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Bonus investimenti ZES unica 2026: prima comunicazione entro fine maggio

11 Maggio, 2026

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Si avvicina la scadenza della prima comunicazione per la prenotazione del bonus ZES unica 2026 relativo agli investimenti effettuati, o da effettuare, nel corso del 2026. Nella prassi se ne parla come dell’appuntamento di fine maggio, da presidiare entro il 31 maggio 2026. Tecnicamente, però, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fissa la finestra dal 31 marzo al 30 maggio 2026; poiché il 30 maggio cade di sabato, il termine operativo slitta al 1° giugno 2026. Il punto, per le imprese, non cambia: chi intende accedere al credito deve chiudere subito la ricognizione degli investimenti, dei dati catastali, dei codici ATECO, delle strutture produttive e degli eventuali altri aiuti richiesti sugli stessi costi.

La comunicazione originaria non attribuisce ancora il credito spendibile, ma serve a prenotare l’accesso alla misura per gli investimenti 2026. Deve indicare le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che l’impresa prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026. La comunicazione integrativa, da inviare nel gennaio 2027, confermerà poi gli investimenti effettivamente realizzati e determinerà la base del credito fruibile.

La misura prorogata fino al 2028

Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica nasce dall’art. 16 del DL 19 settembre 2023, n. 124. In origine guardava al 2024. Poi la legge di bilancio 2025 lo ha esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Con la legge di bilancio 2026, legge n. 199/2025, la misura cambia passo e viene prorogata per tre annualità: 2026, 2027 e 2028.

Il punto non è soltanto temporale. La disciplina tiene conto anche dell’allargamento territoriale della ZES unica alle Marche e all’Umbria, per effetto della legge n. 171/2025. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni attuative del decreto 17 maggio 2024. In sostanza, la struttura di base non viene riscritta da zero. Viene adattata al nuovo triennio.

La novità più rilevante, nella pratica quotidiana, è il calendario. Per ogni anno agevolato l’impresa deve presentare una prima comunicazione tra il 31 marzo e il 30 maggio. Poi deve trasmettere una comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo. Quest’ultima non è un adempimento accessorio. È il passaggio che consente di attestare la realizzazione degli investimenti e, quindi, di evitare la decadenza.

Investimenti agevolati Comunicazione originaria Comunicazione integrativa
Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 Dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 Dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 Dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 Dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 Dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 Dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029

Va tenuto presente un dettaglio non secondario. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, opera il rinvio al primo giorno lavorativo successivo, secondo l’art. 7, comma 1, lettera h), del DL n. 70/2011. Per il 2026, ad esempio, il 30 maggio cade di sabato. La comunicazione originaria potrà quindi arrivare fino al 1° giugno 2026.

Cosa significa prenotare il credito ZES

La comunicazione originaria viene spesso definita, con una formula pratica, “prenotazione” del bonus. La parola rende bene l’idea, ma va maneggiata con cautela. Non si prenota un importo garantito. Si comunica all’Agenzia delle Entrate un progetto di investimento e un credito potenziale, destinato a essere verificato, ridotto se necessario e poi riparametrato in base alle risorse disponibili.

La prenotazione, quindi, ha tre effetti operativi. Prima di tutto cristallizza il perimetro massimo dell’investimento per l’anno 2026. In secondo luogo collega il progetto a una o più strutture produttive già indicate nel modello. Infine consente all’impresa di entrare nella procedura che si chiuderà con la comunicazione integrativa.

Il dato più delicato è il limite verso l’alto. Nella comunicazione integrativa l’impresa non potrà aumentare l’investimento complessivo indicato nella comunicazione originaria. Non potrà aggiungere nuovi progetti. Non potrà aggiungere nuove strutture produttive. Potrà, semmai, ridurre gli importi se gli investimenti effettivi saranno inferiori a quelli programmati.

Esempio operativo. Una società indica nella comunicazione originaria 2026 un progetto da € 800.000, riferito a una struttura produttiva in Campania. A dicembre realizza investimenti per € 650.000. Nell’integrativa potrà indicare il minor importo effettivo. Se invece a dicembre gli investimenti salgono a € 950.000, l’eccedenza rispetto alla prima comunicazione non potrà essere recuperata tramite l’integrativa dello stesso anno.

Per questo la scadenza di fine maggio non va trattata come un invio provvisorio compilato in fretta. È il momento in cui l’impresa deve stimare con realismo il progetto 2026. Troppo basso significa perdere spazio agevolabile. Troppo alto può creare disallineamenti e controlli inutili. La misura richiede prudenza, non improvvisazione.

La prima comunicazione 2026 in pratica

Per gli investimenti 2026, la prima comunicazione deve indicare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che l’impresa prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026. La finestra ufficiale è aperta dal 31 marzo al 30 maggio 2026, con slittamento operativo al 1° giugno 2026 per effetto del calendario.

