad abilitarlo al pasto presso esercizi convenzionati, senza funzionare come moneta elettronica. Diverso è il caso in cui una piattaforma organizza pagamenti, addebiti e fee in modo autonomo.
Il criterio pratico è questo: più lo strumento assomiglia a un sistema di identificazione del dipendente dentro una convenzione mensa, più la tesi agevolativa regge. Più assomiglia a un wallet spendibile, più il rischio aumenta.
Supermercati: il ticket non è denaro
Il tema più delicato, nella vita quotidiana, riguarda i supermercati. L’Allegato II.17 consente l’utilizzo dei buoni pasto per somministrazioni di alimenti e bevande e per cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Non per una spesa qualsiasi.
Nella prassi, però, gli approcci non sono uniformi. Alcuni punti vendita bloccano i ticket su prodotti non coerenti. Altri li accettano per l’intero carrello se è presente almeno un prodotto alimentare astrattamente idoneo. Questa seconda modalità è quella più esposta.
Se il buono copre detersivi, prodotti per la casa, cosmetici o altri beni estranei al pasto, la funzione del ticket si altera. Non si tratta più di servizio sostitutivo di mensa. Diventa quasi denaro. E fiscalmente questo passaggio è fragile.
Il nodo delle bevande
Le bevande restano uno dei punti più scivolosi. Nel sistema italiano possono essere agevolate quando sono somministrate, ma non sempre quando sono vendute come beni confezionati. La distinzione tra bar, gastronomia, scaffale e asporto pesa più di quanto sembri.
La norma sui piatti pronti, introdotta dalla Legge 178/2020, ha esteso il 10% alle cessioni di pasti cotti, arrostiti, fritti o comunque preparati per il consumo immediato, la consegna a domicilio o l’asporto. Ma quella previsione riguarda gli alimenti. Non risolve, in modo generale, la questione delle bevande.
Qui si vede il limite dell’attuale architettura IVA. Un pasto pronto può essere trattato in modo coerente. Una bottiglia, una bibita o una bevanda venduta insieme al pasto possono invece aprire problemi di aliquota, certificazione e configurazione dell’operazione.
Testo Unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 10/2026 ha approvato il Testo Unico IVA, destinato a diventare il nuovo riferimento organico dal 2027. Per i buoni pasto, il dato interessante è nell’art. 169, che conserva le norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
In particolare, viene confermata la regola secondo cui l’aliquota agevolata prevista per le somministrazioni nelle mense aziendali si applica anche ai servizi sostitutivi di mensa commessi da datori di lavoro. Viene inoltre mantenuta la lettura sui piatti pronti e sui pasti preparati per il consumo immediato.
La scelta è rassicurante, ma non perfetta. Il riordino non scioglie tutti i nodi operativi. Lascia ancora in piedi la distinzione tra somministrazione, cessione di alimenti pronti, vendita di bevande e utilizzo dei ticket nella grande distribuzione.
La novità della Legge di Bilancio 2026
Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) ha innalzato la soglia di esenzione IRPEF per i buoni pasto elettronici da 8 a 10 euro giornalieri. La soglia per i buoni pasto cartacei rimane invariata a 4 euro al giorno.
Si tratta di una modifica che incide direttamente sul fringe benefit riconoscibile al lavoratore e che accentua ulteriormente il divario di convenienza tra il formato elettronico e quello cartaceo: non solo sul piano dell’IVA (detraibile integralmente solo per i buoni elettronici), ma anche sul fronte dell’esenzione da reddito da lavoro dipendente.
Il professionista che assiste il cliente nella scelta del formato dei buoni deve pesare entrambe le variabili – IVA e IRPEF – per orientare correttamente la decisione aziendale.
Commissioni degli esercenti: novità dalla L. 193/2024
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024) ha introdotto, con effetti dal 1° settembre 2024, un’importante modifica sul fronte delle commissioni. L’art. 37 ha esteso il limite del 5% sulle commissioni a carico degli esercenti – già previsto dal Codice dei contratti pubblici per le gare pubbliche – a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati tra le imprese emittenti e gli esercenti convenzionati, sia per buoni cartacei che elettronici.
Questa disposizione, pur non incidendo direttamente sulle aliquote IVA, cambia gli equilibri economici del rapporto tra emittente ed esercente. Lo sconto riconosciuto dalla società emittente – su cui si basa il calcolo della base imponibile IVA nel rimborso all’esercente – non può più raggiungere livelli prima praticati. Con un tetto del 5%, il rimborso si avvicina al valore facciale, riducendo la forbice su cui operare lo scorporo.
Esempi pratici
1. Acquisto dei ticket da parte dell’impresa
Una società acquista 1.000 buoni pasto dal valore facciale di € 8 ciascuno. Il valore nominale complessivo è € 8.000. La società emittente applica però un prezzo contrattuale di € 7.760. L’IVA al 4% si calcola su € 7.760. L’imposta è quindi € 310,40.
2. Rimborso all’esercente convenzionato
Un bar incassa ticket per valore facciale di € 1.000. La società emittente riconosce un rimborso di € 900, al netto dello sconto commerciale. Lo scorporo IVA al 10% porta a un imponibile di € 818,18 e a un’IVA di € 81,82.
3. Mensa con pagamento misto
Il dipendente consuma un pasto da € 7. Paga € 3 con carta e € 4 con buono pasto. La quota di € 3 segue l’aliquota del 4%. La quota coperta dal ticket segue il 10% nel rapporto con l’emittente. Il gestionale deve trattare le due quote in modo separato.
Tabella operativa per le aliquote
| Rapporto | Base imponibile | Aliquota | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Società emittente – datore di lavoro | Prezzo pattuito tra le parti | 4% | N. 37, Tab. A, Parte II, D.P.R. 633/1972 – art. 75 c. 3, L. 413/1991 |
| Esercente convenzionato – società emittente | Valore rimborsato, con scorporo IVA incorporata | 10% | N. 121, Tab. A, Parte III, D.P.R. 633/1972 |
| Datore di lavoro – dipendente | Assegnazione del ticket | Fuori dalla fatturazione IVA ordinaria | Attribuzione del servizio sostitutivo di mensa |
| Mensa aziendale – dipendente con pagamento diretto | Corrispettivo pagato dal lavoratore | 4% | N. 37, Tab. A, Parte II, D.P.R. 633/1972 |
| Mensa aziendale – pagamento con ticket | Quota coperta dal buono | 10% | N. 121, Tab. A, Parte III, D.P.R. 633/1972 – Risposta interpello 231/2022 |
Cosa può cambiare con la riforma
La revisione delle aliquote IVA resta il cantiere più rilevante. Una riforma ben costruita dovrebbe chiarire almeno tre aspetti: il trattamento delle bevande, l’uso dei buoni nella grande distribuzione e il coordinamento tra disciplina dei voucher e disciplina dei servizi sostitutivi di mensa.
Una possibile soluzione sarebbe rendere più netto il confine tra pasto, prodotto alimentare pronto e bene alimentare generico. Un’altra strada, più drastica, potrebbe allineare il trattamento delle bevande, superando la differenza tra somministrazione e vendita. Ma avrebbe effetti pesanti per bar, ristoranti, mense e supermercati.
Il punto cieco, nella discussione, è spesso questo: non basta scegliere l’aliquota. Bisogna rendere applicabile la regola nei registratori telematici, nei gestionali di cassa, nei contratti con gli emittenti e nelle procedure di rimborso. Altrimenti la norma resta formalmente corretta, ma operativamente fragile.
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