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Acconti IRPEF 2025: il quadro normativo tra riforme strutturali e agevolazioni

5 Giugno, 2025

Il calcolo degli acconti delle imposte sui redditi per l’anno 2025 si presenta quest’anno particolarmente articolato, richiedendo ai professionisti una valutazione attenta di molteplici variabili che si sono stratificate nel tempo. La questione delle aliquote applicabili, apparentemente risolta dal recente intervento del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, si intreccia con gli effetti della maxi-deduzione per le nuove assunzioni e con la complessa disciplina del concordato preventivo biennale. La prassi applicativa ha evidenziato come spesso si sottovaluti l’impatto di questi elementi nel calcolo degli acconti, generando non di rado errori che si manifestano solo in sede di dichiarazione dei redditi. È opportuno, pertanto, analizzare sistematicamente ciascun aspetto per fornire un quadro operativo chiaro.

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Le aliquote IRPEF: dalla sperimentazione alla strutturalità

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 aveva introdotto modifiche alle aliquote IRPEF in via inizialmente sperimentale – aspetto questo che nella pratica professionale genera sempre qualche perplessità sulla solidità dell’impianto normativo. L’accorpamento dei primi due scaglioni, con l’introduzione dell’aliquota del 23% sui redditi fino a 28.000 euro, e l’innalzamento a 1.955 euro della detrazione per lavoro dipendente rappresentavano novità significative ma temporanee.

La successiva Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha reso strutturali queste modifiche, eliminando l’incertezza che caratterizzava l’applicazione della norma. Tuttavia, proprio questa evoluzione aveva creato una sorta di cortocircuito normativo per quanto riguarda il calcolo degli acconti.

L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, nella sua formulazione originaria, stabiliva infatti che per i periodi d’imposta 2024 e 2025 gli acconti dovessero essere calcolati “neutralizzando” l’effetto delle nuove aliquote. Una disposizione che aveva senso quando le modifiche erano sperimentali, ma che diventava contraddittoria una volta rese strutturali.

La correzione di rotta del decreto-legge 55/2025

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 è intervenuto tempestivamente per correggere questa incongruenza. Modificando l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, ha limitato la neutralizzazione degli effetti delle nuove aliquote al solo periodo d’imposta 2024.

Di conseguenza, per gli acconti 2025 si applicano normalmente le aliquote e detrazioni previste per il 2024, ormai consolidate nel sistema tributario. È un aspetto che potrebbe sembrare tecnico, ma che nella casistica quotidiana ha implicazioni concrete significative per i calcoli.

La maxi-deduzione: agevolazione sì, ma non per gli acconti

L’agevolazione introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che prevede una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato, presenta un meccanismo particolare per quanto riguarda gli acconti.

La norma dispone espressamente che nella determinazione degli acconti calcolati con metodo storico non si deve tenere conto degli effetti dell’agevolazione. Si tratta di una scelta di politica fiscale comprensibile – evitare che l’agevolazione generi una riduzione immediata del gettito attraverso gli acconti – ma che richiede attenzione nella prassi applicativa.

Esempio operativo della neutralizzazione

Si consideri il caso di una società a responsabilità limitata che nel 2024 abbia conseguito un reddito d’impresa di 85.000 euro, al netto di una maxi-deduzione di 8.000 euro applicata per nuove assunzioni. Per il calcolo degli acconti 2025, la base imponibile di riferimento non sarà quella effettiva di 85.000 euro, bensì quella che si sarebbe determinata senza l’agevolazione, ossia 93.000 euro.

L’IRES dovuta ai fini del calcolo dell’acconto sarà quindi quella corrispondente a 93.000 euro, non quella effettivamente versata sul reddito di 85.000 euro.

Estensione temporale e metodo previsionale

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato l’agevolazione per il triennio 2025-2027, mantenendo il medesimo principio per gli acconti. È interessante notare come la neutralizzazione operi non solo per il metodo storico, ma anche per quello previsionale.