La comunicazione riguarda l’anno di investimento. Non segue la data di approvazione del bilancio, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La logica è diversa: l’Agenzia raccoglie le prenotazioni, attende la conferma degli investimenti, calcola il riparto e autorizza l’utilizzo del credito.

Elemento da verificare prima dell’invio Perché conta davvero
Partita IVA attiva alla data di trasmissione La mancanza del requisito può determinare lo scarto della comunicazione.
Codice ATECO 2025 risultante in Anagrafe tributaria Il codice indicato nel quadro B deve coincidere con quello comunicato ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972.
Codice catastale del Comune della struttura produttiva Serve a collegare l’investimento a una zona assistita della ZES unica.
Numero di progetti e strutture produttive Non possono essere aumentati nella successiva comunicazione integrativa.
Altri aiuti richiesti o concessi sugli stessi costi Vanno indicati nel quadro D e incidono sul rispetto dei limiti di cumulo.
Componente immobiliare e terreni Il valore agevolabile non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

La trasmissione telematica produce una ricevuta entro 5 giorni. La ricevuta di presa in carico non significa ancora riconoscimento del credito. Significa soltanto che la comunicazione è entrata nel sistema. Se arriva uno scarto, la causa va letta subito. Alcuni errori possono essere sanati con un nuovo invio nei termini, altri richiedono correzioni preliminari negli archivi dell’impresa.

Il bonus ZES unica 2026 non è automatico

Il primo errore da evitare è pensare al bonus ZES unica 2026 come a un credito calcolato e subito spendibile. Non funziona così. L’impresa comunica un credito teorico, ma il credito effettivamente fruibile dipende da una percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate dopo l’invio delle comunicazioni integrative.

Il meccanismo è quello del riparto. L’importo del credito d’imposta indicato nella comunicazione integrativa viene moltiplicato per una percentuale. Tale percentuale nasce dal rapporto tra il limite di spesa disponibile e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti da tutte le imprese.

Qui si vede il vero rischio. L’impresa può avere un’intensità teorica del 60%, del 50%, del 40% o di altra misura prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Ma questo non significa che riceverà sempre quel credito in misura piena. Il plafond pubblico può ridurre il credito fruibile.

Esempio pratico. Una piccola impresa campana realizza investimenti agevolabili per € 500.000. L’intensità teorica è pari al 60%. Il credito teorico è quindi pari a € 300.000. Se la percentuale di riparto fissata dall’Agenzia fosse, per ipotesi, pari al 70%, il credito massimo utilizzabile diventerebbe € 210.000. L’impresa non perde la natura agevolabile dell’investimento, ma subisce il taglio da riparto.

I territori interessati dalla ZES unica

Il credito riguarda investimenti destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Non basta che l’impresa abbia sede legale nel Mezzogiorno. Serve il collegamento concreto con una struttura produttiva situata in una zona agevolata.

La ZES unica comprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Comprende inoltre le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La mappa non va letta in modo grossolano. Per alcune Regioni rilevano soltanto le aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nella prassi, quindi, prima ancora di ragionare sul bene acquistato, occorre verificare Comune, codice catastale, ubicazione della struttura produttiva e codice attività comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Questo passaggio sembra banale. Non lo è. Il modello richiede dati che devono coincidere con quelli già comunicati ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972. Se il codice ATECO o il codice catastale non coincidono con le risultanze dell’area riservata, la comunicazione può essere scartata.

I beneficiari ammessi e quelli esclusi

Possono accedere al credito d’imposta le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile. Rientrano sia le imprese già operative, sia quelle che si insediano nella ZES unica. Il dato decisivo resta l’effettuazione di investimenti agevolabili in strutture produttive localizzate nei territori ammessi.

Non tutte le attività, però, sono dentro il perimetro. La disciplina esclude vari settori. Sono fuori, tra gli altri, l’industria siderurgica, carbonifera e della lignite. Sono esclusi anche i trasporti, salvo i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, nonché le relative infrastrutture, nei limiti consentiti dalla normativa.

Restano esclusi anche produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, con le relative infrastrutture energetiche. Fuori pure la banda larga, il settore creditizio, quello finanziario e assicurativo. Non accedono al credito le imprese in liquidazione, scioglimento o in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014.

Un discorso separato riguarda agricoltura primaria, pesca e acquacoltura. Questi soggetti non rientrano nel credito d’imposta ZES unica previsto dall’art. 16 del DL n. 124/2023. Per loro opera una disciplina specifica, contenuta nell’art. 16-bis dello stesso decreto, prorogata per il 2026 dalla legge di bilancio 2026.

