C’è un filo che collega 3 provvedimenti distinti, tutti approvati o in fase di discussione tra gennaio e marzo 2026. Il filo è sempre lo stesso: togliere carta dagli scambi commerciali quotidiani. Prima è arrivato l’obbligo di collegare il POS al registratore telematico. Poi il decreto PNRR ha tagliato le ricevute cartacee dei terminali di pagamento. Adesso, in Parlamento, si discute un emendamento che potrebbe spingersi oltre: niente stampa automatica dello scontrino, almeno per chi paga con carta o bancomat.
Il sostituto d’imposta che deve consegnare la Certificazione Unica 2026 entro il 16 marzo non è tenuto a firmare a mano ogni singolo esemplare. La normativa vigente consente infatti di utilizzare la firma a stampa, ovvero l’indicazione automatica del nome e cognome del responsabile direttamente nel documento generato dal sistema informatico. Questa modalità, prevista dall’articolo 4, comma 6-quater del DPR 322/1998 (introdotto dal DPR 126/2003), è pienamente valida e opponibile a terzi. La disposizione trova il suo fondamento storico nell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993, norma ancora vigente dopo le riforme del Codice dell’amministrazione digitale. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa impostazione con la Risoluzione n. 145/E del 2006, chiarendo che le certificazioni prodotte in modalità automatizzata, se recano il nominativo stampato del sostituto, costituiscono documenti completi e definitivi sotto il profilo formale e sostanziale, senza necessità di alcuna firma manuale aggiuntiva.
Il decreto PNRR e l’addio alle ricevute POS
Il punto di partenza è il DL 19 febbraio 2026, n. 19, il cosiddetto decreto PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 e in vigore dal 20 febbraio. All’articolo 8, comma 1, il decreto contiene una norma destinata a cambiare una prassi consolidata da oltre un decennio: la fine dell’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei pagamenti con POS.
La logica è semplice. Le ricevute emesse dai terminali al momento del pagamento con carta di credito, debito o prepagata non sono documenti contabili. Non servono a redigere il bilancio, non entrano nella dichiarazione fiscale. Sono soltanto una prova di pagamento. E quella prova, da adesso, si può fornire anche attraverso le comunicazioni trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) – estratti conto, notifiche di addebito, comunicazioni periodiche – purché contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità previste dall’art. 2220 del Codice civile.
Questo secondo punto merita un chiarimento. La norma non elimina l’obbligo di conservazione: lo trasferisce al documento bancario digitale. Chi usa la documentazione dell’istituto di credito come prova alternativa deve trattarla come una scrittura contabile, con il medesimo regime di custodia previsto dal Codice civile. Non si tratta, dunque, di un semplice alleggerimento formale: è uno spostamento del supporto, dal tagliando cartaceo al flusso bancario digitale.
Restano invece intatti gli obblighi sugli scontrini fiscali, le fatture e le ricevute fiscali. Su quei documenti non cambia nulla.
C’è anche un capitolo che riguarda la pubblica amministrazione. Per i pagamenti verso la PA tramite piattaforme come pagoPA, l’ente non potrà più richiedere al cittadino di esibire la ricevuta cartacea: la verifica avverrà consultando i flussi informatici della piattaforma nazionale. Un passaggio che taglia un’altra coda di burocrazia rimasta in piedi per anni.
L’emendamento Caramanna: lo scontrino digitale dal 2027
Ma il decreto PNRR, nella versione trasmessa al Parlamento per la conversione, è soltanto un primo tassello. Sullo stesso provvedimento è stato depositato alla Camera un emendamento a firma di Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia, che punta a spingersi oltre.
La proposta, se accolta, modificherebbe il Testo Unico IVA – il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 e operativo dal 1° gennaio 2027 – introducendo un principio preciso: lo scontrino digitale dovrà essere rilasciato per impostazione predefinita, sia per le transazioni in contanti che per quelle elettroniche. La versione cartacea resterebbe disponibile, ma solo su richiesta esplicita del consumatore.
L’emendamento precisa anche che la registrazione, conservazione e archiviazione elettronica degli scontrini emessi sostituisce a tutti gli effetti quella cartacea. Non si tocca invece la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate: quel sistema – definito dalla relazione illustrativa una pratica ormai consolidata – rimane intatto. Si cambia la forma del documento consegnato al cliente, non il flusso informativo verso il Fisco.
L’idea non è del tutto nuova. Già nella risoluzione approvata dalla Commissione Finanze della Camera il 17 giugno 2025 si invitava il Governo a limitare l’obbligo di emissione del documento commerciale cartaceo alle sole transazioni in contanti. L’emendamento Caramanna traduce quel orientamento in norma di legge. Va ricordato però che si tratta ancora di un emendamento in discussione: la sua approvazione non è scontata e il testo potrebbe essere modificato nel corso dell’iter parlamentare.
Come funziona il collegamento POS-registratore telematico
Prima di arrivare alla dematerializzazione dello scontrino, c’è un passaggio già in vigore: il collegamento logico tra il terminale POS e il registratore telematico. La norma è nell’art. 1, comma 74 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha riscritto il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015. Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti che accettano pagamenti elettronici e certificano i corrispettivi con registratore telematico devono associare i 2 strumenti.