L’art. 1, comma 400, lett. b), della Legge di Bilancio 2025 stabilisce infatti che anche nel calcolo previsionale degli acconti per il 2025 (e anni successivi coperti dalla proroga) non si deve tener conto della maggiorazione del costo del personale che il contribuente prevede di applicare.

Si tratta di una disposizione che nella pratica spesso genera qualche confusione, specialmente quando il contribuente ha già programmato investimenti in nuove assunzioni per l’anno in corso.

Il concordato preventivo biennale: casistica articolata

La disciplina degli acconti in presenza di adesione al concordato preventivo biennale presenta diversi scenari, che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto modo di chiarire compiutamente data la relativa novità dell’istituto.

L’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce il principio generale: gli acconti si calcolano secondo le regole ordinarie, ma partendo dai redditi concordati anziché da quelli dichiarati. Un meccanismo che sembra lineare in teoria, ma che presenta alcune complessità applicative.

Contribuenti con adesione per il biennio 2024-2025

Per i soggetti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025, gli acconti 2025 devono essere calcolati considerando il reddito di impresa o lavoro autonomo concordato per il 2025, come risultante dal CPB allegato a ISA 2024.

È un aspetto che richiede particolare attenzione nella verifica della documentazione, poiché il reddito di riferimento non è quello effettivamente conseguito ma quello oggetto di concordato.

Nuove adesioni per il biennio 2025-2026

Più complesso il caso dei contribuenti che intendono aderire al concordato per il biennio 2025-2026. In questo scenario, l’acconto può essere calcolato con criterio storico, ma è prevista una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato per il 2025 e reddito dichiarato per il 2024.

Analogamente, per l’IRAP è dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra valore della produzione netta concordato per il 2025 e quello dichiarato per il 2024. Le maggiorazioni devono essere versate entro il termine per la seconda rata dell’acconto.

Si tratta di un meccanismo che mira a evitare comportamenti elusivi, ma che nella prassi richiede calcoli articolati e una documentazione precisa dei valori di riferimento.

I forfetari: fine della sperimentazione

Una menzione particolare merita la posizione dei contribuenti in regime forfetario. La fase sperimentale del concordato per questa categoria si è conclusa con il 2024, e il decreto correttivo in corso di approvazione dovrebbe formalizzare l’abrogazione delle relative disposizioni.

Ne consegue che i forfetari che abbiano aderito al concordato per il 2024 dovranno calcolare gli acconti 2025 dell’imposta sostitutiva sul reddito effettivo, neutralizzando gli effetti del concordato. È un aspetto spesso trascurato nella casistica, che però ha implicazioni concrete per una platea numerosa di contribuenti.

Tabella riepilogativa delle casistiche

Tipologia Contribuente Situazione Base di Calcolo Acconti 2025 Particolarità/Note
Contribuenti ordinari Senza agevolazioni specifiche Imposte 2024 con aliquote strutturali (23% fino a 28.000€) Applicazione normale del metodo storico o previsionale
Soggetti con maxi-deduzione 2024 Nuova assunzione tempo indeterminato Reddito 2024 aumentato della maxi-deduzione applicata Neutralizzazione obbligatoria dell’agevolazione
CPB – Adesione biennio 2024-2025 Concordato già sottoscritto Reddito concordato per il 2025 (da CPB allegato a ISA 2024) Base predeterminata, non quella effettiva
CPB – Nuova adesione 2025-2026 Adesione in corso per nuovo biennio Calcolo storico più maggiorazione 10% IRPEF e 3% IRAP Maggiorazione su differenza positiva tra concordato 2025 e dichiarato 2024
Regime forfettario con CPB 2024 Forfetario che aveva aderito al concordato Reddito effettivo 2024 (neutralizzando il CPB) Fine sperimentazione CPB per forfetari dal 2025
Soggetti con maxi-deduzione previsionale 2025 Previsione nuove assunzioni 2025 Reddito stimato senza considerare la maxi-deduzione 2025 Neutralizzazione anche nel metodo previsionale

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