Soggetti o settori Trattamento
Imprese operative o di nuovo insediamento nella ZES unica Potenzialmente ammesse, se realizzano investimenti agevolabili.
Imprese in liquidazione o scioglimento Escluse.
Imprese in difficoltà secondo il regolamento UE n. 651/2014 Escluse.
Produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura Escluse dal credito ex art. 16, ma destinatarie di specifica misura.
Settori finanziario, creditizio e assicurativo Esclusi.
Energia, banda larga, siderurgia, carbone e lignite Esclusi secondo le regole indicate dalla disciplina.

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Gli investimenti che possono generare il credito

Il credito spetta per investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale. Il riferimento è l’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento UE n. 651/2014. Non si tratta, quindi, di agevolare qualunque spesa aziendale. Serve un progetto con una sua coerenza economica e funzionale.

Rientrano gli acquisti, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. I beni devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nella ZES unica. Il requisito della novità riguarda macchinari, impianti e attrezzature.

Sono agevolabili anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Qui, però, la disciplina inserisce un limite rigido. Il valore agevolabile di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il vincolo del 50% va letto per singolo progetto di investimento. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla componente non immobiliare. Se l’investimento è composto solo da un immobile, manca l’altro pezzo del progetto e il credito non spetta.

Esempio pratico. Una società pugliese compra nuovi impianti per € 420.000 e sostiene costi immobiliari per € 900.000. Ai fini del bonus ZES unica 2026, la componente immobiliare agevolabile non potrà superare € 420.000. Il progetto potrà quindi assumere rilevanza, per il credito, fino a € 840.000. Il costo immobiliare eccedente resta fuori dal calcolo.

Gli immobili strumentali possono essere agevolabili anche quando risultano già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica. Questa apertura è rilevante. Consente di non bloccare operazioni immobiliari funzionali a un investimento produttivo, purché siano rispettate le altre condizioni.

La risposta a interpello n. 32 dell’11 febbraio 2026 ha inoltre confermato la possibilità di utilizzare la locazione finanziaria per la componente immobiliare. Anche il leasing in costruendo può rientrare nello schema agevolativo, se il progetto rispetta i requisiti richiesti.

Le soglie economiche da non sbagliare

La misura non si applica a investimenti minimi. I progetti con costo complessivo inferiore a € 200.000 non sono agevolabili. La soglia va considerata al lordo dei costi non ammissibili, secondo l’impostazione richiamata dalla disciplina.

All’estremo opposto, il credito è commisurato al costo complessivo dei beni acquistati o realizzati nel periodo agevolato, nel limite massimo di € 100 milioni per ciascun progetto di investimento. Il plafond progettuale va gestito con attenzione, specie nei gruppi e nelle iniziative pluriennali.

Il costo deve inoltre essere collocato correttamente nell’anno. Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i criteri dell’art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rilevano consegna o spedizione. Per gli immobili rileva l’atto, salvo effetto traslativo o costitutivo successivo. Per i servizi rileva l’ultimazione della prestazione.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate consente di indicare nella comunicazione integrativa anche acquisizioni di beni agevolati effettuate nell’anno di riferimento, se inserite in investimenti pluriennali avviati dal 2024. Resta però fermo un punto: per ciascun anno sono ammissibili soltanto le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di quello stesso anno.

Le percentuali teoriche del credito

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La percentuale teorica cambia in base alla Regione, alla dimensione dell’impresa e all’importo dell’investimento.

Per le piccole imprese le intensità sono più alte. Per le medie si riducono. Per le grandi imprese, o per le PMI con investimenti ammissibili superiori a € 50 milioni, l’intensità scende ancora. È la logica europea degli aiuti a finalità regionale: maggiore sostegno alle realtà più piccole, ma entro limiti rigorosi.

Regione o area Piccole imprese fino a € 50 milioni Medie imprese fino a € 50 milioni Grandi imprese o PMI oltre € 50 milioni
Calabria 60% 50% 40%
Campania 60% 50% 40%
Puglia 60% 50% 40%
Puglia, territori Fondo transizione giusta 70% 60% 50%
Sicilia 60% 50% 40%
Basilicata 50% 40% 30%
Molise 50% 40% 30%
Sardegna 50% 40% 30%
Sardegna, territori Fondo transizione giusta 60% 50% 40%
Abruzzo, zone ammissibili 35% 25% 15%
Marche, zone ammissibili 35% 25% 15%
Umbria, zone ammissibili 35% 25% 15%

Queste percentuali non sono, da sole, il credito definitivo. Sono intensità massime. Il credito va poi coordinato con altri aiuti di Stato, aiuti de minimis e misure agevolative sui medesimi costi. Il cumulo è ammesso, ma non può superare l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle regole europee.