Vale la pena chiarire cosa significa, perché la confusione in giro non manca. Non si parla di un collegamento fisico tramite cavo. Il collegamento è logico: occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il portale ‘Fatture e Corrispettivi’, quale POS è abbinato a quale registratore telematico. Un’operazione che può fare l’esercente direttamente, oppure un intermediario abilitato con delega – ad esempio il commercialista.
La piattaforma per l’abbinamento è disponibile nell’area riservata del portale dal 5 marzo 2026. Per i POS già attivi al 1° gennaio 2026, il termine per completare la registrazione è di 45 giorni dalla disponibilità del servizio. Per i nuovi terminali attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento va effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione.
Rientrano nell’obbligo tutti i soggetti che certificano i corrispettivi con registratore telematico e accettano pagamenti elettronici: terminali fissi, dispositivi mobili, sistemi integrati nei software gestionali, piattaforme e-commerce. Sono esclusi i casi in cui la normativa prevede già l’esonero dalla trasmissione dei corrispettivi.
Un esempio pratico. Una farmacia che usa un registratore telematico e accetta pagamenti con bancomat deve, tramite il portale dell’Agenzia, abbinare il proprio POS al codice identificativo del registratore. Se usa 2 terminali POS – uno alla cassa principale, uno alla cassa rapida – entrambi vanno abbinati separatamente.
Scadenze operative e chi deve adeguarsi
Le date operative da tenere presenti, con la base normativa di riferimento.
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Scadenza |
Obbligo / novità |
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1° gennaio 2026 |
Collegamento logico POS-RT in vigore (art. 1, c. 74, L. 207/2024 – mod. art. 2, c. 3, D.Lgs. 127/2015) |
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5 marzo 2026 |
Portale AdE ‘Fatture e Corrispettivi’ attivo per l’abbinamento POS-RT |
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45 giorni dal 5 marzo 2026 |
Termine per associare i POS già attivi al 1° gennaio 2026 |
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6° giorno del 2° mese dall’attivazione |
Termine per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026 |
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20 febbraio 2026 (in vigore) |
Stop obbligo conservazione ricevute POS cartacee (art. 8, c. 1, DL 19/2026) – operativo da marzo 2026 |
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1° gennaio 2027 |
Scontrino digitale per default (emendamento Caramanna al DL 19/2026 – iter parlamentare in corso) |
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Le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole
Sul fronte sanzionatorio, il quadro è abbastanza rigido. Il mancato collegamento tra POS e registratore telematico comporta una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 4.000 euro. Per ogni operazione omessa o trasmessa in modo errato la penale è di 100 euro, con un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre. Nei casi più gravi – recidiva o violazioni che riguardano corrispettivi non documentati superiori a 50.000 euro – scatta anche la sospensione della licenza, da 3 giorni fino a 6 mesi.
L’impianto sanzionatorio non nasce dal nulla: si innesta nel sistema già esistente per le irregolarità nella trasmissione dei corrispettivi telematici, consolidato negli anni grazie all’adozione obbligatoria dei registratori telematici. Come spesso accade nelle riforme fiscali digitali, la compliance è posta in capo all’esercente, con sanzioni crescenti in funzione della gravità e della reiterazione.
La tabella di marcia verso la carta zero
Il quadro che emerge non è quello di una riforma isolata. È la prosecuzione di un percorso avviato anni fa con l’adozione obbligatoria dei registratori telematici – strumento ordinario per le vendite al dettaglio dal 2020 – e della fatturazione elettronica. Lo scontrino digitale è la tappa successiva di quella stessa traiettoria.
La roadmap parlamentare verso la dematerializzazione totale degli scontrini – che però ancora non ha trovato piena traduzione in norme approvate – prevede una progressione per categorie di operatori.
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Data prevista |
Soggetti |
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1° gennaio 2027 |
Grande distribuzione organizzata |
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1° gennaio 2028 |
Operatori con volume d’affari sopra soglia (da definire) |
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1° gennaio 2029 |
Tutti gli altri esercenti |
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L’obiettivo dichiarato è la gestione interamente digitale degli scontrini, con controlli fiscali più automatizzati e incrociati tra gli incassi POS e i corrispettivi trasmessi all’Agenzia. Il sistema, nella sua configurazione finale, renderebbe molto più difficile il disallineamento tra quanto incassato con carta e quanto comunicato al Fisco.
C’è poi un argomento che non va trascurato: quello ambientale. Gli scontrini fiscali sono stampati su carta termica trattata con additivi chimici che la rendono non riciclabile. La relazione illustrativa della risoluzione parlamentare del giugno 2025 insisteva proprio su questo punto, citando l’esperienza di Paesi come la Francia e alcuni stati degli USA, dove la stampa della ricevuta è già facoltativa da tempo. Un elemento non secondario, se si considera il volume di documenti prodotti ogni anno dalla sola piccola e media distribuzione italiana.