La dimensione dell’impresa va verificata al momento dell’invio della comunicazione integrativa. Questo dato è delicato. Una società che cambia perimetro, cresce, entra in un gruppo o modifica i propri parametri potrebbe trovarsi con una misura diversa rispetto a quella immaginata nella comunicazione originaria.

Tipologia Occupati Fatturato Totale di bilancio
Piccola impresa Meno di 50 Non oltre € 10 milioni Non oltre € 10 milioni
Media impresa Meno di 250 Non oltre € 50 milioni Non oltre € 43 milioni
Grande impresa Oltre 250 Oltre € 50 milioni Oltre € 43 milioni

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Come stimare il credito senza farsi ingannare

Il calcolo va costruito a strati. Il primo strato è il costo agevolabile. Qui entrano solo le spese ammesse, nel periodo corretto, riferite al progetto iniziale e alla struttura produttiva agevolata. Il secondo strato è l’intensità teorica, che dipende da Regione, dimensione d’impresa e natura dell’area. Il terzo strato è il cumulo con altri incentivi. Il quarto, spesso dimenticato, è la percentuale di riparto che l’Agenzia fisserà dopo le comunicazioni integrative.

Il credito che l’impresa vede nel proprio piano finanziario, quindi, non coincide sempre con il credito che sarà compensabile. Questo aspetto va spiegato prima agli amministratori e agli istituti di credito. Un investimento non dovrebbe reggersi su un credito calcolato come se fosse certo al 100%.

Passaggio Domanda da porsi
1. Costo del progetto Le spese rientrano in un investimento iniziale e superano la soglia minima di € 200.000?
2. Periodo di sostenimento Il costo è sostenuto nel 2026 secondo i criteri dell’art. 109 del TUIR?
3. Percentuale teorica La misura applicata corrisponde a Regione, dimensione e carta degli aiuti?
4. Cumulo Esistono altri aiuti sugli stessi costi da indicare e sottrarre?
5. Riparto Il credito teorico sarà ridotto dalla percentuale nazionale se le richieste superano il plafond?
6. Autorizzazione all’utilizzo Sono necessari controlli antimafia o verifiche documentali prima della compensazione?

Un professionista prudente dovrebbe presentare almeno due scenari: credito teorico pieno e credito ridotto. Non per pessimismo. Per evitare che il beneficio fiscale venga trattato come liquidità certa prima della seconda ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione originaria

La comunicazione originaria serve a indicare le spese ammissibili già sostenute dall’inizio dell’anno e quelle che l’impresa prevede di sostenere fino al 31 dicembre. È una comunicazione di accesso, non ancora di chiusura. Però condiziona tutto quello che accadrà dopo.

Il modello approvato con provvedimento del 30 gennaio 2026 è composto dal frontespizio e dai quadri A, B e D. Il frontespizio contiene i dati dell’impresa beneficiaria, quelli del rappresentante firmatario e la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa europea e nazionale.

Il quadro A accoglie i dati di ciascun progetto di investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta che l’impresa intende richiedere. Se i progetti sono più di uno, occorre compilare moduli distinti e numerarli progressivamente. Il rigo riepilogativo va compilato solo nel primo modulo.

Il quadro B è dedicato alle strutture produttive. Per ogni unità locale o stabilimento ubicato nei territori agevolati va compilato un modulo separato. Qui il dato geografico diventa sostanza. La struttura produttiva non è una semplice indicazione descrittiva. È il luogo in cui l’investimento deve essere destinato e utilizzato.

Il quadro D entra in gioco quando, sugli stessi beni, l’impresa abbia ottenuto o richiesto altre agevolazioni, aiuti di Stato o aiuti de minimis. Ogni misura va indicata in un rigo distinto. È una sezione spesso sottovalutata, ma decisiva per il rispetto dei limiti di cumulo.

Punto critico. Nella comunicazione integrativa non sarà possibile modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati. Se nella comunicazione originaria viene indicata una struttura sbagliata, la correzione potrebbe non essere più gestibile nella fase finale.

Gli scarti della prima comunicazione

La comunicazione originaria va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite intermediario abilitato. Dopo l’invio, l’Agenzia rilascia una ricevuta entro 5 giorni. La ricevuta attesta la presa in carico oppure lo scarto, con le relative motivazioni.

La comunicazione può essere scartata se il richiedente non ha una partita IVA attiva alla data di invio. Può essere scartata anche quando il codice attività ATECO 2025 e il codice catastale del Comune, indicati per ciascuna struttura produttiva nel quadro B, non coincidono con i dati risultanti nell’area riservata.

La disciplina prevede una regola di salvataggio. La comunicazione trasmessa alla scadenza o nei 4 giorni precedenti, poi scartata dal servizio telematico, può essere considerata tempestiva se ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi. Non sempre, però. La ritrasmissione non salva i casi in cui lo scarto riguarda l’intero file.

Nello stesso periodo di apertura della finestra telematica, l’impresa può inviare una nuova comunicazione. L’ultima validamente trasmessa sostituisce integralmente le precedenti. Non si tratta quindi di una rettifica parziale. Il nuovo invio prende il posto dell’intero contenuto precedente.

Il fascicolo ZES da costruire subito

La comunicazione di prenotazione non richiede ancora tutti gli estremi delle fatture elettroniche. Questo può dare una falsa sensazione di leggerezza. In realtà, proprio nella fase iniziale conviene costruire il fascicolo ZES. A gennaio 2027 non ci sarà il tempo per recuperare con calma contratti, ordini, DDT, verbali e certificazioni.

Il fascicolo dovrebbe essere diviso per progetto e per struttura produttiva. Ogni progetto dovrebbe avere una scheda con descrizione dell’investimento iniziale, ubicazione, beni previsti, fornitori, importi, date attese di consegna o stipula, eventuali acconti e altri incentivi collegati.

Per i beni mobili è utile conservare preventivi, ordini accettati, contratti, documenti di trasporto, verbali di collaudo o installazione e fatture. Per gli immobili servono atti, contratti preliminari, perizie, documentazione catastale, titolo di disponibilità e prova della strumentalità. Per il leasing occorre coordinare contratto, verbali di consegna e piano finanziario.

Una regola pratica. Ogni importo indicato nel modello dovrebbe poter essere spiegato con un documento e ricondotto a una riga del fascicolo. Se un dato non è spiegabile oggi, probabilmente sarà difficile difenderlo domani.

Il fascicolo serve anche al revisore. La certificazione non può essere preparata bene quando il materiale arriva disordinato e incompleto. Se la documentazione nasce già classificata, il lavoro di controllo diventa più rapido e il rischio di rilievi diminuisce.

La comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa è il vero punto di caduta della procedura. Deve essere inviata, a pena di decadenza, dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per gli investimenti 2026, la finestra sarà dal 3 al 17 gennaio 2027.

Con l’integrativa l’impresa attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti già indicati nella comunicazione originaria. L’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati non può superare quello comunicato in precedenza. La logica è semplice: si può scendere, non salire.

Il modello integrativo è più articolato. Comprende il frontespizio e i quadri A, B, C, D ed E. Oltre ai dati del progetto e delle strutture produttive, richiede informazioni sulle fatture elettroniche, sulla certificazione delle spese e sui soggetti sottoposti alla verifica antimafia, quando necessario.

Le istruzioni vietano alcuni interventi nella comunicazione integrativa. Non si può aumentare l’importo dell’investimento complessivo. Non si può aumentare il numero dei progetti. Non si può aumentare il numero delle strutture produttive. Non si può modificare l’ubicazione delle strutture per gli investimenti realizzati.

Se una struttura produttiva era stata indicata nella comunicazione originaria, deve comparire anche nell’integrativa. Questo vale pure quando l’investimento non è stato realizzato. In tale caso va compilata la sezione identificativa e va barrata la casella relativa all’investimento non realizzato.

Se invece l’investimento è stato realizzato solo in parte, occorre indicare gli importi effettivi e il relativo credito ridotto. È qui che molte pratiche diventano complesse. Il progetto immaginato a maggio può essere diverso da quello chiuso a dicembre. La comunicazione integrativa deve fotografare la realtà, senza inventare continuità inesistenti.

Le fatture elettroniche nel quadro E

Il quadro E della comunicazione integrativa contiene gli estremi delle fatture elettroniche ricevute tramite Sistema di Interscambio. Contiene anche gli estremi della certificazione delle spese. È la parte più esposta agli scarti automatici, perché l’Agenzia può confrontare i dati indicati con le proprie banche dati.

Nella sezione I vanno indicati gli estremi delle fatture relative alle acquisizioni dei beni agevolabili. Occorre fare attenzione agli acconti. La casella dedicata va barrata quando la fattura riguarda somme versate in acconto, emesse prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di realizzazione dell’investimento, purché sia rispettato l’effetto di incentivazione previsto dall’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014.

Nella sezione II vanno riportati gli estremi della certificazione. Si indicano la data, l’eventuale identificativo, il codice fiscale del soggetto certificatore e il relativo codice soggetto. Può trattarsi del revisore legale, del responsabile della revisione in una società di revisione o del collegio sindacale.

Errore frequente. Quando l’investimento viene pagato con acconti e saldo, non basta indicare in modo meccanico la fattura finale. Nella prassi occorre verificare l’intera catena documentale. Se gli importi agevolabili non dialogano con gli estremi SDI indicati, il rischio di scarto o controllo diventa concreto.

Se nel quadro B sono presenti spese non fatturabili o se viene barrata almeno una casella relativa ad acconti nel quadro E, la certificazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante. L’invio avviene tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”.

La certificazione delle spese

Il credito richiede una certificazione. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile devono risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non obbligate alla revisione legale non sono esonerate. Devono rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro previsto dall’art. 8 del DLgs. n. 39/2010. Quindi anche la piccola impresa senza organo di controllo deve organizzarsi per tempo.

Il revisore non certifica una semplice somma. Deve verificare che la spesa esista, che sia documentata, che sia coerente con la contabilità e che rientri nel progetto agevolabile. È opportuno predisporre un fascicolo dedicato. Fatture, contratti, ordini, DDT, verbali di consegna, atti immobiliari, contratti di leasing e quietanze devono restare allineati.

Il documento CNDCEC-FNC dell’11 novembre 2024 ha fornito standard di lettere di incarico, attestazioni e check list. Nella pratica professionale rappresenta una base utile, soprattutto per evitare certificazioni troppo generiche. Una certificazione debole non sempre viene contestata subito. Può diventare un problema in fase di controllo.

Il quadro C e la verifica antimafia

Il quadro C riguarda i soggetti sottoposti a verifica antimafia. Va compilato nella comunicazione integrativa quando l’ammontare del credito d’imposta fruibile supera € 150.000. La soglia va letta con attenzione, perché non conta solo il singolo anno in modo isolato.

L’obbligo si applica anche quando il credito dell’anno non supera € 150.000, ma la somma con i crediti ZES degli anni precedenti, spettanti allo stesso beneficiario, porta oltre tale soglia. In questa ipotesi la compilazione del quadro C diventa necessaria.

Se la comunicazione integrativa è sottoposta a controllo antimafia e il quadro C manca, l’invio può essere scartato. È ammessa, oltre i termini ordinari, una rettifica dei dati del quadro C per comunicazioni incomplete, ma solo entro 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Il credito sarà utilizzabile solo dopo le verifiche antimafia, se non emergono motivi ostativi. Questo può incidere sulla programmazione finanziaria. Un’impresa che contava di compensare subito potrebbe dover attendere l’autorizzazione all’utilizzo.

Le operazioni straordinarie

La comunicazione integrativa gestisce anche le operazioni straordinarie. Il caso tipico è il trasferimento dell’azienda nel cui ambito sono presenti i beni agevolati. Se l’operazione avviene dopo la comunicazione originaria del dante causa, l’avente causa deve indicare dati specifici nel frontespizio.

Nel riquadro “Impresa beneficiaria” va indicato il codice fiscale del dante causa. Nel riquadro “Operazioni straordinarie” va indicato il codice fiscale dell’avente causa. Se il credito viene trasferito solo in parte, deve essere barrata la casella relativa al trasferimento parziale.

La casistica può complicarsi quando il beneficiario aveva già presentato una propria comunicazione originaria e poi acquisisce un’azienda con altri beni agevolati. In tale ipotesi possono servire comunicazioni integrative distinte. Una per la propria posizione. Una per la posizione del dante causa.

Il punto operativo è chiaro: fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda non vanno gestiti a posteriori con una nota interna. Devono essere riflessi correttamente nel modello. Diversamente, il credito rischia di non seguire il bene o di essere ricostruito in modo incoerente.

I limiti di spesa e il credito definitivo

La proroga triennale ha risorse distinte. Il limite di spesa è pari a € 2,3 miliardi per il 2026, € 1 miliardo per il 2027 e € 750 milioni per il 2028. Questi importi sono il tetto complessivo entro cui l’Agenzia deve calcolare la percentuale di riparto.

Il provvedimento con la percentuale deve essere emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. In via ordinaria, quindi, il dato dovrebbe arrivare entro il 27 gennaio dell’anno successivo a quello dell’investimento, salvo gli effetti del calendario.

Il credito massimo fruibile si determina così: credito indicato nella comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale di riparto. Solo dopo questa fase l’impresa può conoscere il credito realmente utilizzabile, sempre che siano superati gli ulteriori controlli richiesti.

Esempio pratico. Una media impresa siciliana realizza investimenti agevolabili per € 1.000.000. La misura teorica è il 50%, quindi il credito indicato nell’integrativa è € 500.000. Se la percentuale di riparto fosse pari all’80%, il credito massimo fruibile sarebbe € 400.000. Se vi sono anche aiuti sugli stessi costi, il calcolo va ridotto per rispettare il cumulo.

L’utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Il codice tributo è 7034. Nel modello va indicato l’anno di sostenimento dei costi. La presentazione deve passare esclusivamente dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Non basta però conoscere il codice tributo. Il credito può essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale effettivamente spettante. Serve anche una seconda ricevuta, successiva alla presa in carico della comunicazione integrativa, con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo.

Se il modello F24 espone un credito superiore all’ammontare disponibile, anche considerando compensazioni già effettuate, il modello viene scartato. Lo scarto è comunicato tramite ricevuta consultabile nei servizi telematici.

Per la quota relativa a investimenti non documentabili con fattura elettronica, o acquisiti tramite locazione finanziaria, l’utilizzo segue un percorso ulteriore. Occorre attendere la verifica documentale della certificazione da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari e la relativa comunicazione di riconoscimento.

La misura non è soggetta al limite annuale di € 250.000 previsto per i crediti d’imposta agevolativi dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Non si applica neppure il limite generale annuale di € 2 milioni alle compensazioni, previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

Il nodo degli acconti e dell’effetto di incentivazione

Gli acconti meritano un’attenzione separata. La disciplina richiama il principio dell’effetto di incentivazione dell’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014. In termini pratici, l’investimento non deve essere già partito in modo irreversibile prima della domanda o prima del momento rilevante previsto dalla disciplina europea.

Quando vi sono acconti fatturati prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di realizzazione, la comunicazione integrativa impone una gestione specifica nel quadro E. La certificazione deve attestare che quelle spese costituiscono acconto degli investimenti e che il requisito di incentivazione risulta rispettato.

Questo punto può creare difficoltà nei progetti avviati a cavallo d’anno. Si pensi a un macchinario ordinato nel 2025, con acconto nel 2025, consegna nel 2026 e saldo nel 2026. L’impresa deve ricostruire correttamente impegni, date, fatture, consegna e periodo di competenza agevolata. Non basta guardare la fattura finale.

Serve una linea documentale coerente. Ordine, contratto, acconto, DDT, verbale di installazione e fattura di saldo devono raccontare la stessa storia. Se manca coerenza, il credito diventa fragile.

Gli errori che possono far perdere l’agevolazione

La disciplina del bonus ZES unica 2026 è piena di passaggi formali che diventano sostanziali. La prima trappola è la mancata comunicazione integrativa. Senza integrativa tempestiva, il credito decade. Non rileva che l’investimento sia stato davvero realizzato.

La seconda trappola è l’incoerenza tra originaria e integrativa. L’integrativa non può allargare il perimetro. Se un progetto o una struttura non sono stati inseriti nella prima comunicazione, non possono essere aggiunti dopo. Questo obbliga a usare la comunicazione originaria in modo prudente, ma non disordinato.

La terza trappola riguarda le fatture elettroniche. Gli estremi indicati devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia. Errori su numero, data, importo, codice fornitore o SDI possono bloccare la pratica. Le fatture di acconto e saldo vanno trattate con particolare cura.

La quarta trappola è l’immobile. Molti progetti immobiliari sembrano agevolabili, ma superano il limite del 50% o non hanno una componente non immobiliare sufficiente. L’acquisto del solo capannone, anche se utile all’impresa, non basta se manca un progetto iniziale con altri asset strumentali agevolabili.

La quinta trappola è la verifica dell’impresa. Partita IVA non attiva, dati ATECO non aggiornati, Comune non coerente, posizione camerale trascurata o dimensione aziendale non corretta possono compromettere il risultato. Sono controlli noiosi. Proprio per questo vanno fatti prima.

Una check list di lavoro per imprese e professionisti

Prima dell’invio della comunicazione originaria conviene predisporre una check list minima. Non serve appesantire la procedura. Serve evitare che l’adempimento venga trattato come una semplice compilazione software.

  1. Verificare che la struttura produttiva sia ubicata in una zona agevolata;
  2. Controllare codice catastale, indirizzo e dati presenti nell’area riservata dell’Agenzia;
  3. Verificare il codice ATECO 2025 comunicato ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972;
  4. Individuare il progetto di investimento iniziale e non solo i singoli beni;
  5. Separare beni mobili, immobili, terreni, leasing e spese non fatturabili;
  6. Calcolare il limite del 50% per terreni e immobili;
  7. Verificare il superamento della soglia minima di € 200.000;
  8. Stimare l’intensità teorica in base a Regione e dimensione d’impresa;
  9. Raccogliere informazioni su altri aiuti richiesti o concessi sugli stessi costi;
  10. Organizzare da subito il fascicolo per la certificazione delle spese.

Prima dell’integrativa, invece, il controllo deve diventare più severo. Occorre confrontare quanto comunicato in origine con quanto effettivamente realizzato. Ogni scostamento va qualificato. Investimento realizzato, investimento ridotto, investimento non realizzato. Meglio una riduzione corretta che una dichiarazione forzata.

La lettura critica della nuova procedura

La proroga triennale dà alle imprese un orizzonte più stabile. Questo è positivo. Permette di programmare investimenti più ampi e di distribuire i progetti su più anni. Però la procedura resta costruita su finestre molto strette e su controlli telematici rigidi.

La criticità maggiore è la distanza tra credito teorico e credito effettivo. L’impresa può decidere un investimento immaginando un certo beneficio fiscale. Solo dopo l’integrativa saprà quanto credito potrà utilizzare davvero. Questo crea incertezza finanziaria, soprattutto per investimenti di importo elevato.

Un altro punto debole è il coordinamento tra comunicazione originaria e integrativa. La prima comunicazione viene presentata quando alcuni investimenti possono essere solo programmati. La seconda, però, non consente ampliamenti. Il sistema premia chi prevede bene e punisce chi si muove tardi.

Il terzo punto critico riguarda i dati amministrativi. Lo scarto legato ad ATECO, codice catastale o fatture elettroniche non è un dettaglio marginale. Può bloccare una misura rilevante per errori che, spesso, non attengono alla sostanza economica dell’investimento.

La risposta operativa non può essere “si vedrà a gennaio”. Il fascicolo ZES va costruito mentre l’investimento nasce. Solo così la comunicazione integrativa diventa una conferma ordinata, non una corsa contro il tempo.

Tre casi pratici da leggere prima dell’invio

La disciplina diventa più chiara se viene calata in casi concreti. Le situazioni seguenti non esauriscono tutte le varianti, ma aiutano a capire dove si annidano gli errori più costosi.

Macchinari ordinati, consegna a fine anno

Una piccola impresa calabrese ordina a maggio 2026 un impianto produttivo da € 600.000, con consegna prevista per dicembre 2026. Inserisce il progetto nella comunicazione originaria. Se la consegna avviene entro il 31 dicembre 2026, e il bene risulta agevolabile, l’investimento potrà essere confermato nell’integrativa di gennaio 2027.

Se invece la consegna slitta a febbraio 2027, il costo non rientra tra le spese 2026 secondo il criterio temporale dell’art. 109 del TUIR. Il progetto indicato nella comunicazione 2026 dovrà essere ridotto o indicato come non realizzato, a seconda dei casi. Potrà eventualmente rilevare nella procedura 2027, se ricorrono tutti i presupposti.

Immobile prevalente rispetto agli impianti

Una media impresa acquista un immobile strumentale per € 1.200.000 e nuovi impianti per € 400.000. Il progetto supera ampiamente la soglia minima. Tuttavia, la componente immobiliare agevolabile non può superare il valore della componente non immobiliare. In questo caso, l’immobile rileva al massimo per € 400.000. La base agevolabile diventa € 800.000, non € 1.600.000.

La differenza è enorme. Se l’impresa calcola il credito sull’intero costo immobiliare, sovrastima il beneficio e rischia una comunicazione non coerente. La regola del 50% va applicata prima dell’invio, non scoperta durante la certificazione.

Acconto 2025 e investimento 2026

Una società versa nel 2025 un acconto per un macchinario che sarà consegnato nel 2026. La fattura di acconto precede l’anno di realizzazione dell’investimento. Nel quadro E dell’integrativa 2026 occorrerà gestire correttamente quella fattura e attestare, tramite certificazione, il rispetto dell’effetto di incentivazione previsto dall’art. 6 del regolamento UE n. 651/2014.

Qui l’errore tipico è indicare solo la fattura di saldo, come se l’acconto non esistesse. Oppure, al contrario, inserire l’acconto senza verificare l’impegno giuridicamente vincolante. Entrambe le letture sono deboli. La documentazione deve ricostruire il progetto nella sua sequenza reale.

Il punto operativo finale

Il bonus ZES unica 2026 resta una misura potente, ma richiede metodo. L’impresa deve ragionare su tre piani: investimento, documentazione e procedura telematica. Se uno dei tre piani non regge, il credito si indebolisce.

Il professionista deve assumere un ruolo di regia. Non basta calcolare la percentuale. Occorre verificare il territorio, leggere il progetto, ricostruire le fatture, controllare gli altri aiuti, coinvolgere il revisore e presidiare le finestre di invio.

Il vero punto cieco è proprio questo. Molte imprese vedono il credito come un premio fiscale. In realtà è una procedura di aiuto di Stato, con regole europee, controlli documentali e vincoli formali. Chi lo capisce prima, riduce il rischio di perdere il beneficio quando ormai l’investimento è già stato fatto.

Infografica

Informazioni su bonus investimenti ZES 2026

